Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8013 del 07/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8013 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRINDESI MARIO N. IL 21/03/1936
avverso la sentenza n. 4125/2004 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

v(

71/44.

Data Udienza: 07/12/2012

Fatto e diritto

In data 28 ottobre 2011 ha proposto ricorso per cassazione Brindesi Mario avverso la sentenza della Corte
d’appello di Milano del 21 giugno 2011, notificata per estratto all’imputato contumace il 5 settembre 2011.
Con tale provvedimento era stata confermata quella di primo grado (del 2004), di condanna in ordine ai
reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale , ad esso contestati sia con riferimento alla
qualità di amministratore unico della S.r.l. c.p. Trans, dichiarata fallita il 5 maggio 1995, sia con riferimento
alla stessa qualità rivestita in relazione alla S.r.l. 8. M., pure fallita con sentenza del 5 maggio 1995.
aggravante del danno di elevata gravità e quella di cui al primo comma numero uno dell’articolo 219 I. fall..
Deduce
1) il vizio di motivazione sul fatto che potesse ipotizzarsi il reato di bancarotta per distrazione quando
l’oggetto della condotta-come nel caso di specie- era costituito da linee di credito aperte da istituti
bancari, con la conseguenza che le somme prelevate non sarebbero mai entrate nel patrimonio sociale
e comunque non era stata dimostrata l’utilizzazione per scopi diversi da quelli propri delle società;
2) il vizio di motivazione in ordine al reato di bancarotta documentale, oltretutto imperniata anche sul
rilievo della irreperibilità dell’imputato, invece tutta da dimostrare processualmente.
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Esso è stato, infatti, proposto oltre il termine di 30 giorni da calcolarsi con riferimento alla notificazione
dell’estratto contumaciale della sentenza; tale notificazione è stata perfezionata il 5 settembre 2011, con la
conseguenza che, fatta salva la sospensione dei termini per l’impugnazione nel periodo feriale, quello
ordinario per la proposizione del ricorso doveva farsi decorrere dal 15 settembre 2011, con scadenza
dunque al 15 ottobre dello stesso anno.
L’impugnazione è stata proposta oltre tale termine.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Roma 7 dicembre 2012

Nei confronti dell’imputato è stata anche contestata e ritenuta, in assenza di attenuanti, la circostanza

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