Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7998 del 17/06/2014

Penale Sent. Sez. 6 Num. 7998 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. A.A.
2. B.B.
3. C.C.
avverso la sentenza del 21/09/2012 della Corte di Appello di Trento;
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio per la posizione del A.A. limitatamente
alla mancata conversione della pena detentiva e per il rigetto, nel resto, dei ricorsi.

FATTO E DIRITTO
1. Attinti da decreto dispositivo di giudizio immediato, i tre imputati indicati in
epigrafe hanno chiesto di definire le loro rispettive posizioni processuali nelle forme del
giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie.
Ammesse le richieste dei tre imputati, il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Rovereto ha pronunciato il 10.6.2010 sentenza ex art. 438 c.p.p. con cui ha
riconosciuto i tre imputati colpevoli dei delitti di: concorso in resistenza per aver
partecipato, con numerose altre persone aderenti a locali circoli anarchici, a una
organizzata forma di ostile dissenso e disturbo di una manifestazione autorizzata indetta a

Data Udienza: 17/06/2014

Rovereto il 13.2.2010 dal Movimento Sociale Fiamma Tricolore per commemorare gli
eventi e le vittime delle foibe nella seconda guerra mondiale, opponendosi -muniti di
bastoni, coltelli, spranghe e corpi contundenti e in più casi travisati da caschi- alle forze di
polizia intervenute per contrastare la loro azione, colpendo tra gli altri con pugni e calci tre
operanti agenti di polizia (X.X., W.W., Y.Y.); concorso in
lesioni volontarie a pubblico ufficiale per aver prodotto, nelle descritte circostanze, lesioni
all’agente di polizia X.X., colpito con un calcio e con un tubo metallico brandito
dal C.C.; nonché delle contravvenzioni di cui agli artt. 4 L. 110/75, 699 c.p., 5 L.

Per l’effetto, unificati i reati loro rispettivamente contestati sotto il vincolo della
continuazione e concesse al solo B.B. le attenuanti generiche, i tre imputati sono stati
condannati: A.A. e C.C. alla pena di un anno e due mesi di reclusione ciascuno;
B.B. alla pena, con la sospensione condizionale, di dieci mesi di reclusione.
2. Giudicando sull’impugnazione collettiva dei tre imputati, la Corte di Appello di
Trento con sentenza del 21.9.2012 ha confermato in punto di responsabilità la decisione di
primo grado, condividendone la ricostruzione della dinamica dei fatti criminosi e la
valutazione degli specifici comportamenti dei tre prevenuti, a beneficio dei quali ha
tuttavia ritenuto di mitigare il trattamento punitivo, con il ridurre a dieci mesi di reclusione
ciascuno la pena inflitta al A.A. e al C.C., concessa al secondo anche la sospensione
condizionale, e a sei mesi e venti giorni di reclusione la pena inflitta al B.B..
In particolare la Corte distrettuale ha ritenuto infondate le critiche delineate dai tre
appellanti (asseritamente rimasti vittime di una presunta carica della polizia dopo la
cessazione dei tafferugli), in quanto smentite dalle emergenze processuali asseveranti la
deliberata intenzione degli imputati e dei correi (separatamente giudicati) di provocare
scontri con i manifestanti di estrema destra e con gli stessi carabinieri e agenti di polizia in
azione per impedire ogni contatto tra i due contrapposti gruppi di manifestanti
(rinvenimento e sequestro di numerosi oggetti e strumenti contundenti). In tale
prospettiva la stessa Corte ha ribadito l’esistenza di univoche prove attestanti le condotte
lesive degli imputati e segnatamente dell’aggressione consumata ai danni dei tre agenti di
polizia, ad uno dei quali sono state prodotte lesioni debitamente refertate in sede
sanitaria.
3. Con il ministero del comune difensore i tre imputati hanno proposto ricorso
avverso la decisione di secondo grado, deducendo (con unitario atto impugnatorio) i vizi di
legittimità di seguito sintetizzati.
3.1. Mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione
su tale punto.

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152/75.

La lettura degli atti di causa consente di attribuire maggior credito alla versione dei
fatti esposta dagli imputati, piuttosto che a quella desumibile dagli atti dei pubblici ufficiali
operanti (soverchiante numero degli agenti di polizia e dei manifestanti di destra rispetto
ai dimostranti anarchici; dieci feriti anarchici rispetto a soli due poliziotti; mancato impiego
da parte degli anarchici degli oggetti contundenti loro sequestrati). Ai fini di una
esauriente disamina dell’intero sviluppo degli accadimenti ben avrebbero dovuto il g.i.p.
prima e la Corte di Appello poi acquisire e visionare i filmati degli episodi effettuati dagli
operatori della polizia scientifica presenti sui luoghi della manifestazione. Si tratta di una

celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. I giudici di appello, pur dando
compiutamente atto delle censure e delle istanze difensive, hanno creduto non necessaria
la richiesta verifica sul presupposto della inattendibilità delle allegazioni difensive e della
sicura veridicità della versione dei fatti offerta dagli atti compilati dalla polizia giudiziaria.
3.2. Erronea applicazione dell’art. 61 n. 2 c.p. e ritenuta procedibilità di ufficio del
reato di lesioni personali in danno dell’agente di polizia X.X..
L’agente X.X., unico poliziotto ad aver riportato lesioni dai fatti verificatisi il
10.2.2010 a Rovereto, non ha proposto querela per le lesioni subite. I tre imputati sono
stati riconosciuti colpevoli di concorso nel reato di lesioni in pregiudizio dell’agente X.X. in
base alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del nesso teleologico tra la condotta lesiva e
l’azione di resistenza cui avrebbero partecipato i tre ricorrenti. Aggravante che deve
considerarsi inesistente, perché il fatto di lesione non è stato commesso per attuare il
diverso reato di resistenza, ma mentre andava consumandosi lo stesso reato di resistenza.
3.3. Violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla mancata conversione
della pena detentiva inflitta all’imputato A.A..
Con i motivi di appello era invocata, in subordine, la sostituzione delle pene
detentive inflitte agli imputati A.A. e C.C. con le corrispondenti pene pecuniarie ex
art. 53 ss. L. 689/81. Avendo la Corte di Appello concesso la sospensione condizionale
della pena al C.C., affatto inappagante deve considerarsi la laconica risposta della
sentenza impugnata ove si afferma la “non opportunità” di concedere al A.A. l’invocata
sostituzione di pena.
4. Tutti e tre i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché basati su motivi di
censura (oltre che per più versi generici siccome riproduttivi di doglianze esaminate
adeguatamente dalla Corte territoriale e già in precedenza dallo stesso giudice di primo
grado) affetti da manifesta infondatezza ovvero da indeducibilità.
4.1. Il primo motivo di ricorso è indeducibile e in ogni caso palesemente infondato.
Se certamente l’eventuale rinnovazione della istruzione dibattimentale con gli
strumenti di cui all’art. 603 c.p.p. deve considerarsi compatibile -come affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte- anche con il giudizio abbreviato non condizionato

integrazione probatoria di facile espletamento e senz’altro non incompatibile con la

all’assunzione di prove integrative (v.: Sez. 2, n. 45329 del 1.10.2013, Caricola, Rv.
257498; Sez. 5, n. 8384/14 del 27.9.2013, Trubia, Rv. 259045), è altrettanto indubbio
che l’istituto della rinnovazione segue le regole applicative generali, in base alle quali è
rimesso all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità,
il previo vaglio sulla rilevanza ai fini della decisione della prova integrativa, sì da farne
apparire assolutamente necessaria l’assunzione (art. 603 co. 4 c.p.p.). In tale contesto
non può tuttavia prescindersi dalla peculiarità del giudizio abbreviato c.d. incondizionato,
in riferimento al quale il mancato esercizio del potere integrativo officioso del giudice di

cassazione (ai sensi dell’art. 606, co. 1-lett. d, c.p.p.), dovendo escludersi un diritto a
richiedere qualsivoglia integrazione probatoria da parte di chi abbia optato per la
definizione del processo allo stato degli atti (Sez. 3, n. 20262 del 18.3.2014, Rv. 259663).
Merita nondimeno aggiungere per completezza espositiva che i giudici di appello
sono pervenuti alla conferma della penale responsabilità degli imputati all’esito di una
autonoma riconsiderazione dell’intero compendio probatorio, alla cui stregua, attraverso
un rigoroso e logico percorso argomentativo, hanno valutato inconsistente l’assunto
difensivo degli imputato imperniato su un contegno provocatorio e aggressivo delle forze
di polizia. Evenienza di cui non è ravvisabile alcuna traccia negli atti di causa e comunque
non dirimente rispetto alle specifiche condotte criminose dei tre ricorrenti,
inequivocamente asseverate (oltre che dalla generale informativa di reato redatta dalla
p.g.) dal verbale del loro arresto in flagranza sottoscritto dai tre agenti persone offese, in
cui sono puntualmente illustrati i comportamenti di ciascun imputato, nonché dal connesso
referto ospedaliero attestante le lesioni patite dall’agente X.X.. Comportamenti, giova
sottolineare, attuati -alla luce dei fatti descritti nelle due conformi decisioni di merito- nel
contesto di una chiara volontà concorsuale criminosa dei tre imputati, che (come a più
riprese statuito da questa Corte regolatrice) non presuppone un necessario previo accordo
ovvero la reciproca consapevolezza dell’altrui partecipazione, poiché l’attività costitutiva
del concorso ben può essere espressa da qualsiasi contegno esteriore che offra un
significativo contributo adesivo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione o
esecuzione, alla realizzazione dell’altrui progetto criminoso nell’ambito di una unitaria
dimensione del fatto illecito collettivo (ex plurimis: Sez. 6, n. 46309 del 9.10.2012,
Angotti, Rv. 2543984).
4.2. Manifesta è l’infondatezza della censura (secondo motivo di ricorso) relativa
alla supposta improcedibilità del reato di lesioni volontarie ascritto ai tre ricorrenti per
inconfigurabilità dell’aggravante del nesso teleologico con il reato di resistenza.
Correttamente la sentenza di appello ha ritenuto procedibile di ufficio il reato di
lesioni volontarie (connotato, per altro, anche dalla formale contestazione dell’aggravante
ex art. 61 n. 10 c.p.), incontestabile delineandosi l’aggravante della connessione

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merito, pur sollecitato dalla difesa dell’imputato, non può costituire vizio deducibile in

teleologica (art. 61 n. 2 c.p.) delle contestate lesioni rispetto alla condotta di resistenza
attuata contro gli agenti (ex pluribus: Sez. 2, 11.4.2013 n. 24925, Cavaliere, rv. 256539).
4.3. Palese è l’infondatezza, infine, dell’ultima censura, riguardante il solo
ricorrente A.A., con riguardo alla mancata conversione della pena detentiva inflittagli
nella equivalente pena pecuniaria ai sensi dell’art. 53 L. 689/81.
La sentenza di appello ha enunciato una motivazione reiettiva sintetica ma
pienamente adeguata alla totale genericità del corrispondente motivo di gravame,

pena (recepita dalla Corte distrettuale), della conversione, in assenza dell’indicazione di
qualsivoglia elemento giustificativo. Non è ravvisabile, quindi, il dedotto vizio di
motivazione. Tanto più quando si osservi che, dovendo il giudice far leva ai fini della
concessione della conversione della pena detentiva sui criteri dettati dall’art. 133 c.p.
(art. 58 co. 1 L. 689/81), la sentenza di appello ha implicitamente motivato la non
meritevolezza della sostituzione da parte del A.A. nel passaggio in cui ha giudicato lo
stesso non meritevole delle attenuanti generiche in ragione dei suoi precedenti penali e
dell’indubbia gravità delle azioni criminose dallo stesso poste in essere.
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equamente determinata in euro 1.000 (mille) pro capite.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 17 giugno 2014

integrato dalla mera subordinata richiesta, nell’ambito di una invocata mitigazione della

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