Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 799 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 799 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO CLAUDIO CARLO N. IL 12/08/1967
avverso l’ordinanza n. 414/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
29/04/2013
senti a relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29.4.2013 il Tribunale di Milano, costituito ex art.
310 cod. proc. pen., respingeva l’appello avverso il provvedimento con il quale
era stata rigettata l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in
carcere applicata a Claudio Carlo Gallo, condannato con sentenza del predetto
tribunale del 7.2.2013 alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione in
relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416

bis cod. pen. per avere, nella sua

descritte, concorso nell’associazione mafiosa cui appartenevano Mancuso Filippo,
Filippelli Nicodemo e Magaraci Alessandro, nonché, per il reato di cui all’art. 319
cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, dal 2010.
Premesso che il gravame afferisce esclusivamente al profilo cautelare in
ragione della intervenuta condanna e richiamato il contenuto del provvedimento
emesso il 6.3.2012 con il quale il tribunale della libertà aveva confermato
l’ordinanza cautelare – in particolare ritenendo sussistenti le esigenze cautelari il tribunale rilevava che l’intervenuta definizione del giudizio di primo grado non
ha comportato modificazioni sostanziali del quadro cautelare e che il corretto
comportamento processuale del Gallo tri;fgià stato valutato con il riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti
contestate.
Il tribunale sottolineava, altresì, che dalla motivazione della sentenza
emergono circostanze di fatto dalle quali si desume che il grado di
compenetrazione del Gallo nel sodalizio criminoso era cresciuto, tanto da
travalicare il ruolo di collegamento tra i detenuti ed i sodali in libertà, sino a
ricomprendere la funzione di fiduciario con mansioni direttive esecutive sul
versante delle operazioni illecite a contenuto patrimoniale.
Riteneva, quindi, sussistenti circostanze di fatto che denotano la
permanenza del rischio di recidiva, ancorchè l’indagato sia stato sospeso dal
servizio, anche a prescindere dalla presunzione di pericolosità di cui all’art. 275
comma 3 cod. proc. pen., essendo irrilevante il mero decorso del tempo, peraltro
non significativo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Gallo, a mezzo del difensore di
fiducia.
Il ricorrente lamenta la omessa valorizzazione degli elementi di novità che
escludono la sussistenza delle esigenze cautelari: la sospensione dal servizio e
l’ammissione degli addebiti.

2

qualità di assistente della polizia penitenziaria con le condotte specificamente

Tali circostanze devono ritenersi, infatti, sintomatiche delle rescissione di
qualsivoglia legame del Gallo con il sodalizio criminale e / sotto tale profilo censura
il provvedimento impugnato per la genericità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
La motivazione della ordinanza impugnata – come innanzi sintetizzata – si

rappresentato con argomenti logici e coerenti le ragioni che hanno indotto il
giudice a ritenere il permanere delle esigenze cautelari, già valutate in sede di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, pur a fronte del
tempo trascorso e del comportamento processuale dell’imputato.
Invero, il tribunale ha valutato sia la sospensione dal servizio che il
comportamento processuale del ricorrente e, tuttavia, ribadita la gravità dei fatti
per i quali è intervenuta la condanna di primo grado – “concorso esterno” nel
sodalizio di tipo mafioso per avere nella sua qualità di assistente di polizia
penitenziaria garantito la possibilità ai detenuti di mantenere rapporti con altro
appartenente alla medesima consorteria, in stato di libertà – ha dato atto che
dalla sentenza emergono circostanze di fatto in ordine al grado di
compenetrazione del Gallo nel sodalizio criminoso, tale da travalicare il ruolo di
collegamento tra i detenuti ed i sodali in libertà e ricomprendere la funzione di
fiduciario con mansioni direttive esecutive sul versante delle operazioni illecite a
contenuto patrimoniale.
Come è stato reiteratamente affermato da questa Corte, per quel che
riguarda la revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, il «fatto
nuovo» rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura
coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura
valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate
all’inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od
imputato), che il tribunale, nella specie, prescindendo anche dalla presunzione di
cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha escluso.
La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di
inammissibilità dello stesso ai sensi degli artt. 591 e 606 comma terzo, cod.
proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
3

sottrae alle censure che le sono state mosse dal ricorrente perché ha

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P.Q.M.

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

O EN 2014

Roma, lì
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.

Così deciso, il 18 dicembre 2013.

cod. proc. pen..

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