Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8014 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8014 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA SILVIA N. IL 30/11/1974
avverso l’ordinanza n. 10410/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
31/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/segU.ife le conclusioni del PG Dott. 244,. 404

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Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. L’avvocato Silvia De Luca ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale di Milano con la quale è stata rigettata l’istanza di
liquidazione delle spettanze professionali relative al procedimento penale n.
10410/2011 R.G. Trib., nel quale ella è stata difensore d’ufficio di Dobos Gabriel.
La ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato
lamentando erronea applicazione dell’art. 117 d.p.r. n. 115/2002 e vizio

irreperibilità dell’assistito, il difensore deve dimostrare, al fine della liquidazione
del compenso, di aver esperito inutilmente le procedure giudiziarie per il
recupero del proprio credito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso va convertito in opposizione, ai sensi del combinato disposto agli
artt. 117, 84 e 170 d.p.r. n. 115/02.
Ai sensi dell’art. 117 d.p.r. n. 115/02, l’onorario e le spese spettanti al difensore
di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato
irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste
dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Tal ultima
norma, che concerne il decreto di liquidazione del compenso, rimanda a sua
volta all’art. 170, che a sua volta stabilisce (2° c.) che “il processo è quello
speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in
composizione monocratica”, non collegiale.
E’ del tutto pacifico che la previsione dell’art. 117 va riferita sia al provvedimento
che, accogliendo l’istanza, liquida il compenso, sia pure in termini che vengono
censurati con l’opposizione; sia al provvedimento di rigetto dell’istanza di
liquidazione.
Giova ricordare (con Sez. 4, n. 29577 del 12/05/2005 – dep. 04/08/2005, P.C. in
proc. Trebbiani, Rv. 232017), che, in tema di impugnazioni, le Sezioni Unite di
questa Corte hanno enunciato il principio secondo cui “allorché un
provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un
mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che
riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare
l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas
impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a
sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente
previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente” (Sez. Un., ord.
n. 45371 del 20/12/2001, riC. Bonaventura).

2

motivazionale laddove il Tribunale ha ritenuto che, stante la non deliberata

Trattandosi, dunque, di ricorso indebitamente proposto, esso deve essere
convertito, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel ricorso
all’autorità giudiziaria competente, da individuarsi, nella specie, nel Tribunale di
Milano. Al riguardo va rammentato che l’opposizione al rigetto della richiesta di
liquidazione del compenso al difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a
spese dello Stato deve essere trattata col rito camerale partecipato previsto
dall’art. 127 cod. proc. pen., per applicazione estensiva della disciplina prevista
per l’opposizione al decreto di pagamento dall’art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002,

camerale prevista dall’art. 29, L. 13 giugno 1942, n. 794, per gli onorari di
avvocato (Sez. 3, n. 24070 del 13/05/2010 – dep. 23/06/2010, Cusumano, Rv.
247873).
P.Q.M.
Riqualificata la proposta impugnazione quale opposizione ex artt. 84 e 170 DPR
30/5/2002, n. 115, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale
di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2014.

n. 115 che, nel rinviare all’art. 170 del citato decreto, richiama la procedura

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