Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
DELIDOGAN IBRAHIM N. IL 01/02/1984
avverso la sentenza n. 52/2013 GIUDICE DI PACE di UDINE, del
19/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’A
Udit i difensor Avv.

A

IA ‘o v t Eu,)

Data Udienza: 19/11/2014

ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 19.12.2013, il giudice di pace di Udine dichiarava estinto
il reato di violazione dell’art. 10 bis d.lgs 286/1998, contestato a DELIDOGAN Ibrahim,
per particolare tenuità del fatto.

trattenimento nel nostro Stato del prevenuto, privo dei documenti o di titolo
legittimante la presenza o permanenza in Italia, rivestiva carattere di particolare
tenuità, considerato che il prevenuto era incensurato ed aveva presumibilmente lasciato
il suo paese per ragioni di necessità.

2. Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso la corte d’appello di Trieste per dedurre vizi motivazionali. Viene
contestato che la motivazione sia apparente e seriale, avendo fatto perno sulla ritenuta
difficoltà di vita dell’interessato non adeguatamente comprovato, visto che questi mai
allegò difficoltà, nè fornì giustificazioni del suo ingresso in Italia, essendo rimasto
contumace; quanto al dato dell’incensuratezza non poteva essere valorizzato,visto che
era da ricondurre al fatto che lo stesso era da poco giunto in Italia. E’ stato fatto di
rilevare che la causa estintiva poteva essere applicata al reato oggetto del giudizio, ma
sarebbe stato necessario per addivenire alla conclusione sulla particolare tenuità del
fatto un più adeguato discorso giustificativo.

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sebbene debba essere ribadito che l’istituto dell’esclusione della procedibilità per
particolare tenuità del fatto di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34 in materia di
procedimento dinanzi al giudice di pace, si applica, ove ne ricorrano i presupposti,
anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato,
oggetto della contestazione in esame ( Sez. 1, 5.7.2013, n. 35742, nonché Sez. 1, n.
13412 del 08/03/2011, Rv. 249855, che richiama la sentenza della Corte cost., in
subiecta materia, n. 250 del 2010), non può non essere rilevato che nella presente
sentenza la motivazione sul punto è meramente apparente: il giudice a quo ha ancorato
la valutazione sulla marginalità del fatto al profilo dell’incensuratezza dell’imputato che
di per sè non è significativo, visto che il ricorrente non si trovava da molto tempo nel
nostro Stato, ma soprattutto l’ha fondata su un dato presuntivo e meramente ipotetico,
2

Il giudice a quo riteneva che il fatto in questione, consistito nell’accertato

quanto al “molto probabile” allontanamento dell’imputato dal paese di origine per
sfuggire a situazioni di estrema difficoltà.
Il discorso giustificativo è quindi del tutto inadeguato, perché non correlato ad
evidenze certe tali da consentire una valutazione basata non su ipotesi, ma su dati
concreti, così esponendosi ai fondati rilievi critici avanzati dal Procuratore Generale
ricorrente. Ne deve seguire l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di
Udine.
Così deciso in Roma, addì 19 Novembre 2014.

nuovo giudizio al giudice di pace di Udine.

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