Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7994 del 13/11/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7994 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CARLO WALTER N. IL 26/10/1963
avverso la sentenza n. 1768/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0-c – c’V( “1°1 ra-2C)-•T T A
che ha concluso per _Q FA) JD_A),_
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Udito, per la
e civile, l’Avv
Udi ifensor Avv.
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Data Udienza: 13/11/2012
RITENUTO IN FATTO
1.Walter DI CARLO ricorre con unico motivo, tramite il difensore avv. V. Di Censo, avverso la
sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila del 7-11-2011 che, confermando quella del Tribunale
della stesa città in data 5-4-2007, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di falso e furto.
2.11 ricorrente deduce nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. per omessa citazione
dell’imputato e omessa notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza in quanto,
difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso di lui, non erano state effettuate né la notifica
al domicilio eletto né quella al difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Non solo la sentenza impugnata ha puntualmente esaminato la questione rilevando che
la nomina era successiva al deposito del decreto anche se precedente alla notifica dello
stesso, il che, secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa corte (Cass.
38268/2007) legittimava la notifica all’originario difensore d’ufficio, essendo la modifica
intervenuta in fase di esecuzione dell’atto, ma, a ben vedere, nella specie la notifica a
mezzo posta all’imputato era partita il 25-10-2006 e quella al difensore d’ufficio era
stata effettuata nella medesima data, nella quale era pure pervenuta la nomina del
difensore di fiducia alla Procura della Repubblica di L’Aquila, con conseguente
impossibilità di tener conto della nuova nomina e della elezione di domicilio in essa
contenuta.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 13.11.2012
benché con missiva indirizzata alla Procura della Repubblica Di Carlo avesse nominato un