Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7988 del 31/01/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7988 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PONZO AURELIO N. IL 01/07/1983
avverso la sentenza n. 2797/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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" Data Udienza: 31/01/2014 RITENUTO IN FATTO La difesa dell'imputato proponeva appello e la Corte di
appello di Bologna, con sentenza del 7 maggio 2013,
confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo
grado e condannava l'imputato al pagamento delle
maggiori spese processuali.
Avverso tale sentenza Ponzo Aurelio, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso in Cassazione e la
censurava per il seguente motivo:
violazione di legge in relazione agli articoli 354, 356
c.p.p. e disp.att. c.p.p. per essersi proceduto al
prelievo del sangue, dal quale era poi risultato un
tasso alcolico di 1,21 g/1, senza aver dato avviso
all'indagato della facoltà di farsi assistere durante
il prelievo e durante le attività successive da un
difensore. Lamentava sul punto la difesa che tale
prelievo ematico non poteva inserirsi in un protocollo
medico di pronto soccorso, non essendo necessario per
fini sanitari.
La difesa faceva comunque rilevare che si era
verificata la prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso in
Osserva preliminarmente la Corte
esame non è inammissibile.
Ciò posto, si rileva che il reato di guida in stato di
ebbrezza contestato al Ponzo risulta prescritto, essendo
stato commesso in data 25.04.2008 ed essendo quindi
decorso per intero, alla data odierna, anche tenendosi
conto dei periodi di sospensione, il termine massimo
pari ad anni cinque.
Né alla fattispecie può applicarsi la norma di cui
all'art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento
nel merito in presenza di una causa di estinzione del
reato, atteso che non risulta evidente dagli atti
processuali la prova dell'insussistenza del fatto, o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è
preveduto dalla legge come reato.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in
tema di declaratoria di causa di non punibilità nel
merito, rispetto a causa estintiva del reato, il
concetto di "evidenza" presuppone la manifestazione di
una verità processuale cosi chiara, manifesta ed
obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua, Con sentenza in data 30 gennaio 2012 il Tribunale di
Ravenna dichiarava Ponzo Aurelio colpevole del reato di
cui all'articolo 186, coma 1 e 2 del decreto
legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo condannava alla
pena di mesi 2 di arresto ed euro 1.800 di ammenda,
oltre al pagamento delle spese processuali. PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 31.01.2014 concretizzandosi, così, in qualcosa di più di quanto la
legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la
correlazione ad un accertamento immediato" (Cass. Sez. 4
sent. N. 12724 del 28.10.1988).
Tanto premesso , nella fattispecie che ci occupa, non
può ritenersi che risulti evidente l'esistenza di una
delle ipotesi di cui all'art. 129 cpv c.p.p. nei
confronti del Ponzo.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata
senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.