Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 800 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 800 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRANTE ANDREA NICOLA N. IL 05/12/1992
avverso la sentenza n. 2361/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
19/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2014

23669/14 RG
Motivi della decisione

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore
deducendo violazione dell’art. 125 e 444 co. 2 c.p.p. per la mancata motivazione sulla
congruità della pena applicata.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si
è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha
soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez.
U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998,
Messina). Inoltre, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella
misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della
pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e
l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha
aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in
sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in
contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute.(Sez. 3,
n. 18735 del 27/03/2001 Ciliberti Rv. 219852).

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presidente

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato a FERRANTE Andrea
Nicola, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per reati di cui all’art. 73 co. 5
d.p.r. n. 309/90.

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