Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8010 del 28/11/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8010 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SCURATTI TARCISIO ADRIANO N. IL 05/08/1942
avverso la sentenza n. 8/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
09/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udita, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 28/11/2012
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele
Mazzotta, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Scuratti Tarcisio Adriano è stato condannato dal giudice di pace di
Milano alla pena di euro 800 di multa ed al risarcimento del danno in
favore della parte civile Rossetti Roberta, in quanto ritenuto responsabile
confermato integralmente la sentenza di primo grado.
2.
L’imputato propone ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo
606, lettere B ed E cod. proc. pen.; lamenta il ricorrente che il giudice di
appello abbia formato il suo convincimento esclusivamente sul
presupposto della assoluta credibilità della parte lesa e delle sue
dichiarazioni, senza tener conto dell’interesse economico perseguito con
la costituzione di parte civile, trascurando inoltre la pregressa e profonda
ragione di astio tra la famiglia della parte lesa e quella del querelato. Vi
sarebbe, secondo il ricorrente, una totale assenza di motivazione sulla
non credibilità dei testi a difesa. Mancherebbe inoltre una specifica
argomentazione in ordine alla destinazione delle frasi ingiuriose nei
confronti della odierna parte civile, piuttosto che del suo
accompagnatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato
inammissibile; nonostante il riferimento in rubrica alla lettera B
dell’articolo 606 del codice di procedura penale, in realtà non viene
evidenziata in modo specifico alcuna violazione di legge. Quanto al
lamentato difetto di motivazione, esso non sussiste in quanto la
sentenza da’ ampiamente conto delle ragioni per cui è stata ritenuta
credibile la persona offesa, anche per essere riscontrate le sue
dichiarazioni dalle testimonianze di altre persone (cfr. pag. 3 della
sentenza).
2. Parimenti, vi è adeguata motivazione sia in ordine alla ritenuta
inattendibilità dei testi della difesa, sia in ordine alla destinazione degli
epiteti ingiuriosi. Anche dell’asserito contrasto tra le due famiglie si dà
1
del reato di cui all’articolo 594 del codice penale. Il tribunale di Milano ha
conto alle pagine tre e quattro, con motivazione congrua e priva di vizi
logici.
3. Consegue a quanto detto che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con le conseguenti statuizioni in punto spese ed
ammenda.
p.q.m.
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2012
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al