Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8001 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8001 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SCHETTER PASQUALE N. IL 26/03/1959
2) SCHETTER RENATO N. IL 23/09/1962
3) RIZZO GIUSEPPE N. IL 28/11/1955
avverso la sentenza n. 1199/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero
Gaeta, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di tutti
i ricorsi.
Per i ricorrenti Schetter Pasquale e Schetter Renato è presente
l’Avvocato Inserra, il quale insiste per la declaratoria di
prescrizione ed in subordine per l’accoglimento dei motivi di

RITENUTO IN FATTO

1. Schetter Pasquale, Schetter Renato e Rizzo Giuseppe sono
stati rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta documentale e
patrimoniale, nonché per vari episodi di truffa ed associazione a
delinquere, per avere, in concorso con altri soggetti già giudicati
separatamente, distratto i beni e le attività delle società “MANCINI
FULVIO Srl” (gli Schetter) e CON.IT Sas (il Rizzo), nonché i libri e
le scritture contabili delle suddette società.
2. Il tribunale di Ancona, con sentenza del 19.04.2007,
dichiarata la prescrizione dei reati di truffa e del reato associativo,
riteneva gli imputati responsabili dei reati fallimentari loro
contestati e per l’effetto condannava il Rizzo alla pena di anni
quattro e mesi sei di reclusione, Schetter Pasquale alla pena di
anni quattro e mesi sei di reclusione e Schetter Renato alla pena
di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alle conseguenti pene
accessorie.
3. Su appello degli imputati, la Corte territoriale delle Marche
confermava la sentenza impugnata, salvo riconoscere a Schetter
Pasquale le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed a
Schetter Renato le attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza, rideterminando pertanto la pena nei loro confronti
rispettivamente in anni tre e mesi sei di reclusione (Schetter
Pasquale) ed anni due e mesi dieci di reclusione (Schetter
Renato).
4. Contro la sentenza di appello propongono ricorso per
cassazione tutti gli imputati per i seguenti motivi:
1

ricorso.

5. Schetter Pasquale e Schetter Renato
a. violazione degli articoli 178, 179 e 420 ter, comma
quinto, cod proc. pen. per illogico rigetto della richiesta
di rinvio per legittimo impedimento dei difensori; quanto
all’impedimento di salute dell’avvocato Iossa, si sostiene
che, pur mancando nel certificato medico l’indicazione
dell’impossibilità di partecipare all’udienza, doveva
l’operazione subita. Con riferimento all’impedimento
dell’avvocato Del Genio, pur riconoscendo l’esistenza di
una giurisprudenza conforme alla decisione presa dalla
Corte di merito, la difesa contesta la predetta
interpretazione dell’articolo 102 cod. proc. pen.
b. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’articolo 438, comma quinto, cod. proc. pen. per
mancanza di motivazione in ordine al diniego espresso
dal Gup relativamente alla richiesta di giudizio
abbreviato subordinato ad integrazione probatoria.
Secondo la difesa sarebbe contraddittoria la decisione
del giudice laddove ritiene contrarie a ragioni di
economia processuale le

integrazioni

probatorie

richieste.
c. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
agli articoli 192, 392 e seguenti, 526, comma uno bis,
del codice di procedura penale e articolo 111 della
costituzione; sostiene il difensore la inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese dal coimputato Mancini, in quanto lo
stesso non avrebbe risposto a tutte le domande
proposte dalla difesa, in violazione dell’articolo 526 cod.
proc. pen.
d. Violazione dell’articolo 234 del codice di procedura
penale, per avere la Corte ritenuto legittimamente
acquisita al fascicolo, quale documento, la relazione
Corsi.
2

ritenersi notoria la necessità di assoluto riposo dopo

e. Vizio di motivazione in relazione agli articoli 192 e 533

del codice di procedura penale; 110 e 112 del codice
penale; 223 e 216 della legge fallimentare; secondo la
difesa la motivazione della sentenza impugnata presenta
illogiche e contraddittorie argomentazioni in ordine alla
corretta valutazione delle fonti di prova, in particolare
con riferimento alla credibilità degli imputati in reato
frammentazione delle dichiarazioni rese, utilizzando solo
le parti a carico, senza confrontarle in un organico
coacervo probatorio.
f. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
agli articoli 62 bis, 69 e 133 del codice penale; lamenta
la difesa che il percorso motivazionale relativo alla
determinazione della pena non sia lineare e coerente
con quanto argomentato in sentenza, in particolar modo
con riferimento alla partecipazione assolutamente
secondaria di Schetter Pasquale.
g. Con una memoria depositata il 04/11/2011, gli imputati
hanno dedotto un ulteriore motivo con riferimento alla
richiesta di immediata declaratoria ai sensi dell’articolo
129 del codice di procedura penale per prescrizione dei
reati.
6. Rizzo Giuseppe
a. con un unico motivo di ricorso l’imputato deduce
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
agli articoli 125, 192 e 598 cod. proc. pen.; in
particolare lamenta l’esame parziale della res iudicanda
da parte del giudice di secondo grado, per avere del
tutto trascurato, nel ritenere il ricorrente colpevole del
reato ascritto, gli specifici riferimenti delle risultanze
degli atti processuali, puntualmente riportate nelle
memorie difensive. Elementi tali da disarticolare l’intero
ragionamento della sentenza. Il giudice, inoltre, sarebbe
3

connesso; la Corte avrebbe operato una illogica

caduto, oltre che nella manifesta illogicità della
motivazione, anche nel giudizio del travisamento del
fatto per aver omesso di considerare i dati di fatto
emergenti dagli atti processuali. Il Rizzo sarebbe
estraneo al fatto contestato, non collaborando in alcun
modo all’attività illecita contestata al capo B
(bancarotta) ed intervenendo esclusivamente in un
transattiva con i creditori.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un lungo motivo di ricorso, peraltro privo della
necessaria specificità, Rizzo Giuseppe affastella tutta una serie di
censure di merito, pretendendo di imporre una personale
valutazione del materiale istruttorio per giungere ad una
ricostruzione dei fatti di suo comodo. La sentenza di secondo
grado, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, motiva
adeguatamente in ordine alla responsabilità dell’imputato alle
pagine da 22 a 27, evidenziando il ruolo fondamentale del Rizzo
che, perfettamente a conoscenza del

modus operandi

dell’amministratore, contribuì alla definitiva spoliazione societaria
con una condotta che si può definire più che agevolatrice. Quanto
al dedotto travisamento del fatto, si ricorda che in cassazione non
è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la
preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007,
Casavola). Ed anche a voler ritenere il riferimento al travisamento
della prova, è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte nel
senso che esso può essere dedotto solo nell’ipotesi di decisione di
appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di
doppia pronuncia conforme il limite del “devolutum” non può
essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva
l’ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle
4

secondo momento al fine di cercare una soluzione

critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto
probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. II, 28 maggio
2008, n. 25883). In conclusione, il motivo di ricorso è articolato
quasi esclusivamente in fatto, sollecitando una diversa
ricostruzione degli avvenimenti attraverso una valutazione
alternativa delle prove, mentre non emergono dalla sentenza né
contraddizioni, né illogicità evidenti, che sole potrebbero
deve ritenersi inammissibile.
2. Per quanto riguarda i ricorsi di Schetter Pasquale e Schetter
Renato, il primo motivo, con cui si deduce violazione degli articoli
178, 179 e 420 ter, è palesemente infondato per le stesse
motivazioni già adottate dalla Corte d’appello con specifica ed
approfondita motivazione. Quanto all’intervento chirurgico subito
dall’avvocato Iossa, non sono affatto notorie le conseguenze
dell’operazione subita ed in ogni caso andava certificata in modo
specifico la assoluta impossibilità di deambulare e quindi di recarsi
all’udienza, tenendo conto anche del fatto che era trascorso quasi
un mese dal ricovero e quasi due settimane dalle dimissioni
dall’ospedale. Quanto alla richiesta di rinvio dell’altro difensore,
sia sufficiente richiamare i numerosi precedenti di questa Corte,
ben conosciuti dai ricorrenti, che consentono di affermare la piena
legittimità dell’ordinanza del Gup e quindi l’inesistenza di alcuna
violazione di legge nella sentenza della Corte d’appello.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché mancava
analogo motivo nell’atto di appello, così come risulta dalla
incontestata premessa in fatto della sentenza di secondo grado. In
ogni caso si tratta di una valutazione di merito che il giudice ha
compiuto nell’ambito dei suoi poteri discrezionali e fornendone
adeguata motivazione, dunque non sindacabile in questa sede di
legittimità.
4. Il terzo motivo di ricorso è irrilevante, e pertanto
inammissibile per difetto di interesse dell’imputato; la Corte,
infatti, non solo ha dato idonea motivazione del perché ha ritenuto
utilizzabile la prova, facendo anche riferimento alla mancata
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legittimare un intervento di questa Corte. Per tali motivi il ricorso

indicazione a teste del Mancini da parte della difesa, ma ha anche
espressamente giudicato le dichiarazioni dello stesso non
fondamentali, emergendo la responsabilità degli imputati in modo
sufficiente dagli altri molteplici elementi di prova emersi in
dibattimento; cfr. pag. 17 della sentenza impugnata. La Corte
rileva, in ogni caso, che non è stata richiesta la audizione del
Mancini in sede dibattimentale ex art. 468, per cui non può dirsi
parte della difesa.
5. Il quarto motivo di ricorso è generico è manifestamente
infondato, oltre che ripetitivo, non introducendo alcun elemento di
novità rispetto all’analogo motivo sollevato in sede di appello, sul
quale vi era stata una puntuale e precisa risposta della Corte alla
pagina 17 della sentenza. Il ricorrente non specifica il motivo per
cui la relazione non dovrebbe considerarsi documento ai sensi
dell’articolo 234 ed in ogni caso, se aveva interesse all’audizione
del redattore, avrebbe potuto citarlo quale teste in giudizio.
6. Anche il quinto motivo di ricorso è palesemente infondato; la
Corte ha dato compiuta motivazione sia in ordine alla credibilità
dei dichiaranti (cfr. pagg. 24 e 25), sia della valutazione delle
prove e dei risultati raggiunti con riferimento alla ritenuta
responsabilità degli Schetter (cfr. pagg. 27-34). Non va
dimenticato che gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei
reati

fallimentari

non

quali

concorrenti

esterni,

bensì

rispettivamente in qualità di amministratore di fatto ed
amministratore di diritto, cioè soggetti sui quali incombeva sia
l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, sia l’obbligo di
conservazione del patrimonio aziendale. Il motivo, in sostanza, si
risolve in una richiesta di diversa valutazione delle prove, al fine di
giungere ad una ricostruzione dei fatti alternativa e più favorevole
agli imputati; attività palesemente non consentita nel giudizio di
cassazione.
7. Il sesto motivo motivo è palesemente inammissibile,
essendo, quelle sulla pena, valutazioni di merito non sindacabili in

6

che egli si sia sempre volontariamente sottratto all’esame da

Cassazione, ove adeguatamente, come nel caso di specie (cfr.
pag. 37 della sentenza), motivate.
8. Quanto alla richiesta di immediata declaratoria ai sensi
dell’articolo 129 del codice di procedura penale per prescrizione
dei reati, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, ma prima
di tutto la sua inammissibilità; l’inammissibilità degli altri motivi di
ricorso per cassazione, infatti, preclude ogni possibilità sia di far
pen., l’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del
22/03/2005 – dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).
9. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con le conseguenti statuizioni in punto spese ed
ammenda.

p.q
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
a favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2012

valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc.

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