Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7985 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7985 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIMORELLI LUIGI N. IL 20/06/1970
avverso la sentenza n. 199/2011 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 18/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Data Udienza: 31/01/2014

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RITENUTO IN FATTO

La difesa dell’imputato proponeva appello e la Corte di
appello di Campobasso, con sentenza del 18 giugno 2013,
confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo
grado e condannava l’imputato al pagamento delle
maggiori spese processuali.
Avverso tale sentenza Cimorelli Luigi, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso in Cassazione e la
censurava per i seguenti motivi:
violazione di legge in relazione agli articoli 187,
comma 3, del Codice della strada e 533, comma 1, c.p.p.
in quanto, sotto la vigenza della precedente
formulazione dell’art.187 del Codice della Strada, per
l’accertamento dello stato attuale di “alterazione” da
stupefacenti, non era sufficiente la sussistenza di
elementi sintomatici e neppure la presenza nel sangue
di sostanza stupefacente, come ritenuto dalla Corte
territoriale, ma era necessaria altresì l’effettuazione
di una visita medica che, sola, poteva comprovare
“l’attualità” dell’alterazione, visita che non aveva
avuto luogo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso in
Osserva preliminarmente la Corte
esame non è inammissibile.
Ciò posto, si rileva che il reato di guida in stato di
alterazioni da sostanze stupefacenti contestato al
Cimorelli risulta prescritto, essendo stato commesso in
data 7.10.2008 ed essendo quindi decorso per intero,
alla data odierna, anche tenendosi conto dei periodi di
sospensione, il termine massimo pari ad anni cinque.
Né alla fattispecie può applicarsi la norma di cui
all’art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento
nel merito in presenza di una causa di estinzione del
reato, atteso che non risulta evidente dagli atti
processuali la prova dell’insussistenza del fatto, o che
l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non è
preveduto dalla legge come reato.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in
tema di declaratoria di causa di non punibilità nel
merito, rispetto a causa estintiva del reato, il
concetto di “evidenza” presuppone la manifestazione di
una verità processuale cosi chiara, manifesta ed
obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua,
concretizzandosi, così, in qualcosa di più di quanto la

PI

Con sentenza in data 3 febbraio 2011 il Tribunale di
Isernia dichiarava Cimorelli Luigi colpevole del reato
di cui all’articolo 187, comma 1 del decreto
legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo condannava alla
pena di mesi 2 di arresto ed euro 1.000 di ammenda,
oltre al pagamento delle spese processuali.

(3

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 31.01.2014

legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la
correlazione ad un accertamento immediato” (Cass. Sez. 4
sent. N. 12724 del 28.10.1988).
Tanto premesso , nella fattispecie che ci occupa, non
può ritenersi che risulti evidente l’esistenza di una
delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv c.p.p. nei
confronti del Cimorelli.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata
senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.

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