Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8004 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8004 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BOZZONI ROSARIA N. IL 26/08/1961
avverso la sentenza n. 9/2010 TRIBUNALE di BRESCIA, del
04/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero
Gaeta, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
Per la parte civile è presente l’Avvocato Palleschi, il quale
conclude associandosi alle conclusioni del P.G.. Deposita nota
spese.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Fiorilli, il quale si riporta
ai motivi di ricorso.

1. Con sentenza del giudice di pace di Brescia, Bozzoni Rosaria
veniva dichiarata responsabile dei reati di cui agli articoli 594 e
582 del codice penale, commessi in danno di Tonolini Rachele, e
condannata alla pena di euro 500 di multa, nonché al risarcimento
del danno in favore della parte civile. Il tribunale di Brescia ha
confermato la statuizione di primo grado, dichiarando condonata
la pena.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputata per i seguenti
motivi:
a. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione laddove, alla pagina quattro della sentenza,
il tribunale ritiene attendibile la persona offesa pur
avendo questa dichiarato un fatto non veritiero e cioè
che la vicina di casa Franzoni aveva udito il diverbio.
b. Mancanza di motivazione nella parte in cui il giudice
afferma la offensività delle parole pronunciate
dall’imputata all’indirizzo della Tonolini.
c. Manifesta illogicità della motivazione laddove ritiene
scarsamente plausibile che il teste Micheli ricordasse
dopo tre anni la collocazione di un sacchetto di pane.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato; la discrasia lamentata con il primo
motivo di ricorso viene esplicitamente affrontata in sentenza ed il
giudice spiega approfonditamente perché ritiene che tale
incoerenza non incida sulla attendibilità della deposizione e sulla
complessiva credibilità della teste. Proprio sulla credibilità della
persona offesa vi sono due pagine (4 e 5) di specifiche,
approfondite e logiche considerazioni, con indicazioni di elementi
di riscontro (il certificato medico).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto
generico e comunque manifestamente infondato, essendo del
1

RITENUTO IN FATTO

3. Quanto al terzo motivo, è plausibile l’affermazione della
difesa, secondo cui il ricordo di un fatto di per se irrilevante si
poteva ricollegare, nel caso di specie, alla rilevanza della
circostanza per l’accertamento della responsabilità penale; ma
tale censura si sostanzia in una valutazione di merito irrilevante in
questa sede, qualora il ragionamento del giudice di appello sia
sostenuto da una motivazione congrua e logica. Il ragionamento
fatto dal tribunale può non essere condiviso, ma non è affatto
illogico; si tratta di una valutazione discrezionale di merito,
adeguatamente motivata alla pagina quattro, primo capoverso,
della sentenza, e pertanto non censurabile in cassazione. Per tale
motivo anche questa censura deve essere ritenuta infondata.
4. Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere respinto,
con le conseguenti statuizioni in punto spese processuali; a favore
della parte civile devono, poi, essere liquidate le spese sostenute
in questo giudizio.

p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile in questo giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi C 2.700,00, oltre accessori come per legge
Così deciso il 27/11/2012

tutto evidente la offensività delle parole riportate nel capo di
imputazione e riscontrate in dibattimento.

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