Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 799 del 28/06/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 799 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUSI GIANNANGELO, nato a Atessa il 26/04/1979

avverso la sentenza del 22/09/2016 del Tribunale di Lanciano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Michele Di Toro, che ha concluso riportandosi ai
motivi del ricorso.

Data Udienza: 28/06/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/09/2016, il Tribunale di Lanciano dichiarava Lusi
Giannangelo responsabile del reato di cui all’ad. 659 cod.pen.-perché, quale
titolare del ristorante La Masseria sito in Atessa alla via Piazzano n. 69, disturbava
il riposo e le occupazioni delle persone residenti nei pressi dell’esercizio
commerciale con immissioni di rumori superiori ai limiti di legge- e lo condannava
alla pena di euro 300,00 di ammenda.

per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando
un unico motivo con il quale deduce violazione di norma processuale e
conseguente nullità della sentenza per omessa notifica al difensore di fiducia del
f
decreto di citazione a giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dall’esame degli atti processuali, ai quali questa Corte può accedere
vedendosi in fattispecie di vizio processuale, emerge che la notifica del decreto di
citazione a giudizio deve ritenersi omessa nei confronti del difensore di fiducia
dell’imputato in quanto effettuata erroneamente con trasmissione di un diverso
atto (avviso della conclusione delle indagini preliminari).
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’omessa notifica
del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato integra una
nullità assoluta insanabile, in quanto l’ipotesi di mancanza di difesa tecnica,
sanzionata dall’ad. 179, comma primo, cod.proc.pen., si realizza non solo nel caso
estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma
anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato,
viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice
non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi
in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal “suo difensore”, come dispone
testualmente l’art. 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.U, n.24630
de126/03/2015, Rv.263598; Sez.1, n.20449 del 28/03/2014,Rv.259614; Sez.4,
n.7968 del 06/12/2013,dep.19/02/2014, Rv.258615).
Alla luce delle suesposte considerazioni consegue, quindi, la nullità del decreto
di citazione a giudizio e della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio.
3.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
2

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lusi Giannangelo,

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Ordina la trasmissione degli atti
al Tribunale di Lanciano per l’ulteriore corso.

Così deciso il 28/06/2017

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