Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7997 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7997 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Missio Alfredo, nato a Torviscosa il 18/04/1949

avverso l’ordinanza del 05/11/2014 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Udine

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva revocata l’ordinanza del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Udine del 21/05/2014, con la quale
era stata disposta la restituzione di Alfredo Missio nel termine per proporre appello
1

Data Udienza: 25/11/2015

appello avverso la sentenza di condanna dello stesso Giudice del 21/04/2014 per
non essere stata la stessa notificata al domicilio eletto dal Missio presso il difensore
difensore con procura speciale che quest’ultimo produceva in copia, in quanto
smarrita e non presente agli atti; la revoca era motivata con il successivo
rinvenimento di una copia della procura speciale, estratta per la composizione di
altro fascicolo a seguito di stralcio da quello originale, dalla quale risultava la
dichiarazione di domicilio del Missio presso la residenza dello stesso, ove l’estratto
l’estratto contumaciale della sentenza di condanna risultava regolarmente notificato

dell’appello.
Il condannato ricorrente deduce vizio motivazionale; lo smarrimento degli
originali della procura speciale conferita dal Missio e anche delle nomine rilasciate
altri imputati, queste ultime tutte corredate da elezione di domicilio presso il
difensore, costituirebbe circostanza non imputabile alla difesa e tale da integrare il
caso fortuito, non superabile con il rinvenimento della mera copia di un documento
che potrebbe essere stato superato da altro corrispondente alla copia prodotta dal
difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il riferimento del ricorrente al caso fortuito, che sarebbe integrato dallo
smarrimento della procura speciale asseritamente rilasciata dal condannato al
difensore con elezione di domicilio presso lo stesso, difetta di specificità in quanto
non attinente alla motivazione del provvedimento impugnato, nel quale il dato era
ritenuto superato dal successivo rinvenimento di una copia della procura speciale,
dalla quale risultava la diversa indicazione della dichiarazione di domicilio presso la
residenza ove l’estratto contumaciale della sentenza di condanna era stato
notificato. Le ulteriori censure del ricorrente, vedenti sulla possibilità che la
procura speciale prodotta dal difensore del Missio fosse stata rilasciata
successivamente a quella la cui copia era ritrovata nelle circostanze appena
descritte, sono generiche nel momento in cui non considerano quanto osservato dal
giudice di merito in ordine alla corrispondenza fra il numero progressivo di
impaginazione, apposto sulla procura recante la dichiarazione di domicilio presso la
residenza, e quello dell’affoliazione che risultava mancante negli atti del
procedimento originale; mentre sono inconferenti i richiami del ricorso ad elezioni
di domicilio presso i difensori rilasciati da imputati diversi.

2

notificato in data dalla quale risultava decorso il termine per la proposizione

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare equo
determinare in € 1.000.

P. Q. M.

processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25/11/2015

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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