Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 80 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 80 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Schinocca Davide, nato il 28/05/1967;

Avverso l’ordinanza n. 206/2015 emessa il 16/07/2015 dal Tribunale del
riesame di Caltanissetta;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott.
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Sentito per il ricorrente l’avv. Maria Lucia D’Anna;

Data Udienza: 10/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1.

Con ordinanza emessa il 16/07/2015 il Tribunale del riesame di

Caltanissetta confermava parzialmente l’ordinanza applicativa della custodia
cautelare in carcere nei confronti di Davide Schinocca, che era stata disposta dal
G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta il 26/06/2015, per i reati di cui ai capi A),
D), E), F), G), M) della rubrica, che risultavano commessi in relazione alla sfera
di operatività della famiglia mafiosa di Troina, capeggiata dallo stesso indagato,

sua volta collegata, sul piano regionale, a

Cosa Nostra.

Il provvedimento impugnato, invece, veniva annullato limitatamente
all’ipotesi delittuosa contestata al capo I), per la quale veniva disposta formale
sca rcera zio ne.
Secondo la ricostruzione accusatoria recepita dal provvedimento cautelare
genetico, la famiglia mafiosa di Troina risultava impegnata nella gestione illecita
delle attività economiche del suo territorio di riferimento, eminentemente
rappresentate dalla spartizione dei proventi delle estorsioni in danno di operatori
commerciali, dal controllo del mercato alimentare locale e dall’imposizione delle

slot machine installate presso i locali del posto.
L’appartenenza dello Schinocca all’articolazione territoriale di Troina di

Cosa

Nostra e la commissione dei reati fine riconducibili alla sfera di operatività della
suddetta consorteria mafiosa, così come contestati ai capi A), D), E), F), G), M),
si riteneva dimostrata sulla base delle attività di intercettazione, telefonica e
ambientale, eseguite nel corso delle indagini preliminari, che venivano
ulteriormente correlate alle dichiarazioni di alcune vittime delle condotte degli
esponenti di tale sodalizio criminale.
Il compendio indiziario sul quale si fondava il provvedimento cautelare
genetico veniva ulteriormente integrato dalla documentazione depositata fuori
udienza dal pubblico ministero, espressamente richiamata a pagina 5
dell’ordinanza impugnata.
Con specifico riferimento alle singole contestazioni, nei confronti
dell’indagato si ritenevano acquisiti gravi indizi di colpevolezza sulla base delle
conversazioni, richiamate nel provvedimento impugnato, nelle quali l’indagato e
gli altri sodali della famiglia mafiosa di Troina facevano esplicito riferimento alle
attività delittuose svolte dalla consorteria mafiosa in esame. Tali captazioni
assumevano una valenza indiziaria generale in relazione alla fattispecie
associativa contestata al capo A); mentre, per quanto riguarda le residue ipotesi
di cui ai capi D), E), F), G), M), le varie captazioni venivano esaminate sulla base
della loro pertinenza rispetto alle singole contestazioni.

che costituiva un’articolazione territoriale della famiglia Santapaola di Catania, a

Tra queste, innanzitutto, occorre considerare le captazioni inerenti la
gestione e la distribuzione dei videogiochi nel territorio controllato dalla famiglia
di Troina – nel cui ambito veniva commessa la tentata estorsione in danno di
Carmelo Plumari contestata al capo D), su cui venivano anche acquisite le
dichiarazioni della persona offesa – esaminate nelle pagine 8-18. In questo
contesto espositivo, si devono richiamare le seguenti captazioni: le conversazioni
telefoniche del 31/08/2012, intercorse tra Carmelo Plumari e Stefano
Impellizzeri e tra quest’ultimo e Salvatore Barbera; la conversazione ambientale

conversazione telefonica del 22/10/2012, intercettata tra Christian Travaglia e
Fino Impellizzeri; la conversazione telefonica del 31/10/2012, intercettata tra
Salvatore Barbera e Christian Travaglia.
Occorre, quindi, considerare l’occultamento delle armi e la successiva ricerca
da parte dei componenti della cellula mafiosa in esame, così come contestato ai
capi E), F), G), su cui ci si soffermava nelle pagine 24-29, richiamando il
sequestro di armi effettuato dalla Squadra Mobile di Enna il 12/08/2014. Tale
sequestro, a sua volta, veniva correlato alla conversazione telefonica intercettata
il 18/08/2014 tra Davide Schinocca e Giovanni Siciliano e alla captazione
ambientale eseguita il 30/07/2014 tra Santo La Ferrera, Patrick Schinocca e
Davide Schinocca, su cui ci si soffermava attraverso la citazione dei passaggi
salienti di tali colloqui.
Occorre, ancora, considerare gli elementi indiziari acquisiti in relazione
all’estorsione ai danni di Antonio Baudo, contestata al capo M) della rubrica, che
venivano esaminati nelle pagine 29-32 del provvedimento impugnato, sulla quale
la persona offesa riferiva di essere stato avvicinato dall’indagato nelle date del
21/04/2015 e dell’08/05/2015, che gli aveva intimato di non vendere più la
propria merce a Troina. Il Baudo, successivamente, era stato minacciato da altri
componenti del sodalizio mafioso capeggiato dallo Schinocca, tra cui Patrick
Schinocca e Giuseppe Zitelli.
Non occorre, infine, soffermarsi sugli elementi indiziari riguardanti l’ipotesi
delittuosa contestata al capo I), atteso che, limitatamente a tale reato, il
provvedimento cautelare genetico veniva annullato.
Questo compendio indiziario imponeva la conferma dell’ordinanza cautelare
impugnata.

2. Avverso tale ordinanza Davide Schinocca, a mezzo del suo difensore di
fiducia, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, partitamente valutate in relazione alle ipotesi delittuose contestate
ai capi A), D), E), F), G), M) della rubrica.
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del 26/12/2012, intercettata tra Salvatore Barbera e Salvatore Giuliano; la

Quanto, in particolare, all’ipotesi delittuosa associativa contestata al capo A)
della rubrica, si censurava la pregnanza indiziaria degli elementi di prova
acquisiti in relazione alla sfera di operatività della famiglia mafiosa di Troina,
escludendo che dagli elementi indiziari acquisiti in relazione ai singoli settori di
interesse criminale di tale consorteria potesse desumersi l’appartenenza e il
ruolo apicale dell’indagato.
In tale contesto, con specifico riferimento all’ipotesi estorsiva contestata al
capo D), relativa alla tentata estorsione commessa in danno di Carmelo Plumari,

neutre sul piano indiziario e irrilevanti gli elementi di riscontro probatorio
costituiti dalle conversazioni relative a tale episodio delittuoso.
Si precisava, inoltre, che era stato lo stesso Plumari a riferire che la sera
dell’incendio della sua autovettura, verificatosi nella notte tra il 07/09/2012 e il
08/09/2012, erano intervenuti i vigili del fuoco, escludendo che tale incendio
potesse avere origine dolosa.
Analoghe censure metodologiche venivano mosse in relazione all’ipotesi
contestata al capo I), tra l’altro annullata dal giudice del gravame, atteso che,
anche in questo caso, le captazioni richiamate nel provvedimento impugnato
apparivano prive di pregnanza indiziaria con specifico riferimento alla posizione
dello Schinocca, a fronte delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Luigi
Calabrese, che dovevano ritenersi sprovviste di valenza probatoria sfavorevole
nei confronti dell’indagato.
Si evidenziava, inoltre, che il Calabrese non si era mostrato affatto
intimorito dopo la discussione con gli Schinocca e l’Intili, tanto è vero che risaliva
nella sua autovettura e aspettava sulla strada, per circa mezzora, aspettando
che i due soggetti si allontanassero da quei luoghi.
Considerazioni similari venivano mosse in relazione all’ipotesi contestata al
capo M), evidenziandosi che le captazionì richiamate nel provvedimento
impugnato risultavano provviste di una pregnanza indiziaria ancora minore
rispetto alle ipotesi contestate ai capi D) e I); mentre, con specifico riferimento
alle dichiarazioni rese dalla persona offesa Antonio Baudo nel corso delle indagini
preliminari, il suo narrato dichiarativo doveva ritenersi privo di credibilità
soggettiva e di attendibilità.
L’inattendibilità delle dichiarazioni del Baudo, in particolare, era dimostrata
dal fatto che era stata prodotta una lista di clienti ai quali la persona offesa
forniva i suoi prodotti zootecnici, che smentiva l’assunto accusatorio, secondo cui
le pressioni intimidatorie del ricorrente avevano determinato l’esclusione dal
mercato locale della vittima.

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si censuravano gli elementi indiziari acquisiti, ritenendosi le sue dichiarazioni

Si riteneva, dunque, che le emergenze indiziarie richiamate nel
provvedimento impugnato non consentivano di ricondurre, direttamente o
indirettamente, il ricorrente alla gestione delle attività illecite che, secondo
l’ipotesi accusatoria, costituivano l’oggetto degli interesse della famiglia mafiosa
di Troina, cui ci fatto riferimento.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

1. Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, deve rilevarsi che le Sezioni unite hanno già avuto modo
di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, allorché «sia denunciato,
con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal
tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare
natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice
di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,
Audino, Rv. 215828).
Infatti, il mezzo di gravame, come mezzo di impugnazione, ancorché atipico,
ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con
riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai
presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne
consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto
di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalla stessa
disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale dell’art. 546 cod. proc.
pen., con gli adattamenti necessari dal particolare contenuto della pronuncia
cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento di una
qualificata probabilità di colpevolezza, così come affermato dalle Sezioni unite in
un risalente intervento chiarificatore (cfr. Sez. U, n. 11 dell’08/07/1994, Buffa,
Rv. 198212).
Questo orientamento ermeneutico, dal quale questo Collegio non intende
discostarsi in questa sede processuale, ha trovato ulteriore conforto in più

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CONSIDERATO IN DIRITTO

recenti pronunzie di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana,
Rv. 255460).
Tali ragioni processuali impongono di ritenere inammissibili le doglianze
difensive.

2. Passando a considerare le doglianze difensive proposte e prendendo le
mosse dall’ipotesi delittuosa contestata al capo A) della rubrica, deve rilevarsi
che l’ordinanza impugnata, con un percorso motivazionale ineccepibile, collegava

singoli reati fine, ai quali doveva attribuirsi una valenza indiziaria altamente
sintomatica della sua partecipazione associativa.
In questa cornice, inoltre, si ritenevano altamente sintomatici del ruolo
associativo dello Schinocca gli elementi indiziari riguardanti il collegamento tra la
cellula mafiosa di Troina e il clan Santapaola di Catania. Tale rapporto strategico
si sviluppava tramite alcuni esponenti di spicco dell’area criminale etnea, tra i
quali si citavano Concetto Puglisi, Serafino Impellizzeri, Salvatore Barbera,
Salvatore Giuliano e Christian Travaglia, su cui ci si soffermava nel
provvedimento impugnato sia mediante citazione delle conversazioni intercettate
tra tali soggetti e il ricorrente, sia mediante il richiamo per relationem degli
ulteriori elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza di custodia cautelare
genetica.
Parimenti condivisibile risulta il passaggio motivazionale esplicitato nelle
pagine 7 e 8 del provvedimento in esame, sulla base del quale si riteneva
dimostrato il ruolo egemonico svolto dallo Schinocca, all’interno della famiglia
mafiosa di Troina, nella gestione illecita delle attività economiche del suo
territorio di riferimento, eminentemente rappresentate dalla spartizione dei
proventi delle estorsioni in danno di operatori commerciali; dal controllo del
mercato alimentare e zootecnico locale; dalla gestione delle

slot machine

installate presso i locali pubblici del posto e imposte agli esercenti di tali attività
commerciali.
Sulla sfera di influenza della cellula mafiosa di Troina in questi settori
commerciali ci si soffermava in termini ineccepibili nei paragrafi 1.1, 1.2. e 1.3.
del provvedimento impugnato, nell’ambito dei quali le modalità con cui il
controllo mafioso dell’economia locale da parte della consorteria in esame si
estrinsecava sul territorio veniva analizzato diffusamente, nel rispetto dei
parametri ermeneutici da ultimo elaborati da questa Corte in relazione alla
fattispecie dell’art. 416

bis

cod. pen. (cfr. Sez. U, sent. n. 25191 del

27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588).

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il ruolo egemonico dello Schinocca all’interno della famiglia mafiosa di Troina ai

2.1. Passando a considerare l’ipotesi delittuosa contestata al capo D) della
rubrica, deve rilevarsi che devono ritenersi prive di rilevanza le censure sollevate
dalla difesa dell’indagato in ordine alle dichiarazioni rese da Carmelo Plumari,
atteso che il compendio indiziario acquisito non reputa tale elemento probatorio
determinante.
Infatti, con specifico riferimento a tale episodio estorsivo, si attribuiva rilievo
indiziario decisivo ad alcune captazioni intercettate nel corso delle indagini
preliminari, tra cui le conversazioni telefoniche del 31/08/2012, intercorse tra

citate a pagina 9 del provvedimento in esame. Nella conversazione n. 1216 del
31/08/2012, in particolare, era lo stesso Plumari a spiegare al suo interlocutore
di essere stato costretto all’installazione delle

slot machine dal ricorrente,

riferendogli anche che dell’iniziativa criminale erano al corrente sia il Barbera che
l’Impellizzeri.
A tutto questo occorre aggiungere che non é comunque possibile una
reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di
legittimità, sulla scorta di quanto richiesto dalla difesa del ricorrente, essendo
una tale operazione processuale preclusa a questa Corte, in presenza di una
motivazione lineare e logicamente coerente, quale è quella sottoposta a censura,
alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale costante secondo cui: «In
materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa
all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione
del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato
in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed
irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (cfr. Sez. 2, n.
35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).
Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondata la doglianza in
esame.

2.2. In termini generali, le considerazioni esplicitate nei due paragrafi
precedenti valgono evidentemente anche in relazione alle ipotesi di reato
contestate ai capi E), F), G) della rubrica.
In questo ambito, si attribuiva rilevanza indiziarla decisiva al contenuto della
captazione ambientale intercettata il 30/07/2014 tra Santo La Ferrera, Patrick
Schinocca e Stefano Intili – tenuto conto della sua incontroversa correlazione
soggettiva e temporale con i fatti delittuosi in contestazione – sulla quale ci si
soffermava in termini motivazionali ineccepibili nelle pagine 24-29. Anche in
questo caso, naturalmente, la congruità del percorso argomentativo seguito nel
provvedimento impugnato impedisce di attribuire alcuna rilevanza indiziaria alle
7

Carmelo Plumari e Stefano Impellizzeri e tra quest’ultimo e Salvatore Barbera,

ricostruzioni alternative proposte dalla difesa dello Schinocca, tenuto conto dei
parametri ermeneutici elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 35181 del
22/05/2013, Vecchio, cit.).
Nell’ordinanza impugnata, inoltre, veniva correttamente valorizzata la
contiguità cronologica del sequestro di armi effettuato dalla Squadra Mobile di
Enna il 12/08/2014 con il coinvolgimento personale del ricorrente,
evidenziandosi che tale profilo temporale veniva collegato sul piano indiziario
all’atteggiamento preoccupato dell’indagato e del figlio Patrick Schinocca in

Tali elementi indiziari, infine, venivano correttamente correlati al contenuto
della conversazione telefonica intercettata il 18/08/2014 tra Davide Schinocca e
Giovanni Siciliano, che induceva a ritenere altamente probabile l’esistenza di un
interesse diretto dello Schinocca e della cellula mafiosa di Troina sulle armi
sequestrate dalle forze dell’ordine.
Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondata la doglianza in
esame.

2.3. Quanto, infine, all’ipotesi delittuosa contestata al capo M) della rubrica,
con specifico riferimento all’attendibilità del narrato dichiarativo di Antonio
Baudo, deve rilevarsi che le sue dichiarazioni, pur dovendo essere valutate con la
necessaria cautela, per il suo interesse all’esito del procedimento, costituiscono
elemento indiziario idoneo e sufficiente a consentire l’applicazione di un
provvedimento cautelare.
Sul punto, non sussistono oscillazioni giurisprudenziali tali da indurre a
ritenere modificato il quadro ermeneutico di riferimento in tema di valutazione
della prova nella materia cautelare, secondo cui la deposizione della persona
offesa, anche se rappresenta l’unica prova del fatto da accertare e manchino
riscontri esterni, può legittimare l’adozione di un provvedimento restrittivo,
conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari
personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i
gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione della misura, senza
necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di
attendibilità estrinseca» (cfr. Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, dep. 2014, Puente
Suarez, Rv. 258870).
In tale ambito, occorre ulteriormente considerare la giurisprudenza di questa
Corte che esclude l’applicazione della regola generale dell’art. 192 cod. proc.
pen. alle dichiarazioni delle persone offese, affermando: «Le regole dettate
dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni
della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
8

epoca successiva al sequestro delle armi.

fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa
verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in
tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (cfr. Sez. U, n. 4161 del
19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).
In questa cornice indiziaria, occorre rilevare che le dichiarazioni rese dal
Baudo risultano riscontrate dalle conversazioni intercettate nelle date del

Arnendolia, nel corso delle quali il Baudo veniva espressamente citato in
relazione all’inserimento del sodalizio mafioso in esame nel mercato zootecnico
locale, attuato in danno degli operatori locali, grazie all’apporto determinante del
ricorrente.
Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondata la doglianza in
esame.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Davide Schinocca deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Consegue a tali statuizioni la trasmissione, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma
1 ter, disp. att., cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.,
cod. proc. pen.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2015.

12/05/2015, del 19/05/2015 e dell’01/06/2015 tra Patrick Schinocca e Maurizio

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