Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 801 del 05/07/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 801 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
La Rocca Emanuele, nato a Francoforte il 1/09/1960,
Rizzo Rosalia, nata a Sant’Agata di Militello;
avverso la sentenza del 21/03/2016 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità dei ricorsi;
udito, per gli imputati, l’avv. Alfredo Codacci Pisanelli, comparso in sostituzione
dell’avv. Giovanni Iacopetti, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 21/03/2016, la Corte d’appello di Firenze
confermò la sentenza del Tribunale di Lucca in data 26/05/2015 con la quale La
Emanuele Rocca e Rosalia Rizzo erano stati ritenuti colpevoli dei reati di cui agli
artt. 44, comma 1, lett. c) del d.p.r. n. 380 del 2001, 181 del d.lgs. n. 42 del
2004 ed erano stati, quindi, condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di
39.500 euro di multa, di cui 7.500 applicati in sostituzione di 30 giorni di arresto,
con demolizione delle opere abusive e rimessione in pristino dello stato dei
luoghi a loro spese.

Data Udienza: 05/07/2017

2. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione gli
stessi La Rocca e Rizzo, a mezzo del difensore fiduciario, avv. Giovanni Iacopetti,
deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in relazione agli artt. 516 e seguenti del codice di rito per violazione
del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza di cui all’art. 521
dello stesso codice nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in relazione al medesimo profilo.
2.2. Con il secondo motivo, La Rocca e Rizzo censurano, ex art. 606, comma
1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in relazione all’art. 158 cod. pen. nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1
lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge
penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché
la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla medesima questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. Costituisce approdo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo
Collegio, che qualora il pubblico ministero proceda alla modifica dell’imputazione
riguardante un elemento del fatto – qual è la data del commesso reato oppure il
termine iniziale o finale di un reato permanente a “contestazione chiusa” – senza
provvedere alla notifica dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato
contumace o assente, tale omissione determini una nullità della sentenza
plurimis

(ex

Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, dep. 3/11/2016, Furfaro, Rv.

268320).
3. Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza di
appello, la modifica dell’imputazione aveva riguardato, da un punto di vista
testuale, la sola data dell’accertamento del reato, individuata come dies a quo
per il decorso della prescrizione; e, tuttavia, ciò era stato reso possibile
attraverso la estensione del complesso dei manufatti abusivi contestati anche ad
opere ulteriori – costituite dalla realizzazione di un marciapiede e di un muretto
nonché dalla parziale piastrellatura della facciata – rispetto a quelle
originariamente descritte in imputazione, ove il riferimento era stato limitato
all’accorpamento di due vani appartenenti ad altro edificio, al rifacimento del
solaio e del tetto con aumento dell’altezza del fabbricato, nonché alla

2

3 -7

a.

realizzazione di varie difformità prospettiche. E’, dunque, evidente che la nuova
contestazione abbia inciso su un profilo del tutto essenziale del fatto, attenendo
ad alcune delle condotte di abusiva costruzione contestate, le quali hanno,
altresì, determinato, secondo la valutazione compiuta dai giudici di merito, uno
slittamento del momento di cessazione della permanenza rispetto a quello
originario, fissato al 2007/2008, con conseguente spostamento anche del
termine di prescrizione.
Per tale motivo, il verbale di udienza contenente la modifica dell’imputazione

contumaci, secondo quanto stabilito dall’art. 520 cod. proc. pen.; notifica
pacificamente non realizzata nel caso di specie, con conseguente integrazione di
una nullità di ordine generale, che la difesa dei ricorrenti ha puntualmente
dedotto, formulando la relativa eccezione in sede di appello e poi di ricorso per
cassazione.
4. La sentenza di appello andrebbe conseguentemente annullata con rinvio,
onde consentire la rituale celebrazione del dibattimento di primo grado a partire
dalla nuova contestazione. Nondimeno, considerato che il termine prescrizionale
dei reati per cui è processo è spirato in data 31/03/2016, l’annullamento della
sentenza impugnata deve essere disposto senza rinvio.
Inoltre, per effetto della dichiarata prescrizione deve farsi luogo alla revoca
sia dell’ordine di demolizione (Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, dep.
23/12/2015, Franchi, Rv. 265616) che di quello di rimessione in pristino (Sez. 3,
n. 51010 del 24/10/2013, dep. 18/12/2013, Criscuolo, Rv. 257916).

PER QUESTI MOTIVI
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per
prescrizione. Revoca gli ordini di demolizione e di rimessione in pristino.
Così deciso in Roma, il 5/07/2017

avrebbe dovuto essere notificato per estratto ai due imputati, già dichiarati

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