Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8009 del 28/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8009 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA
nei confronti di:
1) BUTERA PAOLA N. IL 12/07/1974 * C/
avverso la sentenza n. 53/2009 GIUDICE DI PACE di
CALTANISSETTA, del 07/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele
Mazzotta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al giudice di
pace di Caltanissetta.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello

di Caltanissetta ricorre contro la sentenza del giudice di pace di

non doversi procedere nei confronti di Butera Paola per essere il reato
ascritto estinto per intervenuta remissione tacita di querela.
2.

Lamenta il Procuratore Generale erronea applicazione dell’articolo

152 del codice penale, nella parte in cui contempla la possibilità di una
remissione tacita di querela.
3.

In particolare il giudice di pace avrebbe errato ritenendo che

configuri un’ipotesi di remissione tacita di querela la mancata
comparizione della parte lesa all’udienza dibattimentale, in caso di previo
avvertimento in merito alle conseguenze di tale condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; le sezioni unite penali della corte di
cassazione, con sentenza n. 46088 del 30/10/2008 (dep. 15/12/2008,
Viele, Rv. 241357), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno
affermato che al di fuori dell’ipotesi espressamente disciplinata dagli
articoli 21, 28 e 30 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274,
non è possibile configurare una ipotesi di remissione tacita della querela
in caso di omessa comparizione all’udienza del querelante, nonostante
l’avvertimento che siffatto comportamento sarà interpretato come
volontà di remissione.
2. Il richiamato orientamento delle sezioni unite è fatto proprio anche
dalle sezioni semplici, che lo hanno più volte richiamato (si veda, tra le
molte pubblicate, sez. 6, Sentenza n. 11142 del 25/02/2010, Lombardi).
3. La sentenza impugnata, che non ha tenuto in nessun conto il
precedente specifico delle sezioni unite, pur risalente a molto tempo
prima, deve pertanto essere annullata, con rinvio per il giudizio al
giudice di pace di Caltanissetta.

1

Caltanissetta del 7 dicembre 2011, con la quale il giudice ha dichiarato

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di
Caltanissetta per il giudizio.

Così deciso il 28/11/2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA