Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7988 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7988 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONZO AURELIO N. IL 01/07/1983
avverso la sentenza n. 2797/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
gs)31-1.0,<-4-e'f Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per e i „),(Le , Ud. , Uditi difensor Avv.Z'ai-‘-t'e 2A F~ t° a,uz ceue/r(rd ciet( ()ti Sti1 C12-LCOIn' `1\:04-ASZ-, ' vanA-6; tAA " Data Udienza: 31/01/2014 RITENUTO IN FATTO La difesa dell'imputato proponeva appello e la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 maggio 2013, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l'imputato al pagamento delle maggiori spese processuali. Avverso tale sentenza Ponzo Aurelio, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in Cassazione e la censurava per il seguente motivo: violazione di legge in relazione agli articoli 354, 356 c.p.p. e disp.att. c.p.p. per essersi proceduto al prelievo del sangue, dal quale era poi risultato un tasso alcolico di 1,21 g/1, senza aver dato avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere durante il prelievo e durante le attività successive da un difensore. Lamentava sul punto la difesa che tale prelievo ematico non poteva inserirsi in un protocollo medico di pronto soccorso, non essendo necessario per fini sanitari. La difesa faceva comunque rilevare che si era verificata la prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO che il ricorso in Osserva preliminarmente la Corte esame non è inammissibile. Ciò posto, si rileva che il reato di guida in stato di ebbrezza contestato al Ponzo risulta prescritto, essendo stato commesso in data 25.04.2008 ed essendo quindi decorso per intero, alla data odierna, anche tenendosi conto dei periodi di sospensione, il termine massimo pari ad anni cinque. Né alla fattispecie può applicarsi la norma di cui all'art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato, atteso che non risulta evidente dagli atti processuali la prova dell'insussistenza del fatto, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di declaratoria di causa di non punibilità nel merito, rispetto a causa estintiva del reato, il concetto di "evidenza" presuppone la manifestazione di una verità processuale cosi chiara, manifesta ed obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua, Con sentenza in data 30 gennaio 2012 il Tribunale di Ravenna dichiarava Ponzo Aurelio colpevole del reato di cui all'articolo 186, coma 1 e 2 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 1.800 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 31.01.2014 concretizzandosi, così, in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato" (Cass. Sez. 4 sent. N. 12724 del 28.10.1988). Tanto premesso , nella fattispecie che ci occupa, non può ritenersi che risulti evidente l'esistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cpv c.p.p. nei confronti del Ponzo. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.

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