Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7991 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7991 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIREIUE
noi confronti d
CASSf OLI ANGIOCÓ N. IL 22/11/1968
avverso la sentenza n. 541/2012 GIP TRIBUNALE di
MONTEPULCIANO, del 22/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
letteAseetitc le conclusioni del PG Dott. E-1Am, cp date& P di-e- C;
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Uditi difensor Avv.;

0,92£1._ o LmS2 ,/7.2.—

Data Udienza: 01/10/2013

(z

Con sentenza del 22/10/2012 il G.I.P. del Tribunale
di Montepulciano applicava a Cassioli Angiolo,
imputato in ordine al reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. c) del Codice della Strada, la pena di
mesi due e giorni venti di arresto ed euro 1.000,00
di ammenda.
Avverso tale statuizione il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Firenze proponeva
ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento
del provvedimento impugnato limitatamente alla parte
in cui era omessa la applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Firenze denunzia l’omessa applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida , imposta, nella fattispecie di cui
è processo, dall’art. 186 del Codice della Strada.

Considerato in diritto
Il ricorso del Procuratore Generale deve essere
accolto, posto che
l’art. 186 D. L.vo 30/4/1992 n.
285 ( c.d. Codice della Strada)
prevede l’obbligo,
senza spazio alcuno di discrezionalità, di
applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente con la sentenza di
condanna per violazione di norme del D.Lvo stesso,
secondo quanto è reso evidente dalla lettera della
legge che afferma che all’accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente.
L’obbligo della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida sussiste
anche nel caso di sentenza di applicazione della pena
su richiesta dalle parti, come nella fattispecie di
cui è processo, in quanto, benché il patteggiamento
si sostanzi nell’applicazione di una pena senza
giudizio, esso postula pur sempre un accertamento
limitato, basato sull’accordo delle parti e sulla
verifica del giudice, donde la compatibilità con
l’applicazione di sanzioni di carattere specifico
previste da legge speciali che, stante la loro natura
amministrativa e atipica, non postulano un giudizio
di responsabilità penale, ma conseguono di diritto,

Ritenuto in fatto

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla
mancata applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e
rinvia sul punto al Tribunale di Siena.
Così deciso in Roma 1’1.10.2013

come appunto si verifica per la sospensione della
patente di guida nella fattispecie di cui è processo.
Peraltro dal 30.07.2010 è lo stesso tenore testuale
della norma ex art.33 co.1 1.29.07.2010 n.120 a
chiarire “con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti_ ” e
a rendere ineludibile la sospensione della patente
alle condizioni di legge anche in caso di
“patteggiamento”.
A nulla rileva pertanto che la sanzione di che
trattasi non abbia formato oggetto dell’accordo,
trattandosi di atto dovuto e sottratto alla
disponibilità delle parti.
Ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen. deve essere
pronunziato annullamento della sentenza impugnata
per la sola parte viziata dalla omissione fin qui
evidenziata.

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