Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7996 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7996 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
nel procedimento nei confronti di
Borrozzino Salvatore, nato a Santa Maria Capua Vetere il 25/02/1952

avverso l’ordinanza del 19/10/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato;

1

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, l’arresto eseguito in Santa Maria Capua
Vetere il 18/10/2013 nei confronti di Salvatore Borrozzino per il reato di cui agli
artt. 624 e 625 cod. pen., contestato nell’impossessamento di energia elettrica in
danno dell’ENEL mediante installazione di un interruttore abusivo, non veniva
convalidato ritenendosi mancanti i presupposti per l’esercizio facoltativo della
relativa facoltà.

mancanza di motivazione; il giudizio sarebbe stato effettuato non nel corretto
riferimento alla situazione in cui operava la polizia giudiziaria, ma in base ad
elementi valutati in una prospettiva postuma, laddove l’arresto era
adeguatamente motivato con riguardo alla gravità del fatto, di per sé sufficiente
a legittimare la misura; non si sarebbe inoltre tenuto conto del precedente
penale dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Se è indubbiamente vero che il controllo del giudice sull’esercizio del potere
facoltativo di arresto deve essere effettuato nella prospettiva degli agenti
operanti e sulla base degli elementi dagli stessi conosciuti in quanto significativi
della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto (Sez. 6, n. 36215 del
21/05/2013, D’Antonio, Rv. 256129; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich,
Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006006, P.M. in proc. Oprea, Rv.
234211), le censure del ricorrente sono tuttavia generiche e non attinenti al
contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, laddove si sostiene
che quest’ultimo sarebbe fondato su elementi diversi. L’ordinanza era infatti
argomentata con riferimento al verbale di arresto, nel quale in effetti si
affermava unicamente che l’abusivo prelievo di energia elettrica era in atto,
osservando il Tribunale che la mancata indicazione della durata della condotta
non consentiva di ritenere la stessa grave, e che neppure si dava atto di
precedenti dell’indagato che ne evidenziassero la pericolosità. Rilievo,
quest’ultimo, al quale il ricorrente oppone un altrettanto generico e non
documentato richiamo ad un precedente penale del Borrozzino.

2

Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge e

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 25/11/2015

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