Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8003 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8003 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RAZZA IOLANDA N. IL 08/01/1947
2) FRANCHINI GIUSEPPINA N. IL 12/05/1969
avverso la sentenza n. 3/2009 TRIB.SEZ.DIST. di CARINOLA, del
15/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero
Gaeta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Gentile, anche in sost.
Avv. Ceraldi, il quale si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO

previsti dagli articoli 594 e 582 del codice penale per avere
minacciato mali ingiusti ed offeso l’onore e il decoro di Nero
Giovanna. Il giudice di pace di Carinola assolveva entrambe le
imputate, ritenendo che i reati non fossero confermati dalle
risultanze istruttorie. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere
riformava la sentenza di primo grado, dichiarando le imputate
responsabili dei reati ascritti e condannandole alla pena di mesi
due e giorni 10 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in
favore della costituita parte civile. Pena sospesa.
2. Contro la sentenza d’appello propongono ricorso per
cassazione entrambe le imputate per mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, con
riferimento alla valutazione della prova ed all’affermazione di
responsabilità per i reati contestati. Secondo le ricorrenti il
giudizio di responsabilità sarebbe conseguito ad un percorso
argomentativo viziato sia in fatto che in diritto. In primo luogo
ritiene la difesa che il giudice abbia errato non tenendo conto della
querela, ai fini di valutazione dell’attendibilità della persona
offesa, perché mancava una formale contestazione al
dibattimento; ciò perché i verbali davanti al giudice di pace sono
redatti in forma riassuntiva, quindi potevano anche non riportare
la contestazione eventualmente effettuata, nonché per il fatto che
il libero convincimento del giudice può formarsi anche in assenza
di contestazione, sulla diretta percezione della inattendibilità del
testimone.
3. Sotto un diverso profilo, si lamenta che la condanna sia stata
irrogata senza che la responsabilità sia stata acclarata oltre ogni

1. Razza Iolanda e Franchini Giuseppina sono imputate dei reati

ragionevole dubbio, tanto che il giudice fonda il suo giudizio sulla
plausibilità delle condotte di reato; la motivazione sarebbe poi
contraddittoria, essendo in contrasto con le prove assunte e
richiamate nella motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che non si può articolare un motivo di ricorso su ciò che
ipoteticamente potrebbe essere accaduto, ma non risultare dal
verbale.
2. Ciò che manca, invero, nella motivazione della sentenza
impugnata è un percorso motivazionale, logico ed approfondito,
non solo sulla attendibilità della persona offesa, ma anche sulla
ricostruzione dei fatti che hanno condotto il giudicante
all’affermazione di responsabilità. La carenza motivazionale è
tanto più rilevante e grave a fronte della difformità delle decisioni
di primo e di secondo grado, che non consente di integrare
eventuali carenze facendo ricorso alla motivazione del Giudice di
pace, ove per ipotesi più completa.
3. Nel caso di specie, è stato totalmente disatteso il più
pregnante onere motivazionale che la decisione di riforma
richiedeva. Basti pensare che a fronte di una ritenuta
inattendibilità della teste in primo grado, il Giudice dell’appello ha
evidentemente cambiato opinione, senza tuttavia motivare sul
punto.
4. Consegue a quanto detto l’annullamento della sentenza con
rinvio al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame,
a causa del riscontrato vizio di motivazione sulla responsabilità
penale.

p.q.m.

2

1. La prima censura contenuta nel ricorso è infondata, posto

Annulla la impugnata sentenza con rinvio al tribunale di Santa
Maria Capua Vetere per nuovo esame.

Così deciso il 27/11/2012

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