Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 799 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 799 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUPIDO PAOLO N. IL 23/05/1962
avverso la sentenza n. 725/2014 TRIBUNALE di FROSINONE, del
26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2014

23542/14 RG
Motivi della decisione

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore
deducendo violazione dell’art. 125 c.p.p. per la mancata motivazione in ordine alla
insussistenza di cause di proscioglimento dell’imputato.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si
è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha
soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez.
U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998,
Messina).

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (rnillecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di FROSINONE ha applicato a CUPIDO Paolo, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per reati di cui all’art. 73 co. 5 d.p.r. n.
309/90.

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