Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8007 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8007 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA
nei confronti di:
1) VIOLA MARIO N. IL 11/08/1968 * C/
avverso la sentenza n. 17/2011 GIUDICE DI PACE di ENNA, del
21/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, pe

parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele
Mazzotta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al
giudice di pace di Enna.

RITENUTO IN FATTO

1.

Viola Mario, imputato del reato di cui all’articolo 594 del

Salvatore, è stato prosciolto dal giudice di pace di Enna per essere
i reati estinti per intervenuta remissione della querela ed
accettazione tacita della stessa.
2.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale

presso la corte d’appello di Caltanissetta sostenendo che la non
comparizione in udienza del querelato non abbia il significato
univoco di accettazione tacita della remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è infondato; risulta dalla sentenza impugnata che
all’imputato è stata notificata copia del verbale dell’udienza del
19/10/2011 contenente la remissione di querela da parte del Viola
Salvatore, con avvertimento che la mancata comparizione alla
successiva udienza sarebbe stata considerata quale accettazione
tacita della stessa.
2. Ebbene, a comporre il contrasto delle sezioni semplici sul
significato della mancata comparizione dell’imputato, pur avvisato
dell’avvenuta remissione, sono intervenute le sezioni unite che
hanno risolto la questione nei seguenti termini: L’omessa
comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della
remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra,
ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa
idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato (Sez. U,
n. 27610 del 25/05/2011 – dep. 13/07/2011, P.G. in proc.
Marano, Rv. 250201).
1

codice penale, per avere offeso l’onore e il decoro di Viola

3. Ne consegue che il ricorso proposto dal Procuratore Generale
è infondato e deve, dunque, essere rigettato.

p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 28/11/2012

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