Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7990 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7990 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRISOLINI GIORGIO N. IL 27/05/1937
avverso l’ordinanza n. 648/2014 CORTE APPELLO di POTENZA, del
23/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/11/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eugenio SELVAGGI, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 23 gennaio 2015 la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato

inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di assise di Appello di Lecce in
data 17 giugno 1993 (irrevocabile il 9 marzo 1994) di conferma della sentenza della Corte di
assise della stessa città, con la quale Giorgio TRISOLINI era stato condannato alla pena di anni
26 di reclusione e 600.000 lire di multa per l’omicidio del nipote Egidio Trisolini e per i reati

2. Ha proposto ricorso il TRISOLINI, con atto da lui sottoscritto, deducendo una serie di
censure alla decisione impugnata, che si denunzia come “illegittima ed infondata in fatto e in
diritto”.
Vengono quindi rappresentati gli elementi di fatto in base ai quali è stata richiesta la revisione
3.

Con memoria depositata in data 17 giugno 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di

Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. In data 5 agosto 2015 è stata depositata da un difensore, delegato dal TRISOLINI, della
documentazione “ad integrazione del ricorso”.
In data 13 ottobre 2015 il TRISOLINI ha depositato una memoria integrativa, in replica alla
requisitoria del Procuratore Generale e nella quale sono state svolte ulteriori deduzioni
difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen..
Manca del tutto l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione (Sez. 2, n. 11951 del
29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Inoltre il ricorrente non deduce alcuno dei motivi che legittimano il ricorso in cassazione ex art.
606 cod. proc. pen. ed allega elementi, che indica come prove, assumendo che essi sarebbero
dimostrativi di una errata valutazione da parte dei giudici di merito e prospettando il
proscioglimento come esito meramente ipotetico del giudizio (Sez. 1, n. 8710 del 08/02/2012,
Zhao, Rv. 252920).
2. Va rilevato, di contro, che nell’ordinanza impugnata la Corte territoriale ha in primo luogo
rilevato che la richiesta di revisione proposta dal TRISOLINI è reiterativa di altra istanza
presentata in data 26.6-27.7.2000, dichiarata inammissibile con provvedimento poi
confermato dalla Prima Sezione di questa Corte del 16 ottobre 2002.
Nella stessa ordinanza, peraltro, la Corte di Appello analizza tutti gli elementi rappresentati dal
TRISOLINI a fondamento della nuova istanza di revisione e, con motivazione esente da vizi
logici e di metodo, ne confuta l’attitudine dimostrativa di una soluzione liberatoria.
3. Giova rammentare che, in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase
preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei
2

complementari commessi in agro di Palagiano il 20 settembre 1991.

nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove eventualmente accertati – che il condannato,
attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella “noviter producta”, debba essere
prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare,
tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle
prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e,
quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli
approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una
penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio

07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).
E nel caso in esame la Corte territoriale, con motivazione non censurabile, ha valutato non solo
la non affidabilità delle prove indicate dall’istante, ma anche la loro non persuasività e
congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 20196
del 05/03/2013, Scinnone, Rv. 256157).
Va giusto ulteriormente precisato, avendo il ricorrente insistito sulla decisività di una “perizia di
parte” redatta cinque anni dopo la prima ordinanza di declaratoria di inammissibilità di analoga
istanza di revisione, che, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultima, possono costituire prove
nuove, ex art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., solo quelle che, pur incidendo su un
tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su
tecniche diverse ed innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in
precedenza disponibili (tra le tante, si vedano Sez. 5, n. 2982 del 26/11/2009, Veneruso, Rv.
245840; Sez. 1, n. 26637 del 28/05/2008, Sepe e altri, Rv. 240869).
Non pare che la consulenza di parte indicata dal ricorrente abbia le caratteristiche sopra
indicate e comunque la Corte territoriale ha dato atto di averla valutata, escludendo, con
motivazione non censurabile in questa sede, la sua portata innovativa rispetto alle prove già
valutate nel giudizio di merito.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2015
Il pédente

giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del

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