Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8017 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8017 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EDOBOR OSAGIE N. IL 11/03/1970
avverso il provvedimento n. 48037/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 11/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
19&sentite le conclusioni del PG Dott. \Ah
(W v

Data Udienza: 17/01/2014

FATTO E DIRITTO
1. Con istanza pervenuta a questa Corte il 9.7.2013 Edobor Osagie asserisce
di esser stato condannato in via definitiva a pena di legge per il delitto di cui
all’art. 73 T.U. Stup., senza tuttavia esser stato posto nella condizione di
proporre appello; chiede quindi che questa Corte voglia riesaminare il caso e
permettergli di fare appello.

2.1. Risulta dagli atti che la settima sezione di questa Corte si è pronunciata
sul ricorso diretto proposto dal difensore dell’Ebodor avverso la sentenza n.
2093/2010 emessa dal Tribunale di S.M.C. Vetere, sezione distaccata di Aversa
dall’Edobor, con la quale questi è stato condannato alla pena di otto anni di
reclusione e 26000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73 T.U. Stup.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Pertanto, anche per la preferenza da accordare ad una interpretazione di
maggior favore per il ricorrente, l’istanza va qualificata come ricorso
straordinario, sottendendo la denuncia di un error in procedendo prodottosi
nell’instaurazione del contraddittorio nel procedimento celebrato dinanzi alla
settima sezione di questa Corte. Infatti tanto lascia impregiudicata la possibilità
per l’Ebodor, ove ricorrenti le condizioni previste, di proporre al giudice
competente per l’appello istanza di restituzione nel termine per impugnare la
sentenza di primo grado.
2.2. Orbene, il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio di
autosufficienza (desumibile dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.),
deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l’elemento materiale od
il fatto erroneo ed allegare gli atti processuali da cui risulti l’errore (Sez. 2, n.
11806 del 20/12/2011 – dep. 29/03/2012, Palermo, Rv. 252794). Nel caso che
occupa il condannato ha formulato un’istanza del tutto generica (tanto da
renderne problematica la qualificazione), che non enuncia alcun dato che
consenta a questa Corte di individuare l’errore in cui si sarebbe incorsi.
Pertanto esso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

2

2. Il ricorso è inammissibile siccome assolutamente generico.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2014.

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