Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 800 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 800 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUCA PASQUALE N. IL 09/07/1964
avverso l’ordinanza n. 1009/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
31/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6( . b f ndu p….e.o, J. t . k4z,
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 18/12/2013

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 9 agosto 2013 il Tribunale di Napoli,
decidendo ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., confermava il provvedimento
emesso dal GIP del locale Tribunale il 10.1.2013 nei confronti di Puca Pasquale.
La vicenda oggetto del procedimento incidentale è rappresentata dalla verifica di
un’istanza difensiva tesa ad ottenere il riconoscimento dell’effetto di
retrodatazione, ai sensi dell’art. 297 comma 3 cod.proc.pen. , tra il

(per plurime contestazioni di intestazione fittizia di beni ai sensi dell’art. 12

quinquies legge 356/’92, aggravate dall’art. 7 legge 203 del ’91) e quello emesso
(in precedenza) a carico dello stesso soggetto il 20.11.2009 per il delitto di cui
all’art. 416 bis cod.pen. .
Risulta peraltro che l’ordinanza del 20.11.2009, reierata dopo annullamento per
vizi formali il 15.12.2099, era stata già oggetto di «saldatura di effetti» con altro
titolo cautelare ancora antecedente (contestazione di concorso in omicidio), con
perdita di efficacia del 17.2.2011.
In sede di valutazione del diniego opposto dal GIP, e relativamente ai motivi di
doglianza dedotti, il Tribunale così si esprime:
– non può dirsi sussistente il vincolo di connessione qualificata tra i fatti posti a
base del primo titolo (associazione di stampo mafioso, con ruolo di promotore) e
quelli posti a base del secondo titolo, ciò perchè in riferimento alla dedotta
ipotesi di continuazione difetta il presupposto della comune ideazione delle
distinte condotte e le numerose attività di occultamento della titolarità dei beni
non possono dirsi strumentali alla consumazione del delitto associativo. Ad
avviso del Tribunale non emergono specifici elementi sul punto, nè può dirsi
decisiva la ritenuta riconducibilità delle intestazioni fittizie ai proventi ottenuti dal
Puca attraverso le attività della organizzazione, trattandosi di attività non
previamente deliberata all’atto della costituzione o comunque dell’ingresso del
Puca nel clan;
– non può dirsi sussistente, inoltre, il presupposto della cosiddetta «colpevole
inerzia» dell’autorità giudiziaria, posto che gli elementi utilizzati per l’emissione
del secondo titolo cautelare non erano tutti venuti ad esistenza già nel momento
della emissione del primo. La maggior parte dei dati probatori utilizzati per
sostenere la gravità indiziaria nella seconda ordinanza – al di là di alcune
dichiarazioni già in atti – è stata infatti acquisita dopo il dicembre 2009. Il
Tribunale compie, sul tema, specifico riferimento a dichiarazioni rese da Storace
Giuseppe il 31 marzo 2010, dichiarazioni rese da Tixon Alberto il 22 novembre
2011, a conversazioni oggetto di captazione tra il 16 febbraio 2010 e il 5
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provvedimento cautelare emesso nei confronti del Puca in data 18 gennaio 2012

dicembre 2010, nonchè ad una informativa con accertamenti patrimoniali redatta
dai CC di Castello di Cisterna in data 9 maggio 2011.
In effetti le uniche dichiarazioni di interesse già in atti alla data di emissione del
primo titolo risultano rappresentate – ad avviso del Tribunale – da quelle
provenienti dai collaboranti Vassallo Gaetano e Ranucci Antimo, utili per la
ricostruzione delle vicende associative ma bisognose di ulteriori approfondimenti
sugli specifici aspetti di carattere patrimoniale.
Da qui, in sostanza, il rigetto dell’appello, non potendosi ritenere che il secondo

dilatare i termini di durata della prima misura emessa in danno del Puca.

2. Ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – Puca Antimo,
articolando un unico ampio motivo con cui si deduce erronea applicazione
dell’art. 297 comma 3 cod.proc.pen. e vizio di motivazione della impugnata
ordinanza.
Ad avviso del ricorrente, in sintesi, il Tribunale ha in primis errato nel ritenere
non sorrette da connessione qualificata (quantomeno sub specie continuazione)
le vicende poste a base dei due titoli cautelari.
Era evidente, infatti, e non bisognoso di produzione asseverativa, il comune fine
e l’unitaria deliberazione volitiva che ha sorretto l’azione del Puca sin dal primo
momento: realizzare condotte associative ed al contempo occultarne i proventi
tramite le contestate fittizie intestazioni. Si tratterebbe di un disegno criminoso
unitario per sua natura, dato che è lo stesso articolo 416 bis a prevedere la
finalità patrimoniale come caratteristica essenziale dell’agire del sodalizio
mafioso. Vi sarebbe pertanto una sorta di connaturale rapporto tra le due
fattispecie, ingiustamente sottovalutato.
Da qui la prima carenza interpretativa e motivazionale.
Inoltre, il ricorrente osserva che, in ogni caso, non è esatto sostenere che gli
elementi trasfusi nel secondo titolo non fossero già noti all’atto della emissione
del primo.
Ad avviso della difesa, infatti, già le dichiarazioni del Vassallo e del Ranucci,
pacificamente disponibili, consentivano di inquadrare la fattispecie ed il fatto che
vi siano state acquisizioni successive non eslude l’applicazione delle sedimentate
regole giurisprudenziali in punto di retrodatazione degli effetti della misura.
Inoltre si afferma che anche le dichiarazioni di Storace sarebbero antecedenti al
primo titolo perchè rese il 13 ottobre 2009, pur se oggetto di approfondimento il
31 marzo 2010.

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titolo sia stato frutto di una artificiosa scelta dell’autorità procedente tesa a

L’unico dato realmente ‘nuovo’ sarebbero pertanto le dichiarazioni rese da Tixon
Alberto, il cui apporto non è stato tuttavia oggetto di rivalutazione da parte del
giudice dell’appello cautelare come invece sarebbe stato necessario.
Ciò perchè il giudice investito dalla richiesta di retrodatazione non dovrebbe, ad
avviso del ricorrente, limitarsi ad un mero controllo notarile circa le date in cui
risultano sopravvenuti gli elementi aggiuntivi, quanto operare una verifica in
concreto della effettiva possibilità di emettere il titolo cautelare sulla base delle
acquisizioni originarie.

ricorrente sostiene ampiamente la richiesta di annullamento dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per i motivi che seguono.
Trattandosi di questione relativa esclusivamente a diniego del riconoscimento
dell’effetto di «retrodatazione temporale» di cui all’art. 297 comma 3 cod.proc.
pen., può essere direttamente valutata in riferimento alle proposte doglianze.
1.1 Quanto alla prima, va osservato che correttamente il Tribunale ha escluso,
nel caso in esame, la ricorrenza del presupposto della connessione qualificata (ai
sensi della lettera b e di parte della lettera c dell’art. 12) tra i fatti posti a base
delle due ordinanze, con motivazione non affetta da vizi rilevabili nella presente
sede di legittimità.
Non può infatti ritenersi illogico o contraddittorio sostenere che le plurime
condotte di intestazione fittizia (contestate con il secondo titolo) siano al di fuori
della applicabilità prospettica dell’istituto della continuazione rispetto alla
precedente condotta di direzione della associazione camorristica.
Ciò perchè la applicazione della continuazione (sia pure ai fini qui in rilievo)
richiede in fatto la ricostruzione di un profilo di comune ideazione delle diverse
violazioni di legge che abbia un carattere di concretezza e che non si limiti alla
riconducibilità di massima delle singole violazioni ad un generico programma
criminoso, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni
criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità
sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo
materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Le singole ipotesi di intestazione fittizia di beni, maturate nel corso del tempo ed
in ragione di contingenti necessità di occultamento, rappresentano pertanto
scelte violative di diversa disposizione di legge dotate di piena autonomia, non
essendo necessariamente incluse nella precedente assunzione di ruolo
nell’ambito del sodalizio criminoso, nè potendosi ritenere che siano dotate del
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Anche tale controllo appare del tutto omesso, il che nella prospettiva del

carattere di necessaria strumentalità al fine di ritenere realizzata la fattispecie
associativa .
L’intestazione fittizia (art. 12 quinquies legge 356/’92), infatti, in tanto è punibile
– al di là della provenienza da delitto dei proventi in tal modo occultati – in
quanto espressiva di una specifica finalità «elusiva» della disciplina legislativa in
tema di misure di prevenzione e, pertanto, rappresenta il risultato di una nuova
e specifica determinazione criminosa.
1.2 Altrettanto corretta risulta essere la motivazione espressa dal Tribunale in

omissiva rispetto all’avvenuta emersione dei dati indizianti già all’atto della prima
ordinanza .
Sul punto, va ricordato – in via generale – che tale previsione risulta essere di
derivazione giurisprudenziale, maturata già durante la vigenza del codice Rocco
e ribadita da Sez. Un. n. 21957 del 22.3.2005 nonchè da Corte Cost. n. 408 del
3.1.2005.
A seguito di tali decisioni, non vi è dubbio alcuno circa il fatto che anche nella
vigenza dell’attuale previsione di legge (art. 297 comma 3) possano assumere
rilievo, al fine di unificazione del termine di durata, comportamenti dell’autorità
procedente tesi – in modo ingiustificato – a ritardare l’emissione del (secondo)
titolo cautelare lì dove gli elementi «indizianti» fossero già in possesso di detta
autorità giudiziaria nel momento «originario» della privazione di libertà.
Tuttavia, ciò non equivale a dire che lì dove siano utilizzati, per l’emissione del
secondo titolo, taluni elementi già esistenti all’atto della emissione del primo, ma
bisognosi di ulteriori verifiche e approfondimenti poi intervenuti, debba operarsi per ciò solo- una meccanica retrodatazione degli effetti della seconda misura.
Già secondo gli orientamenti maturati durante la vigenza del codice del 1930 cui è utile far richiamo, data la sostanziale continuità dell’istituto – si era
osservato che il giudice di merito – investito della richiesta di retrodatazione deve stabilire in quale momento sono stati acquisiti gli elementi probatori in
ordine ai reati successivamente contestati, valutare il tempo indispensabile alla

loro elaborazione e trasfusione nel provvedimento di cattura, escludendo dal
computo il tempo trascorso nella colpevole inerzia dell’autorità giudiziaria
competente ad emettere il nuovo provvedimento (così Sez. I 16.12.1985, ric.
Faranda) e tale orientamento risulta ribadito – di recente e dopo le decisioni
prima citate – in numerosi arresti di questa Corte.
In particolare, va condiviso quanto di recente precisato da Sez.VI, n.11807 del
11.2.2013 rv 255722, ove si osserva che la nozione di ‘desumibilità’ delle fonti
indiziarie non va confusa con quella di semplice conoscenza o conoscibilità di
determinate evenienze fattuali, ma richiede l’avvenuta acquisizione di elementi
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tema di assenza del presupposto della «colpevole inerzia» intesa come condotta

dotati di specifica «significanza processuale» e dunque idonei a determinare
l’emissione del titolo cautelare.
In altre parole, come l’analisi degli stessi contenuti delle decisioni emesse nel
2005 dalle Sezioni Unite di questa Corte (ove si fa riferimento alla desumibilità
dagli atti – all’atto della emissione del primo titolo – degli elementi che hanno

giustificato le successive ordinanze) e dalla Corte Cost. (ove ci si riferisce agli
elementi che hanno

legittimato l’emissione

delle ordinanze successive)

dimostrano, al fine di individuare in concreto la «colpevole inerzia» è necessario

gli elementi dimostrativi specificamente dotati del connotato della gravità

indizaria in rapporto alla contestazione operata successivamente.
Solo in tal caso, infatti, può ritenersi ingiustificata la protrazione dell’attività
investigativa, lì dove la «pregnanza» degli elementi già raccolti ne avrebbe
consentito l’immediata «spendita» con richiesta ed emissione dell’ulteriore titolo.
Ora, nel caso in esame, tale verifica risulta compiuta dal Tribunale che – in modo
puntuale – non solo ha indicato la tipologìa di elementi raccolti in epoca
successiva all’emissione del primo titolo e trasfusi nel secondo (dichiarazioni di
ulteriori collaboranti, elaborazione di intercettazioni, informativa patrimoniale)
ma soprattutto ha affermato che le dichiarazioni gà presenti nel fascicolo al
dicembre 2009 (Vassallo e Ranucci) non avrebbero – di per sè sole – consentito
alcuna emissione di ordinanza cautelare per il reato di intestazione fittizia di
beni.
Tale verifica, pertanto, risponde pienamente alle caratteristiche di fondo
dell’istituto – prima richiamate – e rappresenta, peraltro, il risultato di un
apprezzamento di fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità in
quanto logicamente motivato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comr

E
o

Così deciso il 18 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

che all’atto della emissione del primo provvedimento fossero già presenti in atti

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