Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8002 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8002 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARONGIU ANTONELLO N. IL 16/12/1991
avverso la sentenza n. 23676/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
30/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/s9tittle conclusioni del PG Dott.
6tUStreI4A 9045ARoNt

Data Udienza: 15/11/2013

Ritenuto in fatto

1.

Con sentenza del 30 gennaio 2013 il giudice per le indagini preliminari

del Tribunale di Torino ha applicato a Marongiu Antonello, su richiesta delle parti,
la pena concordata di un anno di reclusione, con la concessione del beneficio
della sospensione condizionale, per il reato p. e p. dall’art. 589, commi 1 e 2,
cod. pen.; il giudicante ha pure applicato, per la durata di un anno, la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 222

Ha proposto ricorso per cassazione il Marongiu deducendo violazione di
legge in relazione all’art. 12 preleggi; all’art. 444 c.p.p.; all’art. 3 Cost.; all’art.
23 I. 87/1953; agli artt. 218 codice della strada e 11 I. 689/1981.
Assume, in sintesi, che il Tribunale non poteva sospendergli la patente di
guida, ostandovi il disposto dell’art. 444 (recte: 445, comma 1, cod. proc. pen.)
alla cui previsione andrebbe secondo il ricorrente ricondotta anche la sanzione
amministrativa de qua. Posta inoltre l’impossibilità di equiparare, sotto il profilo
dell’accertamento della responsabilità, la sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
proc. pen. a quella emessa in esito a dibattimento o a giudizio abbreviato, ne
deriverebbe, secondo il deducente, l’impossibilità di irrogare la sanzione
amministrativa accessoria ovvero, diversamente opinando, emergerebbe un
profilo di incostituzionalità dell’art. 224 cod. strada.
Ha poi rilevato la violazione dell’art. 218, comma 2, cod. strada, in relazione
anche all’art. 11 legge n. 689/81, in punto di commisurazione della sanzione
predetta. Deduce al riguardo che il giudice non avrebbe tenuto nel debito conto
circostanze favorevoli ad esso ricorrente, in particolare la giovane età, l’evidente
occasionalità del fatto, l’assenza di pendenze o di sanzioni amministrative in
materia di circolazione stradale.
Il P.G. ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen..

Considerato in diritto

2.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, correttamente il G.I.P., in
applicazione dell’art. 222 cod. strada, ha irrogato la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.

cod. strada.

Le censure sul punto svolte dal ricorrente, anche nei termini,
sostanzialmente ripetitivi, nei quali sono ulteriormente illustrate nella memoria,
contrastano consapevolmente con giurisprudenza del tutto consolidata,
proponendo peraltro argomenti per nulla innovativi ma ampiamente considerati e
confutati dai numerosi conformi precedenti in argomento di questa Corte.
Per indirizzo costante, invero, la detta sanzione va disposta con la sentenza
di applicazione della pena, anche se della stessa non sia fatta menzione nella
richiesta di patteggiamento. Trattasi, infatti, di provvedimento sanzionatorio di

un giudizio di responsabilità ma consegue di diritto alla decisione e si distingue in
tal senso dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza diverse dalla confisca
cui fa riferimento l’art. 445, comma 1, cod. proc. pen.. È, pertanto, irrilevante la
circostanza che le parti non abbiano fatto riferimento ad essa nell’accordo (Sez.
4, n. 27994 del 3 luglio 2012 , Marcel, rv. 253591; Sez. 6, n. 45687 del 20
novembre 2008, Cuomo, rv. 241611; Sez. U, n. 11 del 08/05/1996, De Leo;
Sez. U, n. 8488 del 21/07/1998, Bosio).
Quanto in particolare al prospettato profilo di incostituzionalità, è sufficiente
rilevare che la questione – giusta quanto osservato nella propria memoria del
procuratore generale – oltre a essere “semplicemente accennata senza specifica
individuazione delle norme e delle ragioni del contrasto”, trascura del tutto di
considerare le diffuse e condivisibili argomentazioni sviluppate sul punto dal GIP,
che ha richiamato anche le pronunce di manifesta infondatezza in argomento già
emesse dalla Corte costituzionale (Corte Cost. ord. n. 184/1997; conf. anche
Corte Cost. n. 25/1999).
La compatibilità delle sanzioni amministrative accessorie con il rito del
patteggiamento risulta invero affermata dalla Corte costituzionale già con la
prima delle pronunce citate (Corte cost. 18 giugno 1997
ritenne che fosse manifestamente

n. 184), la quale

infondata la q.l.c. dell’art. 445 c.p.p.

sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che, in
caso di accoglimento della domanda di patteggiamento, sia preclusa
l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida come
sanzione amministrativa accessoria.
La Corte in quell’occasione, rammentato in premessa che il nuovo codice
della strada ha espressamente qualificato la sospensione della patente di guida
come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo che sia disposta dal
giudice in caso di accertamento di taluni reati, tra i quali la guida in stato di
ebbrezza, ritenne non arbitraria o manifestamente irrazionale tale qualificazione
“trattandosi di misura afflitti va che incide su di un atto amministrativo di
abilitazione a seguito della violazione di regole di comportamento inerenti alla

carattere specifico che, per la sua natura amministrativa ed atipica, non postula

sicurezza della circolazione stradale e che può essere disposta anche dall’autorità
amministrativa in presenza di un illecito amministrativo (art. 218 cod. strada), o
in via provvisoria (art. 223 cod. strada) quando la irrogazione della sanzione sia
rimessa al giudice penale competente ad accertare la commissione di un reato da
cui dipenda, appunto, la sanzione ammipistrativa”,

concludendo che proprio

“questa configurazione della sospensione della patente di guida vale a
giustificare la diversità di disciplina dettata dalla norma denunciata che, per
quanto attiene agli effetti dell’applicazione della pena su richiesta delle parti,

amministrative accessorie”.
Con la seconda pronuncia (Corte cost., 5 febbraio 1999, n. 25) la Corte delle
leggi ha ulteriormente ribadito che la sanzione amministrativa de qua non può
considerarsi accessoria ad una dichiarazione di responsabilità incompatibile con
la pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen..
Infatti – ha rilevato – “la sanzione amministrativa di cui all’art. 222 cod.
strada non costituisce né una pena accessoria, né una misura di sicurezza, né,
propriamente, un effetto penale della sentenza di condanna (v. sentenza n. 373
del 1996; ordinanze n. 89 del 1997; n. 184 del 1997; n. 190 del 1997; n. 422
del 1997; n. 235 del 1998; n. 313 del 1998), e dunque non presuppone
(logicamente o normativamente) la declaratoria di responsabilità penale,
attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece
l’accertamento del mero fatto lesivo dell’interesse pubblico; accertamento di
certo compatibile con la pronuncia di cui all’art. 444 cod. proc. pen., giusta la
consolidata giurisprudenza di legittimità”.

2.2. Palesemente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo
alla commisurazione della sanzione predetta.
Esso, invero, lungi dal prospettare alcuna violazione di legge – comunque da
escludere rientrando l’operata commisurazione all’interno dei limiti dettati dalla
norma – si risolve nella richiesta generica di una mera rivisitazione degli stessi
criteri ed elementi di fatto espressamente considerati dal GIP, e si appalesa
come tale certamente inammissibile in questa sede.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, conseguendone, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00), a titolo di sanzione pecuniaria.

esclude l’irrogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 15/11/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA