Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7999 del 27/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7999 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FRANCHI GIORGIO N. IL 08/11/1951
avverso la sentenza n. 100/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 21/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, p la parte civile, l’Avv
Ui i difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Franchi Fir Giorgio è stato condannato dal tribunale di Bolzano per

bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale perché, nella sua
qualità di amministratore unico della Alpenbau Gran Srl, dichiarata fallita

occultava ingenti quantità di denaro con versamento su libretti di
deposito al portatore o con il prelievo di somme giustificate dal
pagamento di fatture poi risultate false; b) con lo scopo di procurare a se
un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, falsificava i libri e
le altre scritture contabili della società, registrando fatture false e fittizi
pagamenti tramite la cassa.
2.

Il tribunale di Bolzano ha ritenuto l’imputato responsabile dei reati

ascritti e lo ha condannato alla pena di cinque anni di reclusione, con le
conseguenti pene accessorie. La corte d’appello di Bolzano ha
confermato integralmente la sentenza di primo grado.
3.

Propone ricorso per cassazione l’imputato per i seguenti sei motivi:
a. nullità delle notifiche all’imputato per violazione degli articoli
157 e 161, comma quattro, cod. proc. pen.; sostiene
l’imputato che l’impossibilità di procedere alla notifica a sue
mani avrebbe dovuto ingenerare nella autorità il legittimo
sospetto che egli si trovasse in una situazione di irreperibilità;
b. nullità delle notifiche a mezzo posta per violazione e falsa
applicazione dell’articolo otto della legge 20/11/1982, numero
890; sostiene il ricorrente che non sia sufficiente che
sull’avviso di ricevimento della raccomandata risultino la data
ed il numero della seconda raccomandata di avviso di
avvenuto deposito, essendo necessario che sia offerta prova
dell’avvenuto invio attraverso l’esibizione da parte del
notificante del secondo avviso di ricevimento. In difetto di
dimostrazione

dell’attività

svolta

dall’ufficiale

postale

attraverso l’esibizione della seconda cartolina di ricevimento,
la notifica sarebbe nulla.

1

con sentenza del 06/07/2005 del tribunale di Bolzano: a) distraeva od

c. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di
operazioni di distrazione di denaro della società fallita;
secondo il ricorrente le conclusioni della corte territoriale sono
palesemente errate, muovendo da un falso presupposto e cioè
la riconducibilità alla società fallita del denaro confluito sui
libretti di deposito al portatore riferibili all’imputato.
d. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
dell’elemento soggettivo del reato.
e. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione con riferimento alla registrazione in contabilità di
fatture false; secondo l’imputato ricorrente una delle fatture
non avrebbe incidenza causale sui fatti di causa, mentre l’altra
poggerebbe su elementi tutt’altro che univoci. Vi sarebbe poi
duplicazione dei fatti oggetto di imputazione, posto che la
registrazione delle fatture false era funzionale alla contestata
distrazione.
f.

Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione con riferimento alla misura della pena, che
secondo il ricorrente poteva essere contenuta in una misura
meno afflittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è palesemente infondato e dunque inammissibile.
Non risulta che sia stato impossibile eseguire la notifica a mani, dato che
si è proceduto a notifica postale nei termini di legge, senza che
emergesse in modo inequivocabile la irreperibilità dell’imputato. Il
mancato ritiro degli atti depositati non è infatti sintomo di irreperibilità,
tanto che spesso avviene per negligenza o per scelta volontaria del
destinatario. Non si deve, poi, dimenticare che la causa della asserita
mancata conoscenza effettiva dell’atto sarebbe comunque riconducibile
ad un atteggiamento volontario e negligente dell’imputato, che non
aveva comunicato all’autorità procedente il mutamento del proprio
domicilio.

2

motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza

2. è fondato, invece, il secondo motivo di ricorso; dall’esame del
fascicolo processuale risulta -con riferimento alla notifica del decreto di
citazione a giudizio per il primo grado – la mancanza dell’avviso di
ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, il che determina
la mancanza di prova sull’avvenuto perfezionamento della notifica, che
deve pertanto ritenersi non regolare.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con il conseguente
annullamento delle sentenze di primo e secondo grado ed il rinvio al

p.q.m.
Annulla l’impugnata sentenza di appello e quella di primo grado con
rinvio al tribunale di Bolzano per il giudizio.
Così deciso il 27/11/2012

tribunale di Bolzano per nuovo giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA