Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7995 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7995 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

CAGNIN Argentino, nato a Scorsé il 04/11/1955

avverso la sentenza del 26 novembre 2013 del Tribunale di Venezia;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
legge le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto Gioacchino Izzo, che si
è rimesso alla decisione della Corte.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia, pronunciando ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti ad
Argentino Cagnin, imputato dei reati di cui agli art. 615-ter e 167 I. n. 196/2003, e
liquidava le spese a favore della parte civile come da nota giudicata congrua.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Franca Tonello, ha
proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione od erronea apPlicazione
dell’art. 9 comma 2 d.l. n. 1/2012 e degli artt. 1 e 12 Dm n. 140/2012; violazione
dell’art. 541 cod. proc. pen. e carenza di motivazione. Contesta, in particolare, la

Data Udienza: 19/11/2015

mancanza totale di motivazione e l’eccessiva entità della disposta liquidazione, con
specifica indicazione delle voci tariffarie violate.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In limine, va riconosciuta la piena ricorribilità del provvedimento impugnato
nella parte relativa alla statuizione di condanna alla rifusione delle spese sostenute
dalla parte civile, secondo indiscusso l’insegnamento di questa Corte regolatrice (da
ultimo, Sez. 5, n. 9744 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 263099: é ricorribile per

nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, a
condizione che siano indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità
della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte
dal patrono di parte civile).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha indicato specificamente le voci tariffarie
asseritamente violate, a fronte peraltro di motivazione affatto inadeguata ed
insufficiente, consistente nella succinta locuzione «liquida a favore della parte
civilele spese come da nota depositata» e, dunque a mero richiamo per relationem
alla notula di parte, recante l’importo complessivo di euro 2.600,00.
Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua,
con rinvio al competente giudice civile, in linea con quanto statuito da questa Corte
(Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Rv. 259100, secondo cui in tema di rifusione
delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l’abrogazione delle tariffe
professionali disposta dall’art. 9, comma primo, del D.L. n. 1 del 2012 (convertito
con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012) ha svincolato il giudice dai limiti
massimi e minimi fissati dalle tariffe abrogate, obbligandolo nel contempo a far
riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e a fornire adeguata
e specifica motivazione sulla loro utilizzazione, specialmente quando si discosti in
maniera sensibile dai parametri medi indicati nella Tabella B allegata al citato
decreto ministeriale).

2. Non resta, allora, che provvedere come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ala liquidazione delle spese
sostenute dalla parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello.
Così deciso il 19/11/2015

cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento

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