Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8005 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8005 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERDELLI AGNESE N. IL 10/10/1982
avverso la sentenza n. 1806/2011 TRIBUNALE di AREZZO, del
16/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EM IO IANNELLO;
0 gra
„… Agroalo
lette/s9t-ite le conclusioni del PG Dott.
AL Ama A

Data Udienza: 15/11/2013

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 16 giugno 2012 il Tribunale di Arezzo
applicava a Verdelli Agnese, su richiesta dell’imputata e con il consenso del PM,
la pena di mesi nove e giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda per il
reato di guida in stato di ebbrezza. Ai sensi dell’art. 189, comma 9 bis, cod.
strada, sostituiva detta pena con la misura di giorni 53 di lavoro di pubblica
utilità da svolgersi presso l’Istituto specificato in sentenza per quattro ore

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputata, per
ministero del proprio difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio
di motivazione.
Sotto il primo profilo rileva che, con la richiesta di applicazione della pena
era stata chiesta, oltre e prima a ancora della sostituzione con il lavoro di
pubblica utilità, la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria della
specie corrispondente. Osserva quindi che il Tribunale, non avendo proceduto a
tale conversione, ha applicato una pena diversa da quella richiesta ed è quindi
incorso in violazione dell’art. 444 cod. proc. pen..
Sotto il secondo profilo rileva che il Tribunale ha comunque omesso di
motivare la propria decisione negativa sul punto.
Infine rileva che, nel procedere alla commisurazione del lavoro sostitutivo di
pubblica utilità in relazione all’entità della pena, il Tribunale è incorso in
violazione del disposto degli artt. 54 d. Igs. 274/2000 e 189, comma 9-bis, cod.
strada, avendo quantificato espressamente la durata del lavoro giornaliero in
quattro ore, eccedendo quindi il limite di 2 ore fissato dalla prima norma.
Il procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento
senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti al giudice a quo per
nuovo giudizio.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è fondato, nei termini appresso precisati.
Il Tribunale di Arezzo, nell’accogliere la richiesta di applicazione concordata
della pena, ha omesso di provvedere sulla richiesta di sostituzione della pena
detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, senza peraltro minimamente
motivare sul punto e anzi pronunciando come se una tale richiesta non fosse
stata avanzata.
Conseguentemente ha dato corso alla richiesta di patteggiamento,
depurandola della conversione della pena nella corrispondente sanzione

giornaliere consecutive e per tre giorni alla settimana.

pecuniaria, e applicando la pure richiesta sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità.
Così operando il Tribunale è incorso in violazione degli artt. 444 e 448 cod.
proc. pen. che non consentono certamente alcuna modifica unilaterale da parte
del giudice dell’accordo sulla pena raggiunto tra le parti, ma gli attribuiscono solo
il potere di rigettare la richiesta ove ritenuta non conforme alle condizioni e ai
limiti di legge, procedendo conseguentemente oltre nelle forme ordinarie.
In tal senso, questa Corte ha già chiarito che la eventuale richiesta

necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena
e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la
sostituzione della pena detentiva, di controllarne la ammissibilità, “rigettando la
richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione”

(Sez. U. n. 295 del

12/10/1993, Scopel, rv. 195618).
Più specificamente, è stato affermato che non può trovare applicazione la
procedura prevista dall’art. 444 cod. proc. pen. nel caso in cui, per le condizioni
soggettive dell’imputato, la pena detentiva non possa essere convertita in quella
pecuniaria, così come stabilito nell’accordo intervenuto tra le parti (Sez. 5, sent.
n. 1796 del 19/04/1999, rv. 213212).
È però certamente escluso che il giudice possa dar corso alla richiesta di
patteggiamento modificando unilateralmente i termini dell’accordo intervenuto
fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda.

3. Giova peraltro precisare che, come opportunamente evidenziato dal
Procuratore generale, la richiesta di applicazione di pena su accordo delle parti
così come nel caso di specie formulata non avrebbe comunque potuto essere
accolta.
Ed invero, come puntualmente evidenziato in un recente precedente di
questa stessa sezione (Sez. 4, n. 37967 del 17/05/2012, Nieddu, rv. 254361),
non può ritenersi conforme a legge una richiesta di pena concordata che preveda
la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (ai sensi dell’art. 53 legge
n. 689 del 1981) e la sua successiva sostituzione con il lavoro di pubblica utilità
(ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada).
I due regimi sanzionatori sostitutivi non possono, infatti, essere applicati
cumulativamente, avendo essi una totale autonomia quanto ai presupposti di
applicazione, alle modalità esecutive e alle conseguenze in caso di violazione
(cfr. artt. 53, 59, 71 e 102 legge n. 689 del 1981, e art. 186 comma 9 bis cod.
strada), di tal che gli stessi non possono che trovare applicazione
individualmente e senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino.

dell’interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura,

Diversamente operando, si applicherebbe un trattamento sanzionatorio
ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (cfr. Sez. 5, n. 13807 del
21/02/2007, Rv. 236529).
Inoltre, deve ritenersi che quando il legislatore ha previsto, nell’art. 186
C.d.S., al comma 9 bis la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità,
ha inteso ancorare tale beneficio ad un ben preciso rapporto tra pena criminale e
sanzione sostituiva. Ne deriva che non è possibile sostituire la pena se non in
relazione al trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge. Se si

non solo si farebbe illegittima applicazione di una “terza legge”, in violazione
dell’art. 2 c.p., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa che la pena deve
svolgere secondo l’ordinamento vigente (così in motivazione Sez. 4, n. 21596 del
22/01/2013, Grillo, non mass.).

Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per l’ulteriore seguito.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza senza rinvio e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Arezzo per l’ulteriore corso.
Così deciso il 15/11/2013

applicasse la sostituzione, rapportandola alla pena prevista prima della riforma,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA