Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 802 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 802 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
1~3-44444~ALL DI NAPOLI
nei confronti di:
1) PIMPINELLA GIOVANNI N. IL 26/06/1962 * C/
2) COSTANZO DANIELA N. IL 08/03/1965 * C/
3) VENTRONE ANTONIO N. IL 18/11/1955 * C/
4) BUNIELLO MARIANO N. IL 10/08/1954 * C/
avverso l’ordinanza n. 8378/2011 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO,SAIEOZE ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ed tikt«,u 91-4,11.
(2L44 a Li it,p4-0 é 4I

Uditi difensoriAvv.bAut. N144# ..4.) E/14)4’U Ace.m6,4Z

Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 17 maggio 2012,
ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere avverso l’ordinanza del 2 novembre 2011 del GIP del
medesimo Tribunale con la quale veniva rigettata l’applicazione della misura
Daniela, Ventrone Antonio e Buniello Mariano, indagati tutti per il delitto di falso
ideologico per induzione e i primi due anche per calunnia.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, lamentando una
motivazione carente / ovvero illogica e una violazione di legge in relazione alla
ritenuta insussistenza dell’ascritto falso ideologico nonché in merito alla ritenuta
non sussistenza delle esigenze cautelari per il delitto di calunnia.
3. Risulta, altresì, pervenuta memoria difensiva nell’interesse
dell’indagato Pimpinella Giovanni che si oppone all’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. Giova premettere come la qualifica di gravità deve, invero,
caratterizzare gli indizi di colpevolezza e attiene al quantum di “prova” idoneo ad
integrare la condizione minima per l’esercizio, sulla base di un giudizio
prognostico di responsabilità, del potere cautelare: essa, a differenza di quanto
accade per la prova funzionale alla decisione della fase del giudizio, non può che
riferirsi al grado di conferma, allo stato degli atti, dell’ipotesi accusatoria, e ciò a
prescindere dagli effetti, non ancora apprezzabili, eventualmente connessi alla
dinamica della prova nella successiva evoluzione processuale.
Nella specie, quanto all’ascritto reato di falso ideologico per induzione, il
Giudice impugnato, seppur travalicando i dianzi indicati limiti propri di un giudizio
incidentale cautelare (si parla addirittura di prescrizione del reato per uno degli
episodi incriminati), è giunto ad escludere sostanzialmente la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza dell’ascritto reato di falso.
Il P.M. impugnante, a sua volta, si è spinto nella contestazione,
formalmente sotto le vesti di una violazione di legge ma sostanzialmente
concretatasi nella evidenziazione di un’errata valutazione delle risultanze
istruttorie, che non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, volto
1

cautelare della custodia in carcere nei confronti di Pimpinella Giovanni, Costanzo

a conoscere la logicità o meno dell’impugnato provvedimento che, nella specie,
non sembra manifestamente illogico.
A ciò si aggiunga come ai limiti dell’inammissibilità sia, poi,
l’evidenziazione di situazioni di fatto, relative ad una controversia civile, che non
hanno diritto d’ingresso nel presente giudizio di legittimità cautelare (v. da ultimo
la citata Cass. Sez. VI 8 marzo 2012 n. 11194).
3. Del pari, quanto alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari per
insussistenza, soprattutto quanto al pericolo di reiterazione, che non può basarsi
sulla affermata gravità della “gigantesca truffa” ai danni dell’impresa
assicuratrice oppure sull’esistenza di ulteriori polizze assicurative in capo
all’indagato Pimpinella.
Il parametro della concretezza, cui si richiama l’articolo 274
cod.proc.pen., lett. c), non si identifica con quello di “attualità” del pericolo,
derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla
commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere
riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi
“concreti” (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa
affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l’occasione,
commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla suddetta norma
processuale (v. Cass. Sez. I 3 giugno 2009 n. 25214).
Quanto alle esigenze istruttorie, è evidente per la natura stessa del delitto
di calunnia e per le condivisibili argomentazioni del Tribunale del riesame sul
punto (fatti ormai tutti trasfusi in documenti già acquisiti dagli organi inquirenti)
come non siano, allo stato, sussistenti valide ragioni per ritenerle esistenti né le
evidenziate indagini a carico di terzi (Furci Claudio) costituiscono causa efficiente
di un pericolo tale da dover determinare la privazione della libertà personale.
4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 15/11/2012.

il delitto di calunnia, il Tribunale del riesame ha dato logicamente conto della loro

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