Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8002 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8002 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LAZZAROTTO ENRICO N. IL 20/04/1975
2) ZANELLA GINO (ANCHE PCN) N. IL 11/03/1946 * C/
avverso la sentenza n. 11/2007 TRIBUNALE di BASSANO DEL
GRAPPA, del 19/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Uditi, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero
Gaeta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Per Lazzarotto Enrico è presente l’Avvocato Maiolino, il quale si
associa alle conclusioni del P.G..

1. Zanella Gino è imputato dei reati di cui agli articoli 594 e
582 del codice penale perché offendeva l’onore di Lazzarotto
Enrico dicendogli “sei un ladro” e poi gli procurava delle lesioni
personali a mezzo di un bastone di legno con malattia giudicata
guaribile entro 20 giorni.
2. Il giudice di pace di Bassano del Grappa assolveva l’imputato
per le lesioni; il Lazzarotto Enrico proponeva appello ai fini civili. Il
tribunale di Bassano del Grappa, riscontrata la contraddittorietà
delle prove accusatorie riteneva non provata l’esistenza della
malattia e riqualificava il fatto come percosse, assolvendo
l’imputato per aver agito per legittima difesa, dal momento che
l’odierna parte civile aveva in quel frangente minacciato di
aggredire lo Zanella, così configurando la sussistenza di un
pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata, sarebbe
sfociata nella lesione di un diritto personale.
3. il Lazzarotto – premesso di essere stato assolto in primo
grado dall’accusa di ingiurie e minacce nei confronti dello Zanella,
con sentenza sul punto passata in giudicato – propone ricorso per
cassazione per i seguenti quattro motivi di ricorso:
a. violazione di norma processuale di cui all’articolo 546
cod. proc. pen. per omessa pronuncia sul concreto
devolutum e cioè sulla impugnazione della parte civile
costituita;
b. violazione degli articoli 597 e 581 cod. proc. pen. per
avere giudicato una impugnazione penale assolutamente
mancante, omettendo, invece, ogni decisione nei
1

RITENUTO IN FATTO

confronti dell’esistente impugnazione concernente le
questioni civili. A tal proposito il ricorrente ricorda che lo
Zanella non ha proposto impugnazione contro la
sentenza di primo grado, che lo assolveva dal reato, per
cui il tribunale avrebbe dovuto giudicare esclusivamente
il profilo relativo all’azione civile;
c. violazione degli articoli 593 e 648 cod proc. pen. per
primo grado nella parte in cui aveva assolto lo Zanella
dal reato di lesioni perché il fatto non sussiste medesimo fatto,

pronunciato ulteriormente sul

qualificandolo come percosse in luogo delle giudicate
lesioni ed assolvendo lo Zanella da tale nuova
imputazione;
d. vizio di motivazione per avere attribuito al Lazzarotto
una condotta aggressiva esclusa con la precedente
sentenza definitiva, così concedendo all’imputato Zanella
una

scriminante

inesistente.

Per effetto

della

declaratoria di assoluzione del Lazzarotto, il suo
comportamento

aggressivo

doveva

ritenersi

giuridicamente inesistente e pertanto il tribunale
dell’appello, avendone affermato l’esistenza in contrasto
con la sentenza di primo grado, passata in giudicato sul
punto, ha travisato il fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; essendo mancata l’impugnazione della
sentenza di primo grado sia da parte del pubblico ministero che da
parte dell’imputato, la statuizione penale di assoluzione di
quest’ultimo non era più rivedibile, mentre la corte avrebbe
dovuto pronunciarsi, e non lo ha fatto, esclusivamente sulle
statuizioni di carattere civile in favore dell’appellante Lazzarotto.

2

avere – nonostante l’irrevocabilità della sentenza di

2. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata
senza rinvio, perché, trattandosi di pronuncia abnorme, essa va
eliminata totalmente. Essendo mancata, invece, la pronuncia sugli
aspetti civili, è necessario che gli atti siano trasmessi al giudice
dell’appello, perché si pronunci in merito.
3. Ne consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza e la
trasmissione degli atti al tribunale di Bassano del Grappa, quale

p.q.m.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone la
trasmissione degli atti al tribunale di Bassano del Grappa, quale
giudice di appello, per la pronuncia ex art. 576 c.p.p..
Così deciso il 27/11/2012

giudice di appello, per la pronuncia ex art. 576 c.p.p..

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