Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8003 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8003 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPODIFERRO MARCO N. IL 07/04/1966 parte offesa nel
procedimento
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CINTI ALESSANDRA N. IL 15/10/1967
PALMIERI GIOVANNI N. IL 23/10/1955
avverso il provvedimento n. 2924/2012 GIP TRIBUNALE di
FROSINONE, del 20/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
1ette/s5~le conclusioni del PG Dott. ti. 6-InErefttA for)Afkuvi
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Data Udienza: 15/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto
Capodiferro Marco, quale persona offesa dal reato, per ministero del proprio
difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione
pronunciato in data 20/9/2012 dalla Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Frosinone, in conformità alla richiesta avanzata dal PM, nell’ambito
di procedimento penale instaurato nei confronti di Cinti Alessandra e Palmieri
Giovanni per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. commesso in Acuto (FR) in data
8 febbraio 2012.

dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa e la conseguente
nullità insanabile del provvedimento per violazione del contraddittorio ex art.
127, comma 5, e 178, lett. c, cod. proc. pen..
Giusta quanto eccepito dal Procuratore generale nella propria memoria, il
ricorso deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Risulta infatti dagli atti che, successivamente al deposito del ricorso,
avvenuto il 27/2/2013, il P.M., a seguito di apposita istanza del Capodiferro, ha
chiesto la riapertura delle indagini, richiesta accolta dal G.I.P. che ha emesso
provvedimento di riapertura delle indagini preliminari in data 11/3/2013.
Gli effetti del decreto di archiviazione oggetto di ricorso risultano pertanto
ormai rimossi e le indagini preliminari di nuovo in corso “per una rivisitazione
completa dei fatti e delle responsabilità” come da autorizzazione del G.I.P.,
essendosi così raggiunto quel medesimo risultato cui era volto il ricorso, con
riapertura del procedimento in una fase addirittura antecedente a quella
dell’invio dell’avviso ex art. 408 cod. proc. pen., cui potrà pervenirsi solo in caso
di esito negativo di esse e di nuova richiesta di archiviazione del P.M..
Avuto riguardo alla regioni della decisione, legate come detto al
sopravvenire di un evento processuale che di fatto ottiene al ricorrente il
risultato cui egli mirava, ancorché debba pervenirsi ad una pronuncia di
inammissibilità, non vi è luogo per la condanna del ricorrente alle spese, né al
pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di Capodiferro Marco. Non spese. Non cassa
ammende.
Così deciso il 15/11/2013

Deduce inosservanza dell’art. 408 cod. proc. pen. per mancata notifica

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