Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8008 del 28/11/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8008 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RASI GIANFRANCO N. IL 17/06/1934
avverso la sentenza n. 17/2011 GIUDICE DI PACE di LENDINARA,
del 06/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la part ‘vile, l’Avv
Udit i dife • r Avv.
Data Udienza: 28/11/2012
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele
Mazzotta, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Rasi Gianfranco è stato tratto a giudizio davanti al giudice di pace
di Lendinara per il reato di cui all’articolo 594 cod. pen. per avere offeso
entrambe le mani all’indirizzo dello stesso.
2.
Il giudice di pace, pur ritenendo che la prova di colpevolezza non
fosse stata raggiunta con certezza (cfr. pag. 2 della sentenza
impugnata), considerato il fatto non particolarmente grave e tenuto
conto della non opposizione dell’imputato, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti dell’imputato per essere il fatto di particolare
tenuità.
3.
Propone ricorso per cassazione l’imputato per mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento
alla dichiarazione di non doversi procedere per fatto di particolare
tenuità, anziché pronunciare assoluzione. Poiché il giudice ha ritenuto
non essere stata raggiunta la prova piena di colpevolezza, logica
conseguenza doveva essere la assoluzione dell’imputato e non la
decisione assunta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato; la sentenza è contraddittoria ladddove
afferma, prima alla pagina due e poi alla pagina tre, che la prova di
colpevolezza dell’imputato non sia stata raggiunta e poi dichiara non
doversi procedere per la tenuità del fatto, pronuncia che presuppone
invece l’avvenuto accertamento di colpevolezza.
2. La sentenza del giudice di pace di Lendinara deve essere annullata
senza rinvio, perché, preso atto della affermazione del giudice sulla
mancata prova della responsabilità, non vi sono soluzioni alternative alla
assoluzione e pertanto del tutto inutile sarebbe un rinvio del processo
davanti al giudice di primo grado.
1
l’onore e il decoro di Rasi Damiano, facendo il gesto delle corna con
p.q.m.
Annulla la impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non
sussiste.
Così deciso il 28/11/2012