Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7987 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7987 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRASSENIO FRANCESCO N. IL 12/07/1982
avverso la sentenza n. 589/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 30/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per e r

Data Udienza: 31/01/2014

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RITENUTO IN FATTO

La difesa dell’imputato proponeva appello e la Corte di
appello di Caltanissetta, con sentenza del 30 luglio
2013, confermava la sentenza emessa nel giudizio di
primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle
maggiori spese processuali.
Avverso tale sentenza Grassenio Franceso, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso in Cassazione e la
censurava per i seguenti motivi:
1)violazione di legge in relazione all’articolo 186,
comma 2, lett.b) del Codice della Strada, in quanto
erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto
sussistente un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/1
sulla base dei soli sintomi rilevati quali l’alito
vinoso, l’andatura barcollante, le difficoltà di
linguaggio, potendosi al massimo ritenere sussistente
l’ipotesi più lieve (lett.a) che è stata depenalizzata.
2) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in
relazione agli articoli 125 e 546 c.p.p., in quanto la
Corte territoriale avrebbe omesso di indicare in
maniera chiara i motivi di fatto e di diritto su cui ha
fondato la decisione, con l’indicazione delle prove
poste a base della decisione e l’enunciazione delle
ragioni per le quali aveva ritenuto non attendibili le
prove contrarie.
3) Violazione di legge in relazione all’art.208 c.p.p.
in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte
territoriale, il difensore non aveva mai rinunciato
all’esame dell’imputato e quindi il Grassenio aveva
diritto ad essere interrogato, come da lui richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso in
Osserva preliminarmente la Corte
esame non è inammissibile.
Ciò posto, si rileva che il reato di guida in stato di
ebbrezza contestato al Grassenio risulta prescritto,
essendo stato commesso in data 4.02.2007 ed essendo
quindi decorso per intero, alla data odierna, anche
tenendosi conto dei periodi di sospensione, il termine
massimo pari ad anni cinque.
Né alla fattispecie può applicarsi la norma di cui
all’art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento
nel merito in presenza di una causa di estinzione del

Con sentenza in data 25 ottobre 2012 il Tribunale di
Enna dichiarava Grassenio Francesco colpevole del reato
di cui all’articolo 186, coma 2 del decreto
legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo condannava alla
pena di mesi 8 di arresto ed euro 1.500 di ammenda,
pena sospesa, oltre al pagamento delle spese
processuali.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 31.01.2014

reato, atteso che non risulta evidente dagli atti
processuali la prova dell’insussistenza del fatto, o che
l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non è
preveduto dalla legge come reato.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in
tema di declaratoria di causa di non punibilità nel
merito, rispetto a causa estintiva del reato, il
concetto di “evidenza” presuppone la manifestazione di
una verità processuale cosi chiara, manifesta ed
obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua,
concretizzandosi, così, in qualcosa di più di quanto la
legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la
correlazione ad un accertamento immediato” (Cass. Sez. 4
sent. N. 12724 del 28.10.1988).
Tanto premesso , nella fattispecie che ci occupa, non
può ritenersi che risulti evidente l’esistenza di una
delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv c.p.p. nei
confronti del Grassenio.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata
senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.

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