Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7989 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7989 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 31/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAMATO FRANCESCO N. IL 24/07/1948
avverso la sentenza n. 1519/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
12/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
.• ! /

Udito, per l arte civile4Avv
Uditi difensor

iot

RITENUTO IN FATTO

La difesa dell’imputato proponeva appello e la Corte di
appello di Venezia, con sentenza del 12 novembre 2012,
gli riduceva la pena così come indicato in dispositivo
e confermava nel resto.
Avverso tale sentenza Pamato Francesco, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso in Cassazione e la
censurava per i seguenti motivi:
violazione di legge in relazione agli articoli 186,
comma 2, lett.c) del Codice della Strada e 51 c.p. e
difetto di motivazione, in quanto la Corte territoriale
non aveva ritenuto applicabile l’articolo 51 c.p., pur
essendo risultato, ad avviso della difesa, che il
ricorrente aveva guidato la macchina in stato di
ebbrezza perché aveva ritenuto di dovere obbedire
all’ordine dell’ufficiale di polizia giudiziaria
brigadiere D’Andrea che gli aveva intimato di recarsi
con urgenza presso la stazione dei Carabinieri di
Albignasego.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso in
Osserva preliminarmente la Corte
esame non è inammissibile.
Ciò posto, si rileva che il reato di guida in stato di
ebbrezza contestato al Pamato risulta prescritto,
essendo stato commesso in data 7.02.2008 ed essendo
quindi decorso per intero, alla data odierna, anche
tenendosi conto dei periodi di sospensione, il termine
massimo pari ad anni cinque.
Né alla fattispecie può applicarsi la norma di cui
all’art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento
nel merito in presenza di una causa di estinzione del
reato, atteso che non risulta evidente dagli atti
processuali la prova dell’insussistenza del fatto, o che
l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non è
preveduto dalla legge come reato.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in
tema di declaratoria di causa di non punibilità nel
merito, rispetto a causa estintiva del reato, il
concetto di “evidenza” presuppone la manifestazione di
una verità processuale cosi chiara, manifesta ed
obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua,
concretizzandosi, così, in qualcosa di più di quanto la
legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la

Con sentenza in data 7 ottobre 2012 il Tribunale di
Padova dichiarava Pamato Francesco colpevole del reato
di cui all’articolo 186, comma 2 lett.c) del decreto
legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo condannava alla
pena di mesi 4 di arresto ed euro 3.000 di ammenda,
oltre al pagamento delle spese processuali.

correlazione ad un accertamento immediato” (Cass. Sez. 4
sent. N. 12724 del 28.10.1988).
Tanto premesso , nella fattispecie che ci occupa, non
può ritenersi che risulti evidente l’esistenza di una
delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv c.p.p. nei
confronti del Pamato.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata
senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 31.01.2014

PQM

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