Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8005 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8005 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO
nei confronti di:
1) TODARELLO ANTONIO N. IL 08/01/1946 * C/ Kok” IZtrAPRAU
avverso la sentenza n. 757/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 03/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero
Gaeta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Per Todarello Antonio è presente l’Avvocato De Meco, il quale
chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Todarello Antonio è imputato del reato di cui all’articolo 216

della legge fallimentare perché, allo scopo di recare pregiudizio ai
creditori, occultava un contratto di locazione stipulato dopo il
fallimento ed ometteva di versare i relativi canoni di locazione,
regolarmente incassati. Il tribunale assolveva l’imputato dal reato
ascritto perché il fatto non sussiste; avverso detta sentenza
proponeva appello il Procuratore Generale presso la Corte
d’appello di Catanzaro, censurando la decisione in punto di diritto
e chiedendone la riforma.
2.

La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’impugnazione,

nella parte in cui riteneva sussistente l’elemento oggettivo del
reato, assolvendo però l’imputato per assenza di dolo.
3.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale

presso la Corte d’appello per erronea applicazione dell’articolo
216, comma due, della legge fallimentare, nonché mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritiene il
Procuratore Generale che sussista l’elemento soggettivo del reato
contestato, risultante da plurime emergenze fattuali.
4.

Il difensore dell’imputato ha presentato una memoria con la

quale ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di estinzione
del reato per prescrizione, a suo dire maturata il 18/11/2012. In
secondo luogo lamenta la mancanza di dolo specifico, affermando
che le somme ricavate dalla locazione servivano all’imputato per
far fronte alle esigenze di vita propria e dei suoi familiari, essendo
quindi la condotta scriminata dallo stato di necessità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

1. Con riferimento alla dedotta prescrizione del reato, si ricorda
che a norma delle nuove disposizioni, introdotte con la legge
Cirielli, il periodo prescrizionale per il reato in questione e di 10
anni, aumentabile di un quarto per effetto delle interruzioni, e
quindi in totale di anni 12 e sei mesi, per cui la prescrizione,
anche in mancanza di sospensioni, decorrerà nel 2015.

Generale territoriale sia fondato e meriti pertanto accoglimento.
Va, innanzitutto, rilevato che la sussistenza di uno stato di
necessità era stata esclusa dal giudice di appello, per mancata
prova di tale circostanza; d’altronde, è noto che la mera
indicazione di una situazione astrattamente riconducibile
all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione
di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento del giudice,
non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod.
proc. pen. (Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012 – dep. 13/07/2012,
Sottoferro, Rv. 253036).
3. Nella propria memoria difensiva l’imputato lamenta la
mancanza di dolo specifico, affermando che le somme ricavate
dalla locazione gli servivano per far fronte alle esigenze di vita
propria e dei suoi familiari, essendo quindi la condotta scriminata
dallo stato di necessità. Or bene, a prescindere dal fatto che la
Corte d’appello ha ritenuto non provato lo stato di necessità e che
sul punto la sentenza non è stata impugnata (e pur in presenza
ancora una volta di un’allegazione del tutto sfornita del benché
minimo sostegno probatorio), va rilevato che la scriminante non
agisce sull’elemento soggettivo ma sulla antigiuridicità del fatto,
per cui la tesi difensiva non sarebbe compatibile con la decisione
assunta dalla corte territoriale, che ha ritenuto di assolvere
l’imputato per mancanza dell’elemento soggettivo.
4. Parimenti, è del tutto irrilevante l’assenza di dolo specifico,
che nella bancarotta fraudolenta patrimoniale è richiesto solo per
l’esposizione di passività inesistenti; per gli altri casi, infatti, è
sufficiente il dolo generico.
2

2. Ciò premesso, si ritiene che il ricorso del Procuratore

S. Ciò premesso, con riferimento alla posizione difensiva, si
deve ritenere che la motivazione assunta dalla corte d’appello di
Catanzaro sia illogica laddove desume la mancanza di coscienza e
volontà di occultare le somme ricavate dalla locazione dalla
circostanza che era stato fatto tutto alla luce del sole, tanto che il
curatore avrebbe agevolmente reperito il contratto. Tali
considerazioni sono smentite dalla cronologia dei fatti, risultando
parecchi mesi ed in conseguenza della vendita dell’immobile, per
effetto delle lamentele dell’acquirente; il fatto che sia stato
stipulato un contratto scritto non è determinante, non essendo
stato questo contratto registrato e quindi non essendo conoscibile
da “terzi” soggetti. Ed invero, la circostanza che l’imputato abbia
riscosso per parecchi mesi il canone è indice inequivocabile del
fatto che la locazione è stata volutamente all’oscuro e non
invece effettuata alla luce del sole.
6. Al di là delle precedenti considerazioni, va rilevato che nel
caso di specie il dolo deve abbracciare esclusivamente la
coscienza e volontà di provocare la fuoriuscita di risorse dalla
massa attiva fallimentare, rimanendo del tutto estranee alla figura
del reato le finalità per cui il soggetto agisce. D’altronde, è
assolutamente insostenibile la tesi per cui l’imputato non si
rendesse conto che il suo comportamento “impoveriva” la
procedura fallimentare, a danno dei creditori.
7. In ogni caso, poiché esiste una specifica procedura di legge
al fine di garantire al fallito i mezzi di sussistenza (articolo 47
della legge fallimentare), l’imputato avrebbe dovuto adire questa
procedura ed eventualmente, in caso di decisione negativa del
giudice delegato, solo successivamente avrebbe potuto procedere
per via autonoma al reperimento dei mezzi di sostentamento,
invocando poi la scriminante dello stato di necessità. è lo stesso
articolo 54 del codice penale a richiedere tale presupposto, e cioè
la inevitabilità del pericolo; qui il pericolo non può dirsi inevitabile,
posto che esiste una norma specifica che autorizza il giudice
delegato a fornire al fallito, a spese della procedura, i mezzi di
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che il curatore si accorse del contratto di locazione solo dopo

sostentamento per lui e per la sua famiglia. Il pericolo, anche
ammesso che fosse esistente, poteva dunque essere evitato
ricorrendo alla procedura di cui all’articolo 47 della legge
fallimentare, e ciò esclude l’operatività della scriminante.
8. La decisione impugnata, essendo viziata da motivazione
incongrua ed illogica in relazione alla insussistenza dell’elemento
soggettivo del reato contestato, va annullata, con rinvio alla corte

p.q.m.
Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello
di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso il 27/11/2012

d’appello di Catanzaro per nuovo esame sul punto.

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