Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7999 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7999 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
nel procedimento nei confronti di
1. Hu Sumei, nato a Zhejiang (Cina) il 01/12/1966
2. Hu Shaoxi, nato a Zhejiang (Cina) il 27/06/1966
3. Hu Li Min, nato a Perugia il 16/12/1993
4. Wu Zhenghang, nato a Zhejiang (Cina) il 29/12/1978
5. Hu Liye, nato a nato a Zhejiang (Cina) il 16/12/1990
6. Zhang Xianzhe, nato a nato a Zhejiang (Cina) il 19/11/1963
e dai predetti Hu Liye e Zhang Xianzhe

avverso l’ordinanza del 13/07/2015 del Tribunale del riesame di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricors
ricorrenti Hu Liye e Zhang Xianzhe;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

1

la nnemoria”tlepositata dai

Data Udienza: 01/12/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica e
per l’accoglimento dei ricorsi degli indagati;
uditi i difensori, avv. Filippo Viggiano per Hu Liye e Zhang Xianzhe e avv.
Domenico Naccari per Hu Sumei, Hu Shaoxi, Hu Li Min e Wu Zhenghang, che
hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso del

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, in riforma del decreto del Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze del 25/06/2015, il sequestro
preventivo convalidato con detto decreto nei confronti di Hu Sumei, Hu Shaoxi,
Hu Li Min, Wu Zhenghang, Hu Liye e Zhang Xianzhe, indagati per il reato di cui
all’art. 473 cod. pen., veniva confermato con riguardo a tre autovetture, in
quanto mezzi per la commissione del reato, e revocato relativamente ad un
immobile e a somme di denaro, sequestrate come equivalente del profitto del
reato ai sensi dell’art. 474-bis cod. pen..
Il Procuratore della Repubblica e gli indagati Hu Liye e Zhang Xianzhe
ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge e
vizio motivazionale sulla revoca del sequestro per equivalente; il riferimento del
provvedimento impugnato alla mancanza di un lucro da vendita dei beni,
sequestrati prima della commercializzazione, sarebbe inconferente, dovendosi
comprendere nella nozione di profitto del reato anche il risparmio di spesa
costituito dal minor esborso affrontato per l’acquisizione di materiale contraffatto
rispetto a quella dei beni originali, nella specie realizzato con l’acquisto
dell’ingente merce contraffatta, sequestrata agli indagati con ben quattordici
operazioni di polizia giudiziaria; erronea sarebbe altresì l’affermazione del
Tribunale sulla limitazione della legittimità del sequestro di cui all’art.

474-bis

alle condotte di contraffazione alle quali abbia fatto seguito la messa in
commercio dei beni, richiamando la norma anche il precedente art. 473 e quindi
le condotte di mera produzione dei beni contraffatti ivi previste; le ulteriori
osservazioni del provvedimento impugnato in ordine al carattere presuntivo della
determinazione del risparmio di spesa, ed al fondamento della stessa in una
inesistente vendita dei beni, sarebbero viziate da mancata comprensione del
ragionamento adottato nel decreto di sequestro, per il quale il prezzo di vendita
dei beni sequestrati veniva assunto quale mero parametro, peraltro in favor rei,
2

Procuratore della Repubblica e per l’accoglimento del ricorso degli indagati;

ai fini dell’individuazione dei costi sostenuti per l’acquisizione dei beni stessi ed il
successivo raffronto con i prezzi praticati dalle case produttrici.
2.

Gli indagati ricorrenti deducono violazione di legge sul sequestro

dell’autovettura BMW targata EM055SD; dallo stesso decreto di convalida del
sequestro risulterebbe che il veicolo veniva utilizzato solo nel momento in cui si
verificavano i ripetuti sequestri della merce contraffatta e si temeva per un
perquisizione presso il negozio di pelletteria di Hu Shaoxi, e quindi in una
prospettiva occasionale e straordinaria, che escludeva la sussistenza del

della ricorrenza di tale requisito sarebbe stata erroneamente ritenuta
insussistente

dal

Tribunale

in

base

all’irrilevante

dell’obbligatorietà della confisca prevista dall’art.

474-bis

considerazione
cod. pen., che

presuppone comunque la qualificazione del bene come cosa destinata alla
commissione del reato.
3. Gli indagati ricorrenti hanno depositato memoria a sostegno della
richiesta di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso del Procuratore
della Repubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti dal Procuratore della Repubblica ricorrente sulla revoca
del sequestro per equivalente sono infondati.
L’inclusione del risparmio di spesa fra le forme del profitto del reato, della
quale il ricorrente censura la mancata considerazione, è stata affermata dalla
Corte di Cassazione con riguardo a casi sostanzialmente diversi da quello qui
esaminato; in particolare, quelli della responsabilità dell’ente da reato, derivante
dalla commissione di reati colposi in violazione di normative antinfortunistiche
(Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117), e della
responsabilità penale per il reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento
delle imposte (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036). Si tratta,
in entrambi i casi, di situazioni nelle quali il risparmio di spesa è stato individuato
come direttamente riferibile al reato contestato. Il risparmio veniva infatti
individuato, nella prima delle fattispecie concrete esaminate nelle decisioni
riportate, come dipendente dalla mancata adozione di onerosi dispositivi
cautelari o dallo svolgimento di una determinata attività in condizioni
economicamente favorevoli, ma prive della necessaria sicurezza, comportamenti
in sé riconducibili alle ipotesi criminose contestate; e, nella seconda, come
mancato pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni a seguito
3

requisito della stabile funzionalità del veicolo all’attività criminosa; la necessità

dell’accertamento del debito fiscale, diretta conseguenza della sottrazione dei
beni alla legittima pretesa dell’erario.
Nel caso di specie, posto che non è in discussione la mancanza di
un’effettiva commercializzazione dei beni contraffatti, impedita dalla stessa
esecuzione dei sequestri, la conseguente limitazione delle condotte per cui si
procede a quelle di cui all’art. 473 cod. pen., riferibili alla contraffazione o all’uso
dei segni contraffatti, esclude la sussistenza di tale diretto collegamento fra le
condotte stesse ed il risparmio di spesa, ipotizzato dal ricorrente nel minor

quello che sarebbe stato affrontato per l’acquisto di merci originali, e quindi in un
momento fattualmente distinto dalla condotta e dai suoi immediati effetti lesivi.
Difetta pertanto la possibilità di identificare, nel descritto dato economico, un
profitto confiscabile anche per equivalente. Non senza considerare le
osservazioni del Tribunale sul carattere presuntivo della determinazione del
risparmio di spesa, in quanto fondata desumendo il costo di acquisto dal prezzo
di vendita, alle quali il ricorrente oppone rilievi valutativi che non si risolvono in
censure di illegittimità proponibili in questa sede.
Immuni da tali censure sono altresì le ulteriori conclusioni del
provvedimento impugnato in ordine alla riconducibilità della previsione di
confisca obbligatoria, di cui all’art. 474-bis cod. pen., ad una situazione alla
quale non sia estranea la commercializzazione dei beni contraffatti. L’estensione
del testuale richiamo della norma in esame ai casi di cui all’art. 473 cod. pen.,
evocata dal ricorrente, nella parte concernente la confiscabilità delle cose che
costituiscono il profitto del reato, ha significato in quanto riferita non alle
condotte di contraffazione, ma a quelle di uso dei segni contraffatti; e di un uso,
si aggiunga, che per essere ricollegabile ad un profitto non può che essere
collegato ad una concreta prospettiva di commercializzazione e di determinabilità
del conseguente provento, la quale lo renda economicamente valutabile.
Elemento, questo, che per quanto detto in ordine alle modalità dei sequestri non
è individuabile, la cui sussistenza non è peraltro neppure dedotta nel ricorso.

2. Anche i motivi dedotti dagli indagati ricorrenti sul sequestro
dell’autovettura BMW targata EM055SD sono infondati.
Il generale riferimento del Tribunale all’utilizzazione delle autovetture, il
sequestro delle quali era confermato, per il trasporto della merce contraffatta, va
integrato, con specifico riguardo all’autovettura in oggetto, con il contenuto del
provvedimento di convalida del sequestro, nel quale si osservava che il
29/04/14, in un periodo nel quale erano in corso i sequestri effettuati dalla
polizia giudiziaria, un carico di borse recanti marchi contraffatti veniva prelevato

esborso affrontato per acquisire le merci oggetto di contraffazione rispetto a

con detto veicolo dell’abitazione di Hu Liye e portato nel negozio di pelletteria di
Hu Shaoxi.
In questi termini, la motivazione del provvedimento impugnato risulta
congrua e aderente ai principi stabiliti da questa Corte di legittimità sulla
necessità di mantenere il sequestro del veicolo adoperato per il trasporto di
prodotti recanti segni falsi, in quanto destinato a confisca obbligatoria ai sensi
dell’art. 474-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 35029 del 26/05/2010, Capriello, Rv.
248237). Non potendo sottacersi, peraltro, che il riferimento all’utilizzazione del

esame implica una valutazione che esclude comunque l’occasionalità della
destinazione del mezzo all’attività illecita.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna degli
indagati ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti privati al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 01/12/2015

veicolo in un momento critico per l’organizzazione criminosa coinvolta nei reati in

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