Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Silviu Costinel Calina, nato in Romania il 13/05/1980
avverso la sentenza del 19/03/2013 della Corte d’appello di Roma,
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Gianluca Marzio, in sostituzione dell’avv. Furio Faranda per il
ricorrente, che si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19/03/2013, ha

confermato la pronuncia di condanna di Silviu Costinel Calina in relazione al
reato di evasione contenuta nella sentenza emessa dal Tribunale di quella città il
30/04/2009, conseguente all’allontanamento dell’interessato dal luogo ove era
astretto, a seguito per la detenzione domiciliare.
2.1. La difesa di Calina deduce con il primo motivo di ricorso violazione di
legge conseguente all’erronea applicazione della legge penale e mancanza della
motivazione, con riferimento sia all’accertamento dell’elemento psicologico del
reato che alla determinazione della sanzione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge penale e
processuale con riferimento all’applicazione delle circostanze e in particolare con
riferimento alla mancata valutazione delle attività del fatto discendente dalla
presenza di una causa di giustificazione inquadrabile nello stato di necessità,

Data Udienza: 26/11/2013

oltre che omessa motivazione sull’entità della sanzione che è stata valutata con
riferimento generico esclusivamente congrua, omettendo di valutare le
componenti oggettive e soggettive del fatto, pur rappresentate dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità.
2.

La sentenza impugnata, replicando alle deduzioni contenute nel

volontario dell’interessato dal luogo ove avrebbe dovuto permanere in
detenzione domiciliare, osservando che le opposte deduzioni, fondate su una
ipotetica contestuale presenza dell’interessato in struttura penitenziaria per
effetto di ulteriore provvedimento cautelare, non ha trovato alcun riscontro, né
con gli accertamenti disposti, né per la mancata allegazione specifica della
circostanza di fatto a cura del difensore.
3. Analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento ai rilievi
formulati in ordine alla determinazione della pena, che si assumono non corretti
per l’omessa valutazione di uno stato di necessità che, come già precisato con
riferimento all’affermazioni di responsabilità

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26/11/2013.

gravame di merito ha dato conto dell’accertamento sull’allontanamento

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