Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 801 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 801 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO CICERO FRANCESCO N. IL 25/02/1953
avverso l’ordinanza n. 116/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/08/2013

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* ta la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
l e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor

et.- clwvy; CLA.Q_v ,,, v14.4 es i

Data Udienza: 18/12/2013

Trasmessa copia ex art. 22
n, 1 ter L. 8-2-25 D 332
FAn,

10 604. 2u14_ ,

RITENUTO
INFATTO
1. Con ordinanza in data 14.8.2013, la Corte di appello di Palermo rigettava
l’istanza avanzata da Francesco Lo Cicero, volta alla sostituzione della misura
della custodia cautelare in carcere applicata allo stesso per il reato di cui all’art.
416

bis cod. pen., in relazione al quale era stato condannato con sentenza della

stessa Corte di appello alla pena di anni undici e mesi due di reclusione,
evidenziando che era stato ritenuto il ruolo di promotore ed organizzatore del

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso immediato per
cassazione il Lo Cicero, personalmente, denunciando il vizio della motivazione in
ordine alla necessità di mantenere la misura cautelare più gravosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come è noto, il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai
sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che
dispongono una misura coercitiva: ne consegue che avverso i provvedimenti di
revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il
rimedio dell’appello, previsto dall’art. 310 del codice di rito, e, solo
successivamente, ricorrendone i presupposti, il ricorso per cassazione. (Sez. 2,
n. 45402 del 07/11/2008, Pavone, rv. 242221).
Pertanto, nella specie, all’evidenza, il ricorso immediato non è ammissibile
trattandosi di ordinanza con la quale è stata rigettata l’istanza volta alla
sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti
domiciliari.
Ai sensi dell’art. 568 comma 5 cod. proc. pen. il ricorso può essere
qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al tribunale

sodalizio mafioso.

individuato ex art. 309 comma 7 cod. proc. pen. competente per l’appello ex art.
310 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34675 del 12/07/2011, Zoltan, rv. 251203).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
dispone trasmettersi gli att .i. al Tribmnale di Palermo. 15-;à1-~
COTI deciso, il 18 dicembre 2013.

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