Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8013 del 19/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8013 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RIVIEZZI VITO, nato a Potenza il 12/6/1984

avverso il decreto n. 03/15 della CORTE di APPELLO di POTENZA, del
26/06/2015;

Data Udienza: 19/01/2016

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del RG., nella persona della dott.ssa DELIA CARDIA, che
ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

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RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 26/6/2015 la Corte di Appello di Potenza, rigettando il
ricorso proposto nell’interesse di Riviezzi Vito, ha confermato il decreto emesso
dal Tribunale di Potenza in data 24/10/2014, depositato in data 11/3/2015, con il
quale veniva applicata nei confronti del ricorrente la misura della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza per con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza per la durata di un anno.

sollevando quale motivo di gravame la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.
pen. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. ed all’art. 4 del D.L. n. 159/2011 per
essere il provvedimento impugnato carente di motivazione o comunque solo
apparentemente motivato in ordine in ordine all’attualità della pericolosità sociale
del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Giova ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per
cassazione è ammesso soltanto per violazione dì legge, secondo il disposto
dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo
comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato
sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità
l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,
potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come
violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice
d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di
motivazione inesistente o meramente apparente. Si tratta di principi ormai
pacifici, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha anche ribadito che
non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la
deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati
presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle
argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.
33451 del 29/5/2014, rv. 260246).
Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha esaminato tutte le censure
avanzate verso il decreto che ha applicato la misura di prevenzione personale,
richiamando innanzitutto i gravi fatti estorsivi ai danni del titolare della
Lottomatíca, per i quali il ricorrente è stato attinto da misura cautelare e poi
rinviato a giudizio, ed ha anche evidenziato le ripetute ed accertate

2

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Riviezzi, a mezzo del suo difensore,

frequentazioni del Riviezzo con soggetti gravati da precedenti di polizia ovvero
ritenuti appartenenti ad associazioni di stampo mafioso, indicando
specificamente ben dodici segnalazioni di polizia giudiziaria aventi ad oggetto tali
segnalazioni.
La motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, non può certo
essere ritenuta assente o meramente apparente, in quanto, al contrario, fonda
su elementi ben precisi e concreti una ragionevole valutazione di spiccata

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al
pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento a favore della
dictum della Corte

Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 19 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. L an…9rnirrià li

Dott. Mario Gentile

pericolosità sociale del ricorrente.

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