Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 80 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 80 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RIZZUTO MARCO N. IL 21/04/1987
avverso la sentenza n. 731/2011 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del
22/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. V
lette/ sluMe le conclusi ni del yG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22 settembre 2011 il Tribunale di Agrigento applicava a Rizzuto Marco la
pena ritenuta di giustizia – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – per il reato di cui all’art. 186 del
codice della strada per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento strumentale per il
rilevamento del tasso alcolemico (commesso il 29 novembre 2009).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, denunciando violazione di
patente di guida non compresa nell’accordo tra le parti ai fini dell’applicazione della pena ex art.
444 c.p.p., e deducendo altresì vizio di mancanza di motivazione in ordine alla determinazione
della durata della sospensione della patente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima censura è manifestamente infondata. Basta sottolineare in proposito che l’art. 186 del
codice stradale stabilisce espressamente che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ed anche in caso di
sentenza di patteggiamento (come peraltro a suo tempo già precisato da questa Corte a Sezioni
Unite: Sez. Un., 8488/98, Bosio).
Meritevole di accoglimento è invece il secondo motivo di ricorso.
L’obbligo di motivazione per il giudice, in ordine alla determinazione della durata della
sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria (ed anche in ipotesi
di definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444
c.p.p.), è stato più volte affermato da questa Corte che ha avuto anche modo di precisare che
detto obbligo deve essere adempiuto ancor più puntualmente allorquando tale durata è
determinata in misura non prossima a quella minima prevista. Detto indirizzo interpretativo
risulta avallato dalle Sezioni Unite le quali hanno infatti precisato che “qualora alla sentenza di
patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione
commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe
cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell’art. 218 del codice della
strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa
(prefetto) che disponga la sospensione della patente” (Sez. Un., 8488/98, imp. Bosio, ud.
27/5/1998, RV. 210982).
Nella concreta fattispecie il Tribunale, limitandosi ad una enunciazione meramente assertiva di
congruità, non ha dato adeguatamente contezza della statuizione concernente la durata della
sospensione della patente di guida, tra l’altro determinata nella misura massima (due anni)
prevista per la violazione “de qua” in relazione al tempo del commesso reato.

legge per avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

ah,

Ritenuta dunque infondata la prima censura, l’impugnata sentenza, per effetto dell’accoglimento
della seconda doglianza, deve essere annullata limitatamente al punto concernente la durata
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per
nuovo esame sul punto, al Tribunale di Agrigento che si atterrà al principio di diritto di cui sopra.
P. Q. M.

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di
Agrigento per l’ulteriore corso; rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 30 novembre 2012

Il Presidente

Il Consi liere estensore

(Pietro Antonio Sirena)

(V cenzo Romis) (-7A
2

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la durata della sanzione

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