Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8004 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8004 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALATESTI GUGLIELMO N. IL 10/01/1989
avverso l’ordinanza n. 818/2012 GIP TRIBUNALE di L’AQUILA, del
13/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. tiq g o FgAT se-

h&Aissr—A

Data Udienza: 15/11/2013

.

Ritenuto in fatto

1. Malatesti Guglielmo propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
con la quale, all’udienza del 13 febbraio 2013, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di L’Aquila ha rigettato la richiesta di patteggiamento
avanzata dall’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, con la quale si
chiedeva anche la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del
lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di Avezzano, “non

lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità richiesto”.

Con lo stesso

provvedimento il G.I.P. ha dichiarato l’esecutività del decreto penale di condanna
in precedenza emesso ritualmente opposto dall’imputato.
Deduce a fondamento violazione di legge evidenziando che, secondo pacifico
indirizzo, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere applicata
anche d’ufficio dal giudice e non richiede alcuna istanza da parte dell’imputato, il
quale si deve limitare a formulare la sua non opposizione all’applicazione della
misura, senza avere l’obbligo di determinare le modalità di esecuzione del
trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade
invece sul giudice che si determini a disporre il detto beneficio (v. ex multis Sez.
4, n. 32463 del 12/07/2012, rv. 253233; sez. 4, n. 4927 del 02/02/2012, rv.
251956).
Sotto altro profilo deduce ancora violazione della legge penale e
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, rilevando che,
trattandosi di giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale, il G.I.P.
avrebbe dovuto revocare il decreto penale opposto e, ritenendo incongrua la
pena richiesta, disporre il giudizio immediato.
Il procuratore generale, nella propria memoria, ha concluso per la
fondatezza del ricorso rilevando che

“una volta negato all’opponente il

patteggiamento sulla pena, il gip non aveva che da emettere il decreto che
disponeva il giudizio immediato, a nulla rilevando la ragione in forza della quale
era rimasto precluso il procedimento speciale”.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è fondato.
L’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett.
d), legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che al di fuori dei casi in cui il
conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva
e pecuniaria che il giudice intenda irrogare può essere sostituita, anche con il

essendo documentata la sussistenza di convenzioni con il predetto Comune per

decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con
quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n.
274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività
non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo
della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province,
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o
presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Come già precisato da una non lontana pronuncia di questa stessa sezione

difforme precedente costituito da Sez 4, n. 31145 del 7/7/2011, Finocchiaro, rv.
250908), il richiamo all’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 non va inteso come
conducente all’integrale sovrapposizione dei due disposti normativi. Basti
osservare che l’art. 54, comma 1, dispone che il giudice di pace può applicare la
pena del lavoro di pubblica utilità “solo su richiesta dell’imputato”, laddove il
novellato art. 186 comma 9 bis cod. strada dispone che la pena, detentiva e
pecuniaria, può essere sostituita

“se non vi è opposizione da parte

dell’imputato”. Anche la durata del lavoro di pubblica utilità è diversamente
individuata dal legislatore nei due compendi normativi in considerazione: per
l’art. 54 cit. non può essere inferiore a dieci giorni e superiore a sei mesi; per
l’art. 186 comma 9 bis cod. strada, deve avere una durata corrispondente a
quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria
ragguagliando 250,00 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Altre
differenze si colgono al riguardo degli enti e dei soggetti a favore dei quali il
lavoro di pubblica utilità può essere prestato, il cui novero è più ampio per l’art.
186 cit..
Quel che mette conto rimarcare ai fini che qui occupano è però il fatto che,
attraverso il richiamo operato dall’art. 186 cit. alla disposizione dettata
nell’ambito della disciplina della competenza penale del Giudice di pace, la
determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è in
ogni caso affidata ad un decreto del Ministro della giustizia da adottare d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281: decreto
emanato il 26 marzo 2001 (“Norme per la determinazione delle modalità di
svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto
2000, n. 274, art. 54, comma 6”). Tale provvedimento, dopo aver individuato il
tipo di prestazioni dovute e richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro
della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale,
dispone all’art. 3 che “con la sentenza di condanna con la quale viene applicata
la pena de/lavoro di pubblica utilità, il giudice individua H tipo di attività, nonchè
l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa

(n. 4927 del 2.2.2012, Ambrosi, rv. 251956, che rappresenta il superamento del

deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell’elenco degli enti
convenzionati”.
La previsione è di rilevante interesse nella definizione del tema posto dal
presente ricorso, giacché evidenzia senza alcuna incertezza l’apposizione in capo
al giudice del potere-dovere di individuare il soggetto presso il quale far svolgere
il lavoro di pubblica utilità ed il tipo di attività, per l’evidente ragione che tali
scelte vanno compiute in quella medesima prospettiva teleologica che assiste la
commisurazione della pena, ovvero l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio

Nè contraddice quanto appena affermato il fatto che lo stesso art. 3 dispone
che “dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando
formulano le richieste di cui al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 33, comma 3,
sulla scorta del medesimo elenco”.
Infatti, come si è osservato nella decisione sopra richiamata (ma v. anche,
conf., sez. 4, n. 27987 del 3 luglio 2012), tale specifica disposizione attiene alla
ipotesi in cui “subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena
della permanenza domiciliare l’imputato o il difensore munito di procura speciale
possono chiedere l’esecuzione continuativa della pena”, ed il giudice, “se ritiene
di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di
pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica
utilità che può essere richiesto dall’imputato o dal difensore munito di procura
speciale”.
Non solo il disposto dell’art. 33 cit. appare specifico della normativa
riguardante il giudice di pace; ma vale ancora ricordare che nell’ambito di tale
normativa la regola è che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di
pubblica utilità solo su richiesta dell’imputato. Per contro, ai sensi dell’art. 186
comma 9 bis cod. strada non è richiesta alcuna istanza dell’imputato, essendo
sufficiente la sua non opposizione. Pertanto, può anche accadere che l’imputato
di sua iniziativa solleciti e richieda il beneficio, ma resta fermo che ciò non è
normativamente richiesto per l’operatività della sostituzione della pena: la legge
non pone obblighi di sorta in capo all’imputato. Quella sollecitazione potrà valere
unicamente a dimostrare la non opposizione dell’imputato alla sostituzione della
pena.
Ciò posto è evidente che l’imputato non può essere ritenuto gravato
dell’obbligo di presentare un dettagliato piano per lo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità, dal quale risulti l’ente presso cui si intenda svolgere l’attività, il
consenso di tale ente, il programma di lavoro concordato, unitamente al
calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l’entità della pena
sostituita e altri dettagli.

alle funzioni costituzionalmente imposte alla pena criminale.

Nè può valere a compromettere la fondatezza giuridica della ricostruzione
qui operata il fatto che il decidente non possa disporre di convenzioni già
operative.
Ritardi ed inadempimenti nell’attuazione delle previsioni normative da parte
della P.A. non possono ricadere sull’imputato.

3. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila non ha fatto
corretta applicazione dei principi qui ribaditi, rigettando la richiesta di

sussistenza di convenzioni con il Comune di Avezzano per lo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità richiesto.
Siffatta decisione è peraltro illegittima anche sotto un diverso aspetto,
puntualmente evidenziato dal ricorrente.
A seguito della reiezione dell’istanza di applicazione della pena, l’art. 464
comma 1 cod. proc. pen. impone al giudice di emettere il decreto che dispone il
giudizio immediato, senza poter dichiarare l’esecutività del decreto di penale
opposto. Tal ultimo potere è infatti attribuito dall’art. 461 comma 5 cod. proc.
pen. solo nel caso in cui l’opposizione non sia stata proposta o, se proposta,
venga dichiarata inammissibile.
L’inammissibilità deriva, tassativamente, dal fatto che non vengano indicati
gli estremi del decreto penale di condanna, la data del medesimo ed il giudice
che lo ha emesso, nonché dalla circostanze della sua proposizione oltre il termine
di legge o da persona non legittimata (art. 461 comma 4 cod. proc. pen.). Va
quindi escluso che nel caso che occupa ricorresse un’ipotesi di inammissibilità
dell’opposizione al decreto penale di condanna; e risulta confermato che il
Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto emettere il decreto per il
giudizio immediato (v. Sez. 3, n. 44468 dell’8/10/2009, Gala, Rv. 245217).

4. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio. Gli atti
vanno trasmessi al Tribunale di L’Aquila, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale de L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso il 15/11/2013

applicazione della pena sul presupposto della mancata documentazione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA