Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8018 del 13/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8018 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Nastasia Gheorghe Adrian, nato a Scornicesti (Romania) 1’01/01/1984
2. Paduraru Vasile, nato a Costante (Romania) 1’08/08/1990

avverso la sentenza del 28/09/2011 della Corte d’Assise d’Appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa del 25/10/2010, Vasile Paduraru
venivamo ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 584, 624 e
625 cod. pen., commesso in $coglitti 11 28/05/2009 colpendo Valentin Ciomaga

1

Data Udienza: 13/12/2012

con pugni, calci e con una catena munita di due lucchetti, cagionandone la morte
ed impossessandosi di un telefono cellulare ed un ciclomotore appartenenti al
Ciomaga, e Gheorghe Adrian Nastasia Nastasia veniva altresì ritenuto
responsabile del concorso nel furto di cui sopra e dell’ulteriore reato di
ricettazione di un motociclo sottratto il 05/08/2008 a Gianluca Bergamo. La
decisione di primo grado veniva confermata nella condanna del Paduraru alla
pena di anni dieci di reclusione ed €.200 di multa e del Nastasia alla pena di anni
tre e mesi quattro di reclusione ed €.600 di multa, e riformata con l’assoluzione

fatto.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sul mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa in
ordine al reato di omicidio preterintenzionale, il ricorrente Paduraru deduce
contraddittorietà della motivazione rispetto alla consulenza autoptica sulla parte
non vitale nella quale il colpo attingeva la persona offesa. Lamenta altresì
violazione di legge ed illogicità della motivazione nel diniego della scriminante,
quanto meno sotto il profilo putativo, laddove il Paduraru, nel corso di una lite
originata dal casuale incontro sulla strada degli imputati e della persona offesa a
bordo dei rispettivi ciclomotori, colpiva il Cionnaga con la catena del proprio
veicolo per difendersi dall’aggressione del predetto, che lo insultava e lo colpiva
con un pugno.
2.

Sul diniego, sempre per il reato di omicidio preterintenzionale,

dell’attenuante della provocazione, il ricorrente deduce violazione di legge
rispetto alle circostanze esposte al punto che precede.
3. Sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente Nastasia deduce
illogicità del riferimento alla gravità del fatto in assenza di qualsiasi relazione fra
le condotte dell’imputato e la morte del Ciomaga. Lamenta altresì mancanza di
motivazione in ordine all’incensuratezza ed al comportamento processuale
collaborativo dell’imputato.
4. Sul mancato riconoscimento della continuazione, il ricorrente Nastasia
deduce illogicità dell’affermazione dell’essere i fatti espressione di una mera
tendenza a delinquere rispetto ai consueti rapporti dell’imputato con soggetti
disposti a ricevere motocicli di provenienza delittuosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso proposti dal Paduraru in ordine al mancato
riconoscimento della scriminante della legittima difesa sono infondati.
2

di Nicolae Popescu dall’imputazione di ricettazione per non aver commesso il

E’ in primo luogo insussistente la dedotta contraddizione fra la motivazione
della sentenza impugnata, ove indicava nella testa la parte del corpo della
vittima attinta dal colpo fatale, e le risultanze della consulenza autoptica in
ordine all’essere stato il Ciomaga raggiunto da un colpo al volto. A parte l’ovvia
considerazione per la quale il volto è una zona del corpo umano che fa parte
della testa, i giudici di merito, nel riportare dettagliatamente i contenuti della
consulenza, rilevavano come il colpo, per la sua particolare violenza, al di là della
superficie immediatamente attinta avesse investito l’intera parta cranica della

nasale ed all’arcata sopracciliare, un edema cerebrale e un danno ai centri
cardiorespiratori del tronco cerebrale, derivandone la perdita della coscienza e, a
distanza di soli quindici o venti minuti, il decesso del Ciomaga.
Da queste spiccate connotazioni di violenza del colpo la Corte territoriale
traeva le coerenti e tutt’altro che illogiche conclusioni della notevole sproporzione
fra il colpo stesso e l’asserita azione aggressiva del Ciomaga, e
dell’incompatibilità di tali caratteristiche con un intento meramente difensivo.
Ma, in aggiunta a ciò, nella sentenza impugnata si osservava altresì come
l’imputato, spalleggiato da due amici, avrebbe potuto opporsi all’unico
aggressore senza ricorrere ad una reazione di siffatta lesività; o comunque, nel
tempo impiegato per andare a sganciare la catena dal proprio motociclo, avrebbe
potuto senz’altro utilizzare lo stesso veicolo per allontanarsi. L’aver accettato lo
scontro fisico con il Ciomaga, con le conseguenze che ne derivavano, veniva
correttamente ritenuto comportamento costituente volontaria esposizione al
pericolo rappresentato dall’atteggiamento aggressivo del Ciomaga e tale da
impedire la configurabilità della scriminante, escludendone il requisito essenziale
della necessità della difesa (Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv.
239205; Sez. 1, n. 2911 del 07/12/2007, Marrocu, Rv. 239205; Sez. 1, n. 12740
del 20/12/2011 (04/04/2012), El Farnouchi, Rv. 252352).

2. Le considerazioni che precedono evidenziano l’infondatezza del motivo di
ricorso proposto dal Paduraru in ordine al diniego dell’attenuante della
provocazione.
Come già osservato in proposito nella sentenza impugnata, il segnalato
profilo della sproporzione della reazione violenta del Paduraru, rispetto
all’asserita aggressione del Ciomaga, risulta ostativo anche alla ravvisabilità
dell’attenuante in parola. E tale valutazione è conforme ai principi stabiliti da
questa Corte in ordine alla significatività della sproporzione e dell’inadeguatezza
della reazione ai fini della verifica della sussistenza dello stato di ira o del
rapporto causale dello stesso con il comportamento del soggetto passivo (Sez. 5,
3

vittima, cagionando un trauma con lesioni allo scheletro facciale, alla piramide

n. 24693 del 02/03/2004, Vannozzi, Rv. 228861; Sez. 1, n. 30469 del
15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375).

3.

I motivi di ricorso proposti dal Nastasia in ordine al diniego delle

attenuanti generiche sono anch’essi infondati.
Il riferimento alla gravità dei fatti, posto a fondamento della decisione della
Corte, prescindeva, nell’articolazione motivazionale della sentenza, dalla
relazione ‘delle condotte di furto e ricettazione ascritte al Nastasia con la morte

ricorrente. Ciò che espressamente veniva stigmatizzato dai giudici di merito in
tal senso era l’aver l’imputato sottratto oggetti ad un uomo appena ucciso,
comportamento indicativo di insensibilità morale. Il disconoscimento delle
attenuanti generiche era pertanto congruamente motivato sulla base di un
elemento modale che altrettanto coerentemente veniva ritenuto prevalente
sull’incensuratezza e sul comportamento processuale dell’imputato.

4. Infondato è da ultimo il motivo di ricorso proposto dal Nastasia in ordine
alla mancato riconoscimento della continuazione.
Il ricorrente oppone, in tema di ravvisabilità del disegno criminoso unitario
fra la precedente ricettazione del motociclo sul quale l’imputato viaggiava e la
sottrazione del motociclo, oltre che del telefono cellulare, in danno del Ciomaga,
una mera valutazione alternativa a quella della Corte territoriale, che non
ilogicamente riteneva l’attitudine del Nastasia ad acquisire ciclomotori di
provenienza furtiva quale espressione di una mera tendenza a delinquere
dell’imputato. Non senza considerare che tale motivazione si integra con quella
della decisione di primo grado, la quale sottolineava l’occasionalità del furto in
danno del Ciomaga, altrettanto coerentemente ritenuta incompatibile con
l’inserimento dello stesso in un progetto comune a quello della precedente
ricettazione.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

e/2
4

del Ciomaga, relazione la cui assenza è indicata a sostegno delle censure del

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 13/12/2012

Il Presidente

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