Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8008 del 06/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8008 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BARI
nei confronti di:
D’AMATO ANGELA N. IL 02/09/1941
avverso la sentenza n. 2367/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRANI, del 06/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/stie le conclusioni del PG Dott. Ixtuat.L.1;
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Data Udienza: 06/12/2013
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ricorre per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo carenza di
motivazione della medesima in ordine alla (in)sussistenza di una delle “cause di non
procedibilità” di cui all’articolo 129 cod. proc. pen., e segnatamente della querela, richiesta per
la procedibilità del reato di cui all’art. 624, 62 n. 4 cod. pen., per cui si procede. Rileva il
ricorrente che l’espressione “sporgo formale querela” non concretizza una esplicita istanza di
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. perché proposto per
motivi manifestamente infondati.
La giurisprudenza di questa Corte afferma che, in tema di querela, la volontà di chiedere la
punizione del colpevole, se non deve estrinsecarsi in formule rituali o sacramentali e se può
essere desunta dal complessivo comportamento della persona offesa, anche successivo al
fatto, deve in ogni caso risultare in modo inequivoco nel suo contenuto sostanziale (Sez. 2, n.
30700 del 12/04/2013 – dep. 17/07/2013, De Meo, Rv. 255885).
Orbene, dalla lettura del verbale di querela, alla quale questa Corte può avere accesso in
ragione della natura della censura, emerge che Acquafredda Giovanni, in qualità di
responsabile del supermercato presso il quale la D’Amato commise il furto, dopo aver reso una
descrizione dei fatti a lui noti affermò: “Per i motivi su esposti chiedo la punizione ai sensi di
legge della responsabile del furto in questione identificata dai Carabinieri intervenuti sul
posto”.
Risulta quindi insussistente in fatto la circostanza indicata dal P.G. ricorrente e non censurabile
il giudizio implicitamente formulato dal Tribunale di Trani in merito alla ricorrenza della
prescritta condizione di procedibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale di Bari.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.12.2013.
punizione.