Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8018 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8018 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

4

SENTENZA

suAricorsq propost9 da:
SANDRAGAN CRISTIAN SORIN N. IL 22/01/1982
BUZDUG VICTOR VIOREL N. IL 15/03/1980
BUTUR VLAD IONUT N. IL 14/11/1980
avverso la sentenza n. 690/2011 GIP TRIBUNALE di URBINO, del
16/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sem4be le conclusioni del PG
dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio con restituzione degli atti per la celebrazione di una
nuova udienza 4

MIDLEffirdaLWRil

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il 16/02/2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Urbino ha pronunciato sentenza ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. applicando a
Butur Vlad Ionut, Buzdug Victor Viorel e Sandragan Cristian Sorin, su richiesta
dei medesimi e con il consenso del pubblico ministero, la pena di anni 2 di
reclusione ed euro 600,00 di multa con la sospensione condizionale limitata alla
pena detentiva.
2. Ricorrono per cassazione Butur Vlad Ionut, Buzdug Victor Viorel e

sensi dell’art.178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in quanto pronunciata nel
corso di un’udienza tenutasi in assenza degli imputati e del difensore nonostante
il rinvio ad altra data delle udienze penali fissate per i giorni 14,15 e 16 febbraio
2012, disposto con decreto del Presidente del Tribunale di Urbino del 14 febbraio
2012 in considerazione delle condizioni atmosferiche, che rendevano impossibili
o estremamente difficili gli spostamenti.
3. Il Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Elisabetta Cesqui,
nella sua requisitoria scritta, ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata
senza rinvio con restituzione degli atti per la celebrazione di una nuova udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.2. Hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte che l’interesse
richiesto dall’art.568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione d’ammissibilità di
qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del
provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a
costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una
situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Occorre, cioè, che il provvedimento del giudice sia idoneo a produrre una lesione
della sfera giuridica dell’impugnante e che l’eliminazione o la riforma della
decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui
giuridicamente favorevole (Sez. U, n.42 del 13/12/1995, Timpani, RV. 203093;
Sez.3, n.24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685; Sez.1, n.36038 del
21/09/2005, Kibak, Rv.232254; Sez.6, n.26012 del 27/04/2004, Manghisi, Rv.
229977; Sez.6, n.2158 del 15/06/1998, Mazzesi, Rv.212233).
1.3. In materia di nullità processuali, nel caso concreto la dedotta violazione
dell’art.178, comma 1, lett c) cod.proc.pen., tale principio si specifica nella
necessità che il ricorrente indichi il concreto pregiudizio derivante dalla nullità, in
quanto il principio di tassatività delle nullità processuali sancito dall’art.178
2

Sandragan Cristian Sorin con unico ricorso deducendo nullità della sentenza ai

cod.proc.pen. va integrato con il principio di lesività posto dall’art.6 CEDU ed
impone di accertare in concreto se la parte che deduce una nullità vi abbia
interesse ovvero se l’interesse a presidio del quale la norma violata era stata
posta sia stato leso in concreto.
2. I ricorrenti non hanno indicato tale pregiudizio, e tale indicazione sarebbe
stata tanto più necessaria nel caso concreto, ove si è dedotta la violazione di
norme concernenti l’intervento e l’assistenza dell’imputato in relazione ad
un’udienza in cui, come previsto dall’art.447, comma 2, cod.proc.pen., non ne è
la

presenza

(Sez. 6, Sentenza n. 344 del 29/11/1999,

dep. 14/01/2000, De Martino, Rv. 216831; Sez. 3, n.2634 del 13/10/2005,
dep. 20/01/2006, Palomba, Rv. 232917) e con riferimento ad una sentenza di
applicazione della pena emessa esattamente nei termini indicati dalle parti
nell’accordo che ha preceduto la pronuncia. Tale accordo, peraltro, secondo un
indirizzo assolutamente prevalente, una volta concluso non è revocabile (Sez.3,
n.39730, del 4/06/2009, Bevilacqua, Rv.244892).
3. A tali considerazioni va aggiunto che, in alcune pronunce della Corte, è
stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione
dell’imputato avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata

de plano

anziché previa fissazione di udienza, ove la pena sia stata applicata nei termini
esattamente indicati dalle parti (Sez. 3, n.19744 del 19/04/2011, Carrera,
Rv. 250014), ed è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto
nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi
afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata
per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, poiché l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere
rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche
assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al
consenso ad

essa

prestato

(Sez. 5, n.21287 del 25/03/2010,

Legari,

Rv. 247539; Sez. 4, n.16832 del 11/04/2008, Karafi, Rv. 239543).
4. Ne consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità e la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento
in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata in euro
1.500,00 ciascuno, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità” (Corte Cost. n. 186 del
13/06/2000).

3

obbligatoria

P.Q. M .
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28/01/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA