Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 801 del 15/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 801 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BORCHINI MILSER N. IL 28/12/1951

2 ihRohNi bkii/M.Y5

avverso l’ordinanza n. 92/2012 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
07/03/2012
43D
,E;
sentita la relazione fatta dal Consigliere g oojt2E
4.402ABpON
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
1.4.

014110

eplò

V4Vbe•

Udittikifenso*Avv.Roudkuic

Data Udienza: 15/11/2012

11±11’7″ “‘ ‘” •

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del Riesame, con
ordinanza del 7 marzo 2012, ha, da un lato, accolto l’istanza proposta
nell’interesse di Borchini Milser e Borchini Damarys quale legale rappresentante
credito e porto abusivo di oggetti atti ad offendere annullando il decreto di
convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Nocera
Inferiore del 10 febbraio 2012, mentre, di converso, ha rigettato la richiesta di
restituzione delle cose sequestrate.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione
l’indagato e la legale rappresentante della s.n.c., a mezzo del proprio difensore,
lamentando:
a) una violazione di legge, con riferimento alla mancata restituzione di
quanto sequestratottandosi di cose soggette a confisca obbligatoria, nonché
un’assenza di motivazione sulla verifica della confiscabilità dei beni;
b) una violazione di legge in merito alla confisca di beni appartenenti a
persone diverse da quelle indagate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il problema che il ricorrente pone, sulla base della citata decisione di
questa Corte Sez. III 10 ottobre 2007 n. 40190, consiste nello stabilire se la
restituzione dei beni sequestrati trovava una condizione ostativa nella norma
dell’articolo 324 cod.proc.pen., comma 7, secondo la quale la revoca del decreto
di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall’articolo 240 cod.pen.,
comma 2
La previsione invocata non è generale, ma, inserita nell’articolo 324
cod.proc.pen., comma 7, è specifica e collegata alle sole ipotesi nelle quali il
sequestro perda efficacia per motivi meramente formali connessi al mancato
rispetto dei termini entro i quali il Tribunale deve ricevere gli atti e provvedere
sul riesame.
Di conseguenza, il Legislatore non ha inteso impedire la libera
disponibilità dei beni in tutti i casi nei quali, per la loro intrinseca pericolosità,
1

della D.M.D. s.n.c., indagato solo il primo per truffa, falso materiale in titoli di

possano incentivare la commissione di ulteriori reati, ma solo nelle ipotesi di
perenzione ex lege della misura.
2. Nella specie, però, non ci si trova di fronte ad una revoca per motivi
processuali dell’impugnato decreto di sequestro bensì all’annullamento per
carenza di motivazione in ordine alla condotta ascritta, contestata soltanto
mediante l’indicazione delle norme penali violate, la data e il luogo del fatto e
quindi al venir meno del titolo giustificativo del disposto sequestro.
Inficiato di nullità il decreto di sequestro impugnato, che appare perseguire una
finalità preventiva non consona allo strumento cautelare prescelto (v. pagina 2
della motivazione).
L’accertata invalidità della contestazione, intesa nel senso che l’Organo
inquirente non ha specificato la condotta ascritta all’indagato e non lo ha messo
in condizione di conoscere gli estremi dell’accusa e, quindi, di esercitare in
concreto il proprio diritto di difesa avrebbe dovuto imporre, in ogni caso, la
restituzione delle cose sequestrate.
In primis, perchè risulta eliminato dal mondo giuridico il titolo
giustificativo del provvedimento ablativo.
Secondariamente perchè, allo stato, non vi sarebbe, per usare le
medesime parole della difesa, alcuna “realtà fenomenica del fatto” il che
porterebbe alla conseguenza che lo stesso Giudice a quo non potrebbe essere in
grado neppure di compiere la necessaria qualificazione come bene soggetto a
confisca obbligatoria del materiale oggetto del sequestro annullato.
Appare, pertanto e in definitiva, del tutto illogica e contraddittoria la
motivazione dell’impugnata ordinanza nella quale, da un lato e ai fini
dell’annullamento del decreto di convalida del sequestro, afferma l’impossibilità
di individuare la fattispecie ascrivibile all’indagato e d’altra parte giunge a negare
la restituzione delle cose sequestrate sulla base dell’indicazione di una norma di
legge (articolo 491, secondo comma cod.pen.), che dovrebbe portare alla
confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell’articolo 240 cod.pen.
Il tutto senza neppure tener presente il problema della pretesa titolarità
dei beni sequestrati in capo a soggetti estranei all’indagine, come evidenziato
dalla proposizione del ricorso da parte della legale rappresentante di società
terza, che non risulta essere interessata dalla denuncia che ha dato causa alle
contestate indagini (v. pagina 3 dell’impugnata ordinanza in cui si fa riferimento
alla denuncia di Saviano Marcello nei confronti del solo Borchini Milser).

2

Secondo il Giudice del merito l’accertata carenza di motivazione avrebbe

P.T.M.

La Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nel punto in cui nega
la restituzione delle cose in sequestro, restituzione che dispone in favore degli

Così deciso in Roma, il 15/11/2012.

aventi diritto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA