Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8013 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8013 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
MARFISI FLAVIO N. IL 30/04/1980
avverso la sentenza n. 409/2012 TRIBUNALE di LANCIANO, del
16/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
1ette/s9t-ite le conclusioni del PG Dott. ‘fj,122. %al& , uSt4LA01A.,,>.

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Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di L’Aquila ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale
Marfisi Flavio è stato giudicato colpevole dei reati previsti dall’art. 189, co. 6 e 7
C.d.S. e condannato alla pena di mesi dieci di arresto. Deduce la illegalità della
pena, essendo prevista, per i reati ritenuti dal giudice, la pena della reclusione.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale di Lanciano ha giudicato Marfisi Flavio colpevole dei reati previsti
dall’art. 189 C.d.s., rispettivamente ai commi 6 e 7, e lo ha condannato alla pena
di mesi dieci di arresto. Trattasi di pena illegale, comminando la norma la pena
della reclusione.
Il vizio della decisione non può essere emendato mediante l’annullamento della
stessa, così come chiede il ricorrente, o mediante la rettifica senza
annullamento, come richiesto dal P.G. presso questa Corte. Infatti, perché possa
procedersi ad annullamento e, a fortiori, trovare applicazione la procedura di
rettificazione di cui all’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. – norma che rende
possibile la rettificazione “senza” che occorra “pronunciare annullamento” della
sentenza – è necessario che il ricorso sia pertinente a vizi di legittimità diversi
dalla tipologia dell’errore di “denominazione della specie della pena” inflitta. Che
si tratti, quindi, di un ricorso potenzialmente ammissibile, quale non è il ricorso
per cassazione proposto al solo scopo di dar luogo alla rettificazione (correzione)
dell’errore, la cui emenda deve avvenire a cura del giudice che ha pronunciato il
provvedimento, secondo quanto dispone l’art. 130 cod. proc. pen.
In

tal

senso

milita

parte

della

giurisprudenza

di

legittimità

(Sez. 7, n.1686 del 10/12/2009, dep. 15/01/2010, P.M. in proc. Frisoli,
Rv. 245421; Sez. 6, n.30576 del 29/05/2003, Jamal, Rv. 225716).
In particolare si è affermato che “il potere della Corte di cassazione di
rettificazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.
può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è
quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a
rettificare la specie o la quantità della pena risultante errata per denominazione
o computo, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni
dell’art.606 cod. proc. pen.” (Sez.6,n.12597 del 20/02/2004, Fasciolo, Rv.
229216; Sez.1, n.1025 del 23/09/2005, D’Anna, Rv. 233276).
Non ignora il Collegio le decisioni di segno diverso, che propendono per la
immediata “rettificabilità” dell’erronea denominazione della pena (Sez. 3,

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

n.19627 del 4/03/2003, Fascetta, Rv. 224846; Sez.1, n.16421 del 16/03/2005,
PG in proc. Lebbaraa, Rv. 231981;Sez. 1, n.46253 del 12/11/2008, PG in proc.
Cacace, Rv. 242062). Decisioni fondate su un ipotizzato carattere di specialità
della disposizione di cui all’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. rispetto all’art.
130 cod. proc. pen. (che appunto contempla la previa “ammissibilità”
dell’eventuale “impugnazione” del provvedimento affetto da errore), piuttosto
che su una analisi strutturale del vizio di violazione di legge per errore di diritto e
della sua latitudine concettuale. Ma appunto a ragione del fatto che in casi come

riconducibile – sotto la specie della violazione di legge (artt. 17, 23 cod. pen. e
189, commi 6 e 7, cod. strada) – nell’alveo dei vizi di legittimità previsti dall’art.
606 cod. proc. pen., bensì di un mero errore materiale nella qualificazione della
pena detentiva, indicata come arresto piuttosto che come reclusione, questo
Collegio ritiene maggiormente persuasiva la tesi che conduce, nel presente
procedimento, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2014.

quello che qui occupa non è rinvenibile un vero e proprio errore di diritto,

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