Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 80 del 20/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 80 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Zhang Guangy, nato in Cina il 12/07/1983,
avverso l’ordinanza del 15/10/2015 del Tribunale di sorveglianza di Firenze;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Firenze
ha dichiarato l’inefficacia della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale
cui era stato ammesso il cittadino cinese, Zhang Guangy, giusta ordinanza dello
stesso Tribunale del 12 marzo 2015, notificatagli il 15 giugno 2015, perché non
recatosi a sottoscriVere il verbale delle prescrizioni presso l’ufficio di esecuzione
penale esterna (U.e.p.e.) di Livorno ancora nell’agosto del medesimo anno 2015.

Data Udienza: 20/10/2016

2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

nell’interesse di Zhang il suo difensore, il quale ha dedotto di aver ricevuto la
notificazione del decreto di fissazione dell’udienza del 15 ottobre 2015 davanti al
Tribunale di sorveglianza, all’esito della quale era stato emesso il provvedimento
impugnato, solo il 19 ottobre 2015 tramite p.e.c. (posta elettronica certificata),
allegando al ricorso la pertinente documentazione.

Il Procuratore generale, nella requisitoria in data 25 gennaio 2016,

rilevata la fondatezza del vizio procedurale denunciato, ha chiesto l’annullamento
del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
E’ in atti documentato che il difensore di Zhang, nella persona dell’attuale
ricorrente, con studio professionale trasferito dal 10 aprile 2015 ad altro indirizzo
nella stessa città di Livorno, tempestivamente comunicato al locale Consiglio
dell’Ordine forense, è stato avvisato dell’udienza camerale del 15 ottobre 2015
solo il successivo 19 ottobre.
Al riguardo va ribadito il principio di diritto, secondo il quale l’omissione
dell’avviso al difensore dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo
a nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.,
poiché, nel procedimento disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen.,
espressamente richiamato dall’art. 678, comma 1, del medesimo codice
disciplinante il procedimento di sorveglianza, è prevista la partecipazione
necessaria del difensore, oltre che del pubblico ministero (c.f.r., in termini, Sez.
1, n. 1900 del 22/03/1996, Prugni, Rv. 204410, e successive conformi pertinenti
all’analogo procedimento di esecuzione).

2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Firenze che procederà a nuovo esame uniformandosi
a quanto disposto nella presente sentenza.

2

3.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Firenze.

Così deciso 20/10/2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA