Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7986 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7986 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLOMBELLI PAOLO N. IL 09/09/1972
avverso la sentenza n. 1999/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per e t
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e, l’Avv

Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO

La difesa dell’imputato proponeva appello e la Corte di
appello di Brescia, con sentenza del 5 giugno 2012,
confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo
grado e condannava l’imputato al pagamento delle
maggiori spese processuali.
Avverso tale sentenza Colombelli Paolo, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso in Cassazione e la
censurava per i seguenti motivi:
violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione in quanto, sotto la vigenza della
precedente formulazione dell’art.187 del Codice della
Strada, per l’accertamento dello stato attuale di
“alterazione” da stupefacenti, non era sufficiente la
sussistenza di elementi sintomatici e neppure la
presenza nel sangue di cocaina, come ritenuto dalla
Corte territoriale, ma era necessaria altresì
l’effettuazione di una visita medica che, sola, poteva
comprovare “l’attualità” dell’alterazione, visita che
non aveva avuto luogo.
Lamentava inoltre il difensore del ricorrente che non
si comprendeva il motivo per cui il giudice di appello
non aveva convertito la pena in lavori di pubblica
utilità ai sensi dell’art.186, comma 9 bis del Codice
della Strada.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso in
Osserva preliminarmente la Corte
esame non è inammissibile.
Ciò posto, si rileva che il reato di guida in stato di
alterazioni da sostanze stupefacenti contestato al
Colombelli risulta prescritto, essendo stato commesso in
data 26.10.2008 ed essendo quindi decorso per intero,
alla data odierna, anche tenendosi conto dei periodi di
sospensione, il termine massimo pari ad anni cinque.
Né alla fattispecie può applicarsi la norma di cui
all’art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento
nel merito in presenza di una causa di estinzione del
reato, atteso che non risulta evidente dagli atti
processuali la prova dell’insussistenza del fatto, o che
l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non è
preveduto dalla legge come reato.

Pi

Con sentenza in data 9 marzo 2010 il G.U.P. del
Tribunale di Bergamo dichiarava Colombelli Paolo
colpevole del reato di cui all’articolo 187, comma 1
del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo
condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed euro
1.400 di ammenda, oltre al pagamento delle spese
processuali.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 31.01.2014

Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in
tema di declaratoria di causa di non punibilità nel
merito, rispetto a causa estintiva del reato, il
concetto di “evidenza” presuppone la manifestazione di
una verità processuale cosi chiara, manifesta ed
obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua,
concretizzandosi, così, in qualcosa di più di quanto la
legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la
correlazione ad un accertamento immediato” (Cass. Sez. 4
sent. N. 12724 del 28.10.1988).
Tanto premesso , nella fattispecie che ci occupa, non
può ritenersi che risulti evidente l’esistenza di una
delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv c.p.p. nei
confronti del Colombelli.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata
senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.

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