Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7990 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7990 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCRIVA ANTONIO N. IL 22/09/1965
avverso l’ordinanza n. 107/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
REGGIO CALABRIA, del 02/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
letteiLserrtitele conclusioni del PG Dott.
• Jacel
(21/1/wetA-29.52■A-ttij-r5 r143(1.~2-. I

c9-1 ,e4k

Uditi difensor Avv.;

A212Q.(ceb-

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Data Udienza: 01/10/2013

(e
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza
resa all’udienza camerale del giorno 2.10.2002 liquidava
a Scriva Antonio la somma di euro 21.931,00 a titolo di
riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in regime
di custodia giudiziale in carcere dal 6.02.2008
all’8.05.2008 (per un totale di giorni 93)) per il reato
di cui all’articolo 416 bis cod.pen.. Il procedimento
avente ad oggetto il reato di cui sopra, su conforme
richiesta del pubblico ministero, era stato archiviato
dal G.I.P. con decreto del 19.10.2009.
Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso
per Cassazione Scriva Antonio, a mezzo del suo
difensore, e concludeva chiedendo di volerla annullare.
Il ricorso si basa su di un unico motivo, con il quale
si lamenta vizio di motivazione di cui all’art. 606
lett. e) c.p.p. con riferimento agli articoli 314 e 315
e 643 c.p.p., perché la somma indicata a titolo di
riparazione per l’ingiusta detenzione sarebbe stata
fissata senza alcuna motivazione reale, sulla base del
solo criterio aritmetico, senza indicare alcun valido
parametro per fissare il valore degli elementi ritenuti
indennizzabili, senza assolutamente esaminare i fattori
afferenti alla personalità e alla storia personale
dell’imputato, al suo ruolo professionale e sociale,
alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite,
limitandosi ad una elencazione della giurisprudenza in
materia di riparazione per ingiusta detenzione. Si
contesta in sostanza il difetto di motivazione in ordine
ai criteri e all’iter logico seguiti per giungere alla
valutazione finale dell’indennità liquidata.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presentava altresì
tempestiva memoria e concludeva chiedendo di dichiarare
inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo.

Ritenuto in fatto

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr sent. n.24287 del
2001) e anche la giurisprudenza più recente (cfr, tra
le altre, Cass. N.30317/2005) hanno ribadito che la
liquidazione dell’indennizzo previsto a titolo di
riparazione per l’ingiusta detenzione deve essere
disancorato da criteri e parametri rigidi e deve, al
riguardo, procedersi secondo equità, valutandosi la
durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le
conseguenze personali, patrimoniali, morali, dirette o

e

PQM
Annulla la impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di
appello di Reggio Calabria per nuovo esame.

Così deciso in Roma 1’1.10.2013.

mediate che siano derivate dalla privazione della
libertà; con la conseguenza che dato di partenza della
valutazione indennitaria è costituito dal parametro
aritmetico relativo al rapporto tra il tetto massimo
dell’indennizzo di cui all’art.315, comma 2, c.p.p. e il
termine massimo della custodia cautelare di cui
all’art.303, comma 4, c.p.p., espresso in giorni,
moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in
giorni di ingiusta detenzione subita, dovendosi poi
procedere alla liquidazione dell’indennizzo entro il
tetto massimo del “quantum” liquidabile, con
apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli
che la durata della custodia cautelare ingiustamente
subita ha determinato per l’interessato.
Tanto premesso si osserva che la Corte territoriale non
ha tenuto conto di siffatti principi, avendo liquidato
la predetta somma di euro 21.931,00 pari al mero calcolo
aritmetico ottenuto alla stregua dei sopra indicati
parametri e, quindi comprensiva sia del pregiudizio
connesso allo stato custodiale in quanto tale, sia degli
ulteriori pregiudizi,da quello derivati e derivanti al
ricorrente in termini di danno (revoca di numerose
pubbliche aggiudicazioni e furto di un intero
allevamento zootecnico perpetrato in danno dell’azienda
del ricorrente), danni di cui la difesa dello Scriva
aveva prodotto documentazione.
Su tali punti pertanto la Corte territoriale dovrà
fornire una più adeguata motivazione perché il metodo
nummario non copre gli eventi eccezionali, che in tal
caso devono essere valutati in un’ottica meramente
indennitaria e non già risarcitoria.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con
rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.

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